VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013
D. Legislativo 18/04/2011 n. 59, modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 2
Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI
ANIMALI
Requisiti per la
guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Fatte
salve le disposizioni specifiche in materia di
carta di qualificazione del
conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere
idoneo per requisiti fisici e psichici e
aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli
a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero
armenti, greggi o
altri raggruppamenti di animali;
2) sul
territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di
guida della categoria AM, purche'
non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli
cui abilita la patente di guida
della categoria A1, purche'
non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli
cui abilita la patente di guida
della categoria B1, purche'
non trasportino altre persone oltre al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli
cui abilita la patente di guida
delle categorie AM, A1 e B1,
che trasportano altre persone oltre al conducente;
2) veicoli
cui abilita la patente di guida
della categoria A2;
3) veicoli
cui abilita la patente di guida
delle categorie B e BE;
4) veicoli
cui abilita la patente di guida
delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli
cui abilita la patente di guida
della categoria A, a
condizione che il conducente sia
titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli
cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli
cui abilita la patente di guida
delle categorie C e CE;
3) veicoli
cui abilita la patente di guida
delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli
per i quali e' richiesto un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA
o KB nonche'
i veicoli che circolano in
servizio di emergenza,
di cui all'art. 177;
f)
anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui
abilita la patente di guida
della categoria A;
2) veicoli cui
abilita la patente di guida
delle categorie D e DE.";
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e
che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1 è
consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di
qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza
specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché
accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o
superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione
da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al
medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può
procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo
comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida,
delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in
condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato.
1-quater.
Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere
posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il
veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno
recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni
del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 9 dell'articolo 122 .
1-quinquies.
Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di
cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 5
del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi
esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne
autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies.
Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette
violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono
previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219,
è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la
revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in
quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può
conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies.
Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco
l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 122, comma 8 , primo e
secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del
presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non può
aver superato:
a) anni sessantacinque
per guidare autotreni ed autoarticolati
la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico
attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità
stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per
guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua
uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita
medica specialistica annuale, con
oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
2-bis.
abrogato
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 126, comma 12, chiunque
guida veicoli o conduce animali e
non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo
quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80,00 a
euro 318,00. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di
veicoli per la cui
guida e'
richiesta la carta
di qualificazione del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 155 euro a 624 euro
4.
Il minore degli anni
diciotto, munito di
patente delle categorie AM, A1 e
B1, che
trasporta altre persone
sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a
155 euro."..
5. Chiunque, avendo la materiale
disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
39,00 a euro 159,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 24,00 a euro 94,00
se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che
precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Mario Serio
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