venerdì 18 gennaio 2013

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali dal 19 gennaio 2013



VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013
D. Legislativo 18/04/2011 n. 59, modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 2
Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 115/2013
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali  
       
1. Fatte salve le disposizioni specifiche  in  materia di  carta  di  qualificazione  del  conducente,  chi  guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per  requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi  o  altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente  di  guida  della categoria   AM,   purche'   non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della categoria A1, purche' non trasportino altre  persone  oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della categoria B1, purche' non trasportino altre  persone  oltre al conducente;

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone  oltre  al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della categoria A, a condizione che il  conducente  sia  titolare della patente di guida della categoria  A2  da  almeno  due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di  guida  della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali e' richiesto un  certificato di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB  nonche'  i veicoli che circolano in  servizio  di  emergenza,  di  cui all'art. 177;

f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle categorie D e DE.";               
        1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di  categoria A1 o B1 è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
        1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
        1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 .
        1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5  del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
        1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
        1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8 , primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.
        2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati  la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto  anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
        2-bis.  abrogato
        3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali  e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00. Qualora trattasi di veicoli di cui al  comma 1, lettera e), numero 4), ovvero  di  veicoli  per  la  cui guida  e'  richiesta  la  carta   di   qualificazione del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro

        4.  Il minore  degli  anni  diciotto,  munito  di  patente   delle categorie AM, A1 e B1,  che  trasporta  altre  persone  sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro."..
        5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39,00 a euro 159,00  se si tratta di veicolo  o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24,00 a euro 94,00  se si tratta di animali.
        6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



Mario Serio
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