martedì 29 gennaio 2013

Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2012  
Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di  latte
crudo o crema cruda, in attuazione dell'art. 8,  commi  6  e  9,  del
decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  recante  "Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto
livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni,  dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189. (13A00727) 
(GU n.24 del 29-1-2013)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio che stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio concernente l'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004,  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  29  aprile  2004  che  detta  norme  specifiche   per
l'organizzazione di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di  origine
animale destinati al consumo umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo ai controlli  ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto  il  decreto  legge  13  settembre  2012,  n.   158   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»  convertito,  con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e  in  particolare
il comma 6 dell'art.  8  titolato  «Norme  in  materia  di  sicurezza
alimentare e di bevande» che dispone  che  «l'operatore  del  settore
alimentare  che  immette  sul  mercato  latte  crudo  o  crema  cruda
destinati  all'alimentazione  umana  diretta,  deve  riportare  sulla
confezione del prodotto o in etichetta le informazioni  indicate  con
decreto del Ministro della salute»; 
  Visto il comma 9 dell'art. 8 del citato decreto-legge 13  settembre
2012, n. 158 che dispone che «l'operatore del settore alimentare  che
utilizza distributori automatici per  la  vendita  diretta  di  latte
crudo deve provvedere secondo le indicazioni  stabilite  con  decreto
del Ministro della salute»; 
  Visti gli articoli 8 e 9 della Direttiva 98/34/ CE, nonche'  l'art.
10 del regolamento CE 853/2004 concernenti le procedure  di  notifica
alla  Commissione  europea  da  effettuare,  rispettivamente,   nelle
ipotesi di adozione di  progetti  di  regole  tecniche  e  di  misure
nazionali per l'adattamento dei requisiti  specifici  previsti  dalle
citate disposizioni comunitarie; 
  Considerato che con la procedura di notifica n. 2012/0221/I  presso
la Commissione europea si  e'  provveduto  a  dare  adempimento  alle
suddette prescrizioni comunitarie; 
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di  sanita',
sez. IV espresso nella seduta dell'11 dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Attuazione del comma 6 dell'art. 8 
             del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158. 
            Informazioni obbligatorie per il consumatore 
                    di latte crudo o crema cruda 
 
  L'operatore del settore alimentare che immette  sul  mercato  latte
crudo o crema cruda destinati all'alimentazione  umana  diretta  deve
riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta  la  dicitura:
«prodotto da consumarsi previa bollitura». 
                               Art. 2 
 
 
                 Attuazione del comma 9 dell'art. 8 
             del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158. 
       Misure per la riduzione del rischio sanitario associato 
 alla vendita diretta tramite distributori automatici di latte crudo 
 
  1. L'operatore del settore  alimentare  che  utilizza  distributori
automatici per la vendita diretta di latte crudo deve: 
    a) riportare in  maniera  chiara  e  visibile  sul  frontale  del
distributore automatico,  in  rosso  e  con  caratteri  di  almeno  4
centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»; 
    b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del
latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre
giorni dalla data di mungitura; 
    c)  escludere  la  disponibilita'  di  contenitori  destinati  al
consumo in loco del prodotto. 
  2. Nel caso in cui il distributore di cui al comma 1 disponga di un
sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare  in
etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b) con caratteri di
almeno un centimetro e di colore rosso. 
                               Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene inviato agli organi di  controllo  per  i
successivi adempimenti e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 dicembre 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 
Uffico di controllo sugli atti del MIUR.  MIBAC.  Min.Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 191