MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO
12
dicembre
2012
Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte
crudo o crema cruda, in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto
livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189. (13A00727)
(GU n.24 del 29-1-2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio concernente l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e in particolare
il comma 6 dell'art. 8 titolato «Norme in materia di sicurezza
alimentare e di bevande» che dispone che «l'operatore del settore
alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda
destinati all'alimentazione umana diretta, deve riportare sulla
confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con
decreto del Ministro della salute»;
Visto il comma 9 dell'art. 8 del citato decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158 che dispone che «l'operatore del settore alimentare che
utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte
crudo deve provvedere secondo le indicazioni stabilite con decreto
del Ministro della salute»;
Visti gli articoli 8 e 9 della Direttiva 98/34/ CE, nonche' l'art.
10 del regolamento CE 853/2004 concernenti le procedure di notifica
alla Commissione europea da effettuare, rispettivamente, nelle
ipotesi di adozione di progetti di regole tecniche e di misure
nazionali per l'adattamento dei requisiti specifici previsti dalle
citate disposizioni comunitarie;
Considerato che con la procedura di notifica n. 2012/0221/I presso
la Commissione europea si e' provveduto a dare adempimento alle
suddette prescrizioni comunitarie;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita',
sez. IV espresso nella seduta dell'11 dicembre 2012;
Decreta:
Art. 1
Attuazione del comma 6 dell'art. 8
del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158.
Informazioni obbligatorie per il consumatore
di latte crudo o crema cruda
L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte
crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta deve
riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura:
«prodotto da consumarsi previa bollitura».
Art. 2
Attuazione del comma 9 dell'art. 8
del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158.
Misure per la riduzione del rischio sanitario associato
alla vendita diretta tramite distributori automatici di latte crudo
1. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori
automatici per la vendita diretta di latte crudo deve:
a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del
distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4
centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»;
b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del
latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre
giorni dalla data di mungitura;
c) escludere la disponibilita' di contenitori destinati al
consumo in loco del prodotto.
2. Nel caso in cui il distributore di cui al comma 1 disponga di un
sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in
etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b) con caratteri di
almeno un centimetro e di colore rosso.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per i
successivi adempimenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2012
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013
Uffico di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min.Salute e Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 191