Circolare Ministero dell'Interno. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013
MINISTERO
DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prot.
n. 300/A/744/13/101/3/3/9 Roma,
25 gennaio 2013
OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del
Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio
2013. Prime disposizioni operative.
Il
decreto legislativo n. 59/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ha
dato attuazione nell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva
comunitaria n. 2006/126/CE in materia di patenti
di guida.
L'attuazione
della citata direttiva ha determinato anche la modifica di numerose norme del
titolo IV del Codice della Strada, il cui testo coordinato si allega alla
presente, per immediata consultazione (All.1). Le predette disposizioni hanno,
inoltre, modificato alcune norme del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale del
conducente, il cui testo coordinato è allegato alla presente (All.2).
La
nuova normativa, che è entrata in vigore in larga misura, dal 19 gennaio 2013,
ed integralmente sarà vigente dal 2 febbraio 2013, reca diverse disposizioni di
particolare interesse per l'attività delle Forze di Polizia, che di seguito si
espongono, unitamente alle prime linee di indirizzo applicativo.
1. REQUISITI E LIMITI DI ETÀ PER LA GUIDA (Art.
115 C.d.S.)
Con
la completa riscrittura del primo comma dell'art. 115 C.d.S., vengono meglio
articolati i requisiti di età minima
per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene abrogata la necessità per gli
ultraottantenni in possesso di CIGC o di patente di guida di andare in
commissione medica locale per ottenere la conferma di validità della patente di
guida. Per essi valgono, perciò, le procedure ordinarie di conferma
della validità della patente di guida di cui all'art. 126 C.d.S..
Per
quanto riguarda i limiti di età minima per la guida, mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento
della patente A (24 anni, salvo che
non si possieda la patente A2 da 2 anni), per la patente C (21 anni) e per la
patente D (24 anni) si segnala che, come meglio precisato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del
16 gennaio 2013, coloro che sono titolari
di qualificazione professionale del conducente (CQC), possono conseguire la
patente C da 18 anni e la patente D da 21 anni. I nuovi limiti di età
minima per la guida, naturalmente, non si applicano per i conducenti già
titolari delle predette patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
1.1 Regime sanzionatorio dell'art. 115 C.d.S.
In
conseguenza della parziale riscrittura della norma, vengono previsti nuovi casi
di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici,
differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con
il quale la violazione è commessa.
Viene
inoltre introdotta una specifica sanzione
amministrativa per chi trasporta un passeggero sui veicoli di categoria AM, A1
o B1 senza aver compiuto 18 anni (art. 115, c.4). Per i ciclomotori,
tale sanzione continua a concorrere con quella di cui all'art. 170 C.d.S.. La
sanzione, per effetto dell'assoluta equiparazione tra certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori (CIGC) e patente AM, sancita dall'art.25 del D.L.vo
n. 59/2011, è applicabile ai titolari di CIGC rilasciato prima dell'entrata in
vigore della nuova disposizione.
Fermi
restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali
immatricolati in Italia ovvero da parte di conducenti titolari di patente
rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 2 dell'art. 115 C.d.S., è stato
previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti
di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano
riferite all'art. 116, comma 15 bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.).
2.NUOVA PATENTE UE (Art. 116 C.d.S.)
Come
era già previsto dalle Direttive Comunitarie in materia, l'art. 116, comma 7,
C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di
guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo.
Da
tale principio, conformemente alle indicazioni già fornite con la nota di
questa Direzione, prot. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009, che si
allega alla presente per immediata consultazione (All.3), discende la
conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due
patenti di guida comunitarie, è necessario procedere ai ritiro della patente
ottenuta più di recente.
2.1 Nuove categorie di patenti (Art. 116 C.d.S.)
L'art.
116 CDS è stato integralmente sostituito e riscritto, in modo da armonizzare le
categorie di patenti ivi indicate con quelle previste dalla direttiva
2006/126/CE. Sul tema, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici, con la citata nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito
indicazioni dettagliate alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento
(All. 4). In particolare, si segnala che:
•
è stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i
ciclomotori;
•
è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di
conseguenza, le categorie A1 e A già previste;
•
sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1.
Per
effetto delle modifiche indicate, in Italia, come accade per tutti i paesi
dell'UE, sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna
autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo
tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai
veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio
dell'Unione, devono essere aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli
indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S.
Per
immediata evidenza dei veicoli che ciascuna patente consente di guidare nel
nostro Paese, si allega una tabella riepilogativa (All.5) che è stata redatta
tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici con la nota già citata del 16 gennaio 2013.
Il
nuovo modello di patente UE rilasciato in Italia per le patenti rilasciate dal
19.1.2013, si presenta nel formato card, secondo il modello allegato (All.6),
ed è dotato di più idonei strumenti antifalsificazione [3].
2.2 Patenti speciali (Art. 116)
Per
quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici, mentre
si segnala che è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le
patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE,
C1E, CE, D1E e DE, si segnala che:
a)
ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli
che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa;
b)
è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci
pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di
formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente formulazione
dell'art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei veicoli
che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di
patenti speciali;
c)
ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli
per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del
necessario certificato di abilitazione professionale.
2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza
sulla patente (art. 116 C.d.S.)
Per
effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di
guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia,
tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla
guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle
comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal
titolare di patente in occasione del cambio di residenza.
Anche
per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove
norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.
In
conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla
patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale
informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S.
Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione
dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del
titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e
di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella
citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S..
Nonostante
la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata
in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di
documento di identità personale.
2.4 Sanzioni per guida senza patente (art. 116
C.d.S. )
La
riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa
riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli
senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le
disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente),
trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la
patente:
a)
senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione
della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai
conseguito una patente di guida o un CIGC;
b)
quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato
occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato
all'interessato;
c)
quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla
guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti
fisici o psichici richiesti di cui all'art. 119 C.d.S.. Il reato è commesso da
chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato
ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca;
d)
quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.
Nel
caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle
sanzioni, quando ricorre il reato l'art. 115, comma 15, C.d.S. da quando si
realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito
amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, C.d.S.:
•
il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è
richiesta la patente di categoria A2,
•
il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i
quali è richiesta la patente di categoria A,
•
il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per
i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.
Pur
in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'art. 116,
comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione
anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D,
BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di
categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., chi è
titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche
l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1.
Ricorre,
invece, l'illecito penale di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., in tutti gli
altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la
patente posseduta.
Il
reato di cui al comma 15 dell'art. 116 C.d.S. è di competenza del tribunale in
composizione monocratica. Come disposto dal comma 17 dell'art. 116 C.d.S.,
all'accertamento del reato consegue l'applicazione del fermo amministrativo del
veicolo, secondo le procedure dell'art. 224-ter C.d.S.. In caso di recidiva, la
cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell'art. 99 c.p.
e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva,
è disposto il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le
procedure di cui all'art. 224-ter C.d.S..
Quando
non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.
Quando
il reato è commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, invece, continuano
ad essere applicabili, anche al di fuori dei casi di recidiva biennale, le
disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.S. che prevedono il sequestro e
la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea
al reato. Anche per tali misure, trovano applicazione le disposizioni dell'art.
224-ter C.d.S..
L'incauto
affidamento di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S. trova applicazione in
tutte le ipotesi di guida con patente non corrispondente di cui ai commi 15 e
15-bis del medesimo articolo.
2.5 Patenti conseguite con veicoli con cambio
automatico
Secondo
le disposizioni dell'art. 116, comma 5 C.d.S., la patente di guida conseguita
sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico
consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo
dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il
pedale della frizione o la leva manuale per la frizione. Sulle patenti
rilasciate nelle predette condizioni, nel campo 12, accanto alla categoria a
cui la limitazione si riferisce, viene apposto il codice 78, armonizzato in
ambito UE (cfr. par. 7.3).
Nonostante
la guida di un veicolo con cambio manuale, da parte di un conducente munito di
patente con tale codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposizioni
sopraindicate, si ritiene che non possa essere oggetto di sanzione né
amministrativa, né penale.
Infatti,
mentre non può trovare applicazione l'apparato sanzionatorio dell'art. 116
C.d.S., giacché il conducente è titolare della patente di categoria corrispondente
al veicolo che conduce, non possono essere applicate neanche le disposizioni
dell'art. 125 C.d.S., che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo
in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente,
non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali,
secondo la tabella allegata al D.L.vo n. 59/2011, è collocato anche il predetto
codice armonizzato 78.
2.6 Traino di rimorchi massa complessiva superiore
a 750 Kg con la patente B
Una
novità dell'art.116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a
750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il
complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a
3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500
Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche
conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:
•
il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale
avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato
"96";
•
la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a
4.250 kg.
Qualora
il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg,
occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3, 5 t)
o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3, 5 t).
La
conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il
relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di
patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida
senza patente corrispondente di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S.
3.LIMITAZIONI DELLA GUIDA (Art. 117 C.d.S.)
Per
effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il
primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i
limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli
titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del
compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni.
Restano in vigore, invece, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis
dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al
conseguimento della patente di categoria B.
Come
precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per
i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota
prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, per i titolari di patente A conseguita con
accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono
ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma
1, C.d.S. Tuttavia, pur permanendo in essere il divieto di guida di veicoli più
potenti, per tale comportamento non sono più previste sanzioni. Resta,
ovviamente, impregiudicata la responsabilità assicurativa, civile o penale di
tale condotto che continua ad essere comunque illecita in ragione della
sopravvivenza di tali limiti.
L'art.
117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento
della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i
limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle
strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che estende le
limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1,
si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo
il 19.1.2013 tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal
conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es.
patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il
limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima
patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la
patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare
delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria).
4. GUIDA DI FILOVEICOLI (Art. 118 C.d.S.)
Con
una modifica dell'art. 118 C.d.S., si è previsto che per guidare filoveicoli
adibiti al trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D e del
certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, sia necessario il possesso anche della CQC per trasporto
persone.
5. RESIDENZA NORMALE (Art. 118-bis C.d.S.)
Con
l'introduzione del nuovo art. 118-bis C.d.S., viene esteso il concetto di
residenza normale anche ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di
guida. Con tale disposizione, applicabile solo ai cittadini comunitari, viene
riconosciuta non solo la residenza anagrafica, di cui all'art. 43, comma 2, del
c.c. ma anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese per più di
185 giorni l'anno, nei casi e secondo le condizioni precisate dallo stesso art.
118-bis C.d.S..
La
residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:
•
per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi
termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente,
che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da
altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza
stessa;
•
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e
3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato
membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione
della propria patente di guida;
•
per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che
impongono la revisione della patente di guida;
•
per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di
cui all'art.136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità,
che risiede in Italia da oltre 2 anni.
6. GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI (Art.
124 C.d.S.)
Con
la modifica apportata all'art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare
macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine
operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere
ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, C.d.S.
La
guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di
sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la
velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra
patente che la comprenda.
Per
la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte,
nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è
invece richiesto il possesso della patente di categoria B.
Solo
per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso
della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di
categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell'1.10.2004).
La
guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la
patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di
sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall'art. 116, comma
15, C.d.S. Dall'accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie
di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.. All'incauto affidamento del veicolo,
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S.
7. AMBITO DI EFFICACIA DELLA PATENTE (Art. 125
C.d.S.)
L'art.
12 del D.L.vo n. 59/2011 riscrive integralmente l'art. 125 C.d.S.,
modificandone anche la rubrica così come prevista dall'art. 6 della direttiva
2006/126/CE. Con tale norma, dando integrale recepimento alle disposizioni di
cui ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 6, sono stati previsti casi in cui
alcuni veicoli possono essere guidati solo in ambito nazionale.
7.1 Gradualità ed equivalenza delle patenti di
guida
Le
novità introdotte dalla rivisitazione dell'art. 125 C.d.S. riguardano
essenzialmente la previsione dei principi di gradualità ed equivalenza delle
patenti di guida ed il regime sanzionatorio in caso di violazione dei codici
armonizzati dell'UE e di quelli nazionali nonché la guida di un veicolo non
adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla patente speciale posseduta.
7.2 I
principi di gradualità ed equivalenza
In
base al principio di gradualità, dal 19 gennaio 2013, è necessario essere in
possesso della patente di categoria B per conseguire le patenti di categoria
BE, C1, C, D1, D. Analogamente, occorre: la C1 per conseguire la patente
categoria C1E; la C per conseguire la categoria CE; la D1 per conseguire la
categoria D1E; la D per conseguire la categoria DE.
In
base al principio di equivalenza, invece, che va a sostituire il previgente
principio di contenimento - peraltro in passato già derogato- si stabilisce
quali siano le patenti di guida di categoria superiore valide anche per veicoli
delle categorie inferiori, secondo l'allegata tabella (All. 7).
La
guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un
illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011,
costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente
richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art.116
C.d.S., come ampiamente argomentato nel paragrafo 2.4 della presente circolare.
Secondo
le disposizioni dell'art. 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all'art.
116, comma 15-bis C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli
per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i
limiti massimi di età oppuresenza avere la necessaria attestazione annuale di
idoneità, quando richiesta. A chi affida o consenta la circolazione del veicolo
si applica la sanzione di cui all'articolo 115, comma 5 del C.d.S..
7.3 I codici armonizzati e i codici nazionali
Una
importante innovazione è rappresentata dai codici apposti sulla patente per
indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari,
adattamenti del veicolo, abilitazioni del titolare della patente, ed altro, il
cui elenco si allega per ogni utilità (All. 8).
Tali
codici sono riportati sul retro della patente e si distinguono in codici
dell'UE armonizzati (codici da 01 a 99) e codici nazionali (codice 100 e
superiori) validi solo nello Stato membro che ha rilasciato la patente:
Esse
riguardano il conducente (limitazioni nella guida dovute a motivi medici), il
veicolo (adattamenti necessari per la guida da parte del titolare della
patente), le questioni amministrative (caratteristiche del documento,
abilitazioni possedute dal titolare della patente, ecc.).
Quelli
relativi al conducente ed al veicolo sono composti da codici e subcodici (ad
es.: "10.20") dove: il codice individua l'area della modifica
(nell'esempio il codice "10" indica il cambio modificato) mentre il
sub-codice fornisce indicazioni supplementari o restrittive (nell'esempio il
codice "02" specifica che il cambio deve essere automatico).
La
violazione delle prescrizioni imposte dai codici UE armonizzati o da quelli
nazionali è oggetto di sanzioni amministrative diverse in relazione al tipo di
codice violato e di patente posseduta.
Per
le patenti non speciali, l'inosservanza delle prescrizioni imposte con codici
relativi al "CONDUCENTE (motivi medici)" è punita con le sanzioni
amministrative di cui al comma 3 dell'art. 173 C.d.S., in relazione all'art.
125, comma 3-bis, C.d.S.
La
violazione dei codici relativi a "MODIFICHE DEL VEICOLO" dà luogo
alla sanzione amministrativa di cui all'art. 125, comma 3, C.d.S. ed alla
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi
prevista dal comma 5 del medesimo art. 125 C.d.S..
La
violazione dei codici relativi alle "QUESTIONI AMMINISTRATIVE", salvo
che non siano previste sanzioni diverse da altre disposizioni del Codice della
Strada (es. il codice 95 che attesta il possesso della carta di qualificazione
del conducente, violazione punita dall'articolo 116, comma 16, C.d.S.)
continua, invece, a non essere oggetto di sanzione alcuna, ferme restando le
responsabilità sul piano civilistico e penale in caso di incidente.
7.4 Violazione di codici per patenti speciali
Il
titolare di patente speciale che, non rispettando le prescrizioni imposte da
codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali, si pone alla guida di un
veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla
sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella
indicate nella patente posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi,
previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell'art. 125 C.d.S..
8. DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE
DI GUIDA (Art. 126 C.d.S.)
L'art.
13 del D. Lvo. n. 59/2011 riscrive l'art. 126 C.d.S. in materia di durata e
conferma di validità della patente di guida. La norma, oltre a recare le
necessarie modifiche di coordinamento della materia con le nuove categorie di
patenti di guida, fa anche ordine in una serie di disposizioni che - a causa di
interventi normativi succedutisi nel tempo - erano distribuite in diversi
articoli del Codice della Strada, pur afferendo alla stessa materia.
Le
regole relative alla validità e alla durata delle patenti di guida e dei
certificati di abilitazione professionale che, come è noto, hanno una efficacia
limitata nel tempo, variabile in relazione alla categoria ed all'età del
titolare, sono ora contenute solo nell'art. 126 C.d.S.. Si rimanda all'allegata
tabella (All. 9) per i termini di durata delle varie patenti in relazione
all'età del conducente e alla categoria, fatta salva la diversa limitazione
riportata sul documento.
8.1. Sanzioni per circolazione con patente scaduta
La
circolazione con patente scaduta di validità prevede la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, C.d.S. e quella accessoria del
ritiro del documento, con successivo inoltro alla Prefettura-UTG competente per
territorio. All'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito
positivo sarà rilasciato un nuovo documento.
Chi
guida dopo che la patente sia stata ritirata a seguito della predetta
violazione, è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, comma 6, C.d.S.
Analogamente,
la stessa sanzione pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., si
applicherà nell'ipotesi di circolazione con carta di qualificazione,
certificati di abilitazione e di formazione professionali (KA, KB, CFP, CQC)
scaduti di validità.
È
previsto il ritiro immediato del certificato di abilitazione KA o KB, scaduto
di validità, mentre non è previsto il ritiro del certificato di formazione
professionale (CFP) scaduto.
Nel
caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di
applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile,
per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del D.L.vo 16.1.2013, n. 2, recante disposizioni
correttive del D.L.vo 59/2011.
Decorsi
90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione
accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente
di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo
caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere
al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.
9. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI EXTRA UE
ED EXTRA SEE (Art. 135 C.d.S.)
La
completa riscrittura degli artt. 135 e
136 C.d.S. ha determinato un riassetto complessivo della disciplina riguardante
la conduzione di veicoli in Italia con patenti straniere, distinguendola
completamente dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie che, in
virtù del principio del pieno riconoscimento delle stesse patenti, quanto a
possibilità di guida nel territorio nazionale, sono, di fatto, completamente
equiparati ai titolari di patenti italiane.
9.1 Requisiti per la guida da parte di titolari di
patente extra UE ed extra SEE
Il
titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE o
dello SEE (di seguito definita patente estera), conforme ai modelli previsti
dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro
Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a
condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli
si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per
massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica.
Se
la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali,
insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida,
rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione
giurata della patente stessa.
Il
solo permesso internazionale di guida, non accompagnato dalla patente dello
Stato estero, diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione
dell'art. 135 C.d.S., non consente più di circolare sul territorio nazionale,
pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 135, comma 8,
C.d.S.
La
circolazione con patente estera scaduta di validità, salvo che il titolare
abbia acquisito la residenza in Italia, è oggetto delle stesse sanzioni
amministrative previste per la corrispondente condotta posta in essere da
titolare di patente comunitaria o italiana. In tali casi, infatti, secondo le
disposizioni dell'art. 135, comma 13, C.d.S., trova applicazione l'art. 126,
comma 11, C.d.S. Il documento di guida viene ritirato al momento
dell'accertamento e trasmesso alla Prefettura competente per territorio che,
per via diplomatico-consolare, provvederà ad inviarla alle autorità del Paese
che l'ha rilasciata.
Se
la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che,
insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo
abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in
Italia. In tal caso, qualora il documento abilitativo non sia mai stato
rilasciato, ricorre la violazione dell'art. 135, commi 3 e 10, C.d.S., mentre
se esso è scaduto di validità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126,
comma 11, C.d.S.
9.2 Titolari di patente estera residenti in Italia
Per
poter condurre veicoli in Italia, trascorso un anno dall'acquisizione della
residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere
a convertirla in patente UE, rilasciata dall'Italia, se ciò sia possibile in
base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di
tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida
comunitaria, rilasciata dall'Italia, sostenendo i relativi esami di idoneità.
Trascorso
l'anno dall'acquisizione della residenza senza aver provveduto alla
conversione, ove possibile, la conduzione di veicoli diventa oggetto di
illecito che ha un diverso regime sanzionatorio a seconda che la patente estera
sia o meno in corso di validità. Infatti: per le patenti estere in corso di validità,
si applica in ogni caso la sanzione amministrativa di cui all'art. 126, comma
11, C.d.S. e ciò anche se la patente non sia convertibile in patente UE. In
tale ultimo caso, la patente ritirata sarà trasmessa dalla Prefettura
competente, per via diplomatico-consolare, alle autorità del Paese che l'ha
rilasciata; per le patenti estere scadute di validità, invece, è sempre
applicato il regime sanzionatorio per guida senza patente, di cui all'art. 116,
commi 15 e 17, C.d.S.
10.INIBIZIONE ALLA GUIDA NEI CONFRONTI DI PATENTI
NON RILASCIATE IN ITALIA (Art. 135 e 136 ter)
Il
comma 2 dell'art. 14 del D.L.vo n. 59/2011 modifica il comma 3 dell'art.129
C.d.S., in materia di sospensione della patente di guida sopprimendo la
possibilità per il prefetto di sospendere la patente di guida rilasciata da uno
Stato UE o SEE o extraUE.
La
modifica, resa necessaria per dare attuazione alle disposizioni dell'art 11,
paragrafo 2 della Direttiva 2006/126 CE [4], si deve ora coordinare con le
nuove disposizioni dell'art. 135, comma 5 C.d.S. e dell'art. 136 ter, comma 1,
C.d.S. che prevedono la facoltà per il Prefetto competente rispetto al luogo
della commessa violazione di disporre, in luogo della sospensione della patente
rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE, l'inibizione a guidare sul
territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione
previsto per la violazione delle disposizioni del Codice della Strada.
La
stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un titolare di
patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta, sul territorio
dello Stato, una violazione che comporta la sanzione amministrativa della
revoca della patente di guida (v. art.135, comma 6 e art. 136-ter, comma 2,
C.d.S.). In tali casi, infatti, il Prefetto, in luogo della revoca della
patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE dispone l'inibizione alla
guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la violazione da cui
discende la revoca afferisce agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S.).
Le
nuove sanzioni accessorie saranno applicate dagli organi di polizia stradale
procedendo al ritiro immediato del documento in occasione dell'accertamento
della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura competente rispetto al
luogo dell'accertamento della violazione allo scopo di permettere a tale
Ufficio di emettere un provvedimento di inibizione alla guida.
10.1 Elezione di domicilio legale in Italia
In
occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la
possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di
facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di
guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i
verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale
stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore
richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.
11. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI MEMBRI
DELL'UE (ART. 136 bis e 136 ter)
La
disciplina della guida con patenti rilasciate da paesi membri dell'UE è
contenuta nei nuovi articoli 136-bis e 136-ter, C.d.S.
Conformemente
alle norme dell'Unione, la patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o
dello SEE è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della
abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Sull'argomento, la
Commissione Europea con la decisione del 18 dicembre 2012, ha pubblicato le
tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida
rilasciate negli stati membri fino al 18 gennaio 2013 (All. 9bis). Il titolare
di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza
essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui
abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una
traduzione giurata o una patente internazionale neanche quando il modello
utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'Unione in un periodo temporale
antecedente l'ingresso nell'Unione o l'adeguamento della normativa interna alla
patente comunitaria.
Tuttavia,
l'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia ricorre anche per
il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la
residenza in Italia, nei seguenti casi:
•
sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la
patente comunitaria non riporta la scadenza di validità;
•
il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente
comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S..
Nel
primo caso, in occasione dell'accertamento della condotta illecita di guida
oltre il termine indicato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma
11, C.d.S., con ritiro immediato della patente e successiva trasmissione alla
Prefettura competente.
Fatto
salvo quanto indicato nel paragrafo 10, nei confronti di un titolare di patente
rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE sono applicabili le medesime
sanzioni che trovano applicazione nei confronti dei titolari di patente UE
rilasciata in Italia e, in particolare, quelle degli artt. 116 C.d.S. (guida
senza patente o con patente diversa ovvero senza CQC o CFP quando richiesto) e
118, 124 e 126 C.d.S. (guida con patente scaduta).
Solo
nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o
della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o
normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare applicazione la
procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S..
12. ALTRE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA
Per
completezza, si segnala che il citato D.L.vo n. 59/2011 ha modificato anche
altre norme del Codice della Strada che, tuttavia, hanno una più ridotta
rilevanza per l'attività delle Forze di Polizia. In particolare:
•
art. 120 C.d.S.: sono stati soppressi i richiami al CIGC, sostituito dalla
nuova patente AM;
•
art. 121 C.d.S.: sono previste variazioni relative alle definizioni di uffici
ministeriali e sono disposti nuovi requisiti per la formazione e
l'aggiornamento degli esaminatori;
•
art. 123 C.d.S.: sono state apportate variazioni relative alla dotazione dei
veicoli che devono possedere le autoscuole in relazione alle nuove patenti di
guida [5];
•
art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la
revisione della patente di guida; Infatti:
-
l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie
incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di
accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i
medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio
del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a
sottoporsi a revisione della patente di guida;
-
il Prefetto può disporre la revisione della patente di guida nei confronti
delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (TULS).
13. POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (ART. 180
C.d.S.)
Il
D.L.vo n. 59/2011 è intervenuto anche per modificare le disposizioni dell'art.
180 C.d.S., in modo da aggiornarlo, nell'elenco dei documenti di guida da avere
al seguito, con le nuove previsioni fin qui descritte.
Circa
l'obbligo, previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 180 C.d.S., di avere con sé
per circolare la carta di circolazione oil certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, si è aggiunto il certificato di circolazione, a seconda del tipo
di veicolo condotto.
La
lettera b) del medesimo comma è stata, invece, integrata con la previsione di
avere con sé lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito
di visita medica specialistica annuale, che innalza da anni sessantacinque ad
anni sessantotto la possibilità di guidare autotreni ed autoarticolati con
massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. e da sessanta a sessantotto
anni la facoltà di guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Con
l'integrazione del comma 5 si è sancito l'obbligo, per il conducente che
effettua il trasporto di materiali pericolosi, nei casi prescritti, di avere
con sé il certificato di formazione professionale (CFP). La disciplina
sanzionatoria relativa a tale documento ha ora una sua compiutezza, che esclude
l'applicazione dell'art. 168 C.d.S. e che può essere così riassunta:
•
Art. 180, commi 5 e 7, C.d.S., qualora il conducente non porti con sé il CFP;
•
Art. 116, commi 16 e 18, C.d.S. se non è munito del CFP perché mai conseguito o
perché non valido in relazione alle merci pericolose trasportate o alle
modalità di trasporto;
•
Art. 126, comma 11, C.d.S. se il CFP è scaduto di validità.
L'equiparazione
del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori (CIGC) alla patente
categoria AM ha comportato l'abrogazione del previgente comma 6 dell'art. 180
C.d.S.. Tuttavia, con tale abrogazione è venuto meno anche l'obbligo per il
conducente di un ciclomotore di avere con sé un documento di riconoscimento,
con la conseguenza che, nella fase transitoria, cioè fino a quando tutti i conducenti
non avranno convertito il certificato di idoneità alla guida in patente AM, la
circolazione con il CIGC senza documento di riconoscimento non potrà più essere
oggetto di sanzione, fermo restando l'obbligo di identificazione del
conducente, secondo le vigenti disposizioni in materia.
14. SOSPENSIONE
O DELLA REVOCA DELLA PATENTE AI CONDUCENTI MINORENNI (ART. 219-BIS C.d.S. )
Con
l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori, per violazioni alle norme di comportamento
commesse da conducenti maggiorenni, poteva essere oggetto delle stesse sanzioni
amministrative accessorie del ritiro, della sospensione, della revoca e della
procedura di decurtazione dei punti applicabili per la patente di guida. Come
precisato nella circolare n. 557/LEG/240520.09/3^P, del 7 agosto 2009 [6],
l'unica differenza, rispetto alle procedure che riguardavano la patente a
punti, era costituita dal fatto che, se il certificato era stato conseguito da
meno di tre anni, non si applicavano le disposizioni riguardanti il raddoppio
dei punti decurtati.
Con
l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2011, che ha soppresso il
CIGC sostituendolo con la patente AM, tale differenza non ha più ragione di
essere e, quindi, per le violazioni commesse dopo il 19.1.2013, si applicherà
il raddoppio dei punti anche per i titolari di CIGC conseguito da meno di 3
anni [7]
Dal
19.1.2013, l'unico comma che costituirà l'art. 219-bis C.d.S. riguarderà i
conducenti minorenni, il quale ribadisce l'inapplicabilità a costoro delle
sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca
della patente di guida, nonché del CIGC fino alla sua conversione in patente
categoria AM, in luogo delle quali si applicherà la revisione ai sensi
dell'art. 128 C.d.S..
Data
la sua natura sanzionatoria, come è già stato precisato in altre occasioni, ai
conducenti minorenni titolari di CICG o di patente AM, A1 o B1, non sarà
applicabile nemmeno il meccanismo di decurtazione dei punti.
15. REGIME TRANSITORIO
L'art.
25 del D.L.vo n. 59/2011 reca disposizioni transitorie e con riferimento ai
diritti acquisiti da titolari di patenti, conseguite in Italia fino al 18
gennaio 2013, fa rinvio ad un apposito allegato VII, recante le tabelle di
equipollenza.
15.1 Regime transitorio: patenti di guida
Le
patenti conseguite prima del 19.1.2013 continuano ad avere la loro piena
efficacia e consentiranno ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che
abilitavano a condurre al momento del loro rilascio.
Sull'argomento,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota
prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito dettagliate indicazioni operative
ai propri Uffici, il cui contenuto ha una significativa rilevanza anche per gli
organi di polizia preposti ai controlli ed alla quale si rinvia per ogni
chiarimento.
Allo
scopo di rendere più agevole l'attività di controllo, è stata redatta
l'allegata tabella riepilogativa (All.10) nella quale, in base alla data di
conseguimento della patente, si individuano i veicoli che possono essere
condotti sul territorio nazionale.
Per
quanto riguarda i profili più specificamente collegati all'applicazione delle
sanzioni, si segnala che la guida di alcuni veicoli, ferma restando la loro
illiceità, soprattutto per i correlati profili penali, assicurativi e
civilistici, non trovano più una propria sanzione nella normativa vigente. In
particolare, non può essere oggetto di sanzione:
a)
la guida di motocicli con potenza netta superire a 25 Kw e rapporto
potenza/massa superiore a 0,16 Kw/Kg da parte di conducenti che, alla data del
19.1.2013, hanno conseguito la patente A con accesso graduale da meno di 2 anni
o che hanno meno di 21 anni;
b)
la guida di autocarri con massa superiore a 7, 5 t, da parte di conducente di
età inferiore a 21 anni che, alla data del 19.1.2013 ha conseguito la patente
di categoria C ma non ha la CQC.
15.2 Regime
transitorio: CIGC e guida di ciclomotori
Dalla
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono abrogate tutte le
disposizioni riguardanti il CIGC che, di conseguenza, non viene più rilasciato.
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento
per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la
nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, che si allega per ogni utilità (All.
11), per il rilascio della nuova patente AM è prevista una nuova procedura
d'esame teorico-pratico.
I
certificati di idoneità alla guida conseguiti prima del 19.1.2013, continuano a
conservare la loro piena efficacia fino alla naturale scadenza di validità. In
caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento, tuttavia, non potrà
essere più stampato un duplicato e, di conseguenza, al titolare sarà consegnata
una patente di categoria AM.
Per
espressa previsione normativa, dalla data di entrata in vigore delle nuove
disposizioni, sul territorio nazionale, (art. 25 D.L.vo n. 59/2011) i CIGC già
rilasciati equivalgono, di diritto, alle patenti AM. Tale espressa equivalenza,
induce a ritenere che, a decorrere dalla predetta data, ai titolari di CIGC si
applichino, in modo integrale, tutte le norme riguardanti le patenti di guida
ed il relativo apparato sanzionatorio. Ciò significa che, dal 19.1.2013, nei
confronti dei titolari di CIGC:
•
si applica il raddoppio dei punti se il titolo abilitativo è stato conseguito
da meno di 3 anni;
•
può essere disposta la revisione nei casi previsti dall'art. 128 C.d.S. ed in
ogni caso in caso di accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 (guida
in stato di ebbrezza) e 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione dopo aver
assunto stupefacenti);
•
si applicano sospensione, revoca, ritiro ed ogni altro provvedimento riferibile
alla patente di guida.
Naturalmente,
in conformità alle disposizioni generali della L 689/1981, la decurtazione dei
punti e l'applicazione di sanzioni accessorie riferibili alla patente di guida
è possibile solo se il conducente è maggiorenne al momento della commissione
dell'illecito.
Per
effetto della completa riscrittura dell'art.116 C.d.S., è stata esclusa la
possibilità di conduzione di ciclomotori in caso di sospensione della patente
per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., già prevista dalla precedente
formulazione dell'art. 116 C.d.S..
In
caso di circolazione durante il periodo di sospensione della patente o del CIGC
con un ciclomotore, perciò, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art.
218, comma 6, C.d.S., con la conseguente revoca dell'abilitazione alla guida.
15.3 Regime transitorio per la guida di motocicli.
Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti,
la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403
del 16 gennaio 2013 ha fornito ai propri uffici una tabella di equipollenza tra
vecchie e nuove categorie di abilitazioni alla guida per consentire agli Uffici
stessi di procedere alla stampa dei nuovi documenti di guida nei confronti dei
soggetti già titolari di patente alla data di entrata in vigore delle nuove
disposizioni e ciò allo scopo di consentire loro di conservare il diritto di
guidare i veicoli che la patente posseduta in precedenza abilitava a condurre.
Nel
rinviare alla tabella allegata a tale circolare per ogni utile approfondimento,
si richiama l'attenzione, in particolare, sulla tematica relativa alla guida
dei motocicli da parte di titolari di patente di categoria A o B conseguita tra
il 1.1.1986 e il 26.4.1988. Tali conducenti, infatti, hanno la possibilità di
guidare i motocicli solo sul territorio nazionale.
In
occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo,
non saranno più espressamente indicate le categorie A1, A2 o A ma, in ogni
caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i
motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. Le nuove patenti rilasciati a
costoro, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di guida già
acquisito, recheranno, nel campo 9 della patente, una lettera "a"
minuscola. Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di
guida, solo sul territorio nazionale, di tutti i motoveicoli, compresi i
quadricicli di cui alla nuova categoria B1, che, come per le altre abilitazioni
richiamate, non sarà espressamente indicata sul nuovo documento.
16. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI CONDUCENTI
(D.L.vo 286/2005)
Il
D.L.vo n. 59/2011 e il relativo provvedimento correttivo del 16.1.2013, hanno
modificato anche alcune disposizioni del D.L.vo n. 286/2005 in materia di
qualificazione professionale dei conducenti adibiti alla guida di veicolo
commerciali pesanti.
16.1
Nuove
modalità di documentazione della qualificazione professionale (art. 22 D.L.vo
n.286/2005)
Per
quanto attiene agli aspetti di immediata competenza degli organi di polizia
stradale, si segnala che l'art. 22 del D.L.vo n. 286/2005 è stato modificato in
modo da prevedere che il possesso della qualificazione iniziale e della
formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del
conducente (CQC), siano comprovate mediante l'apposizione sulla patente di
guida italiana del codice UE armonizzato "95", secondo le seguenti
modalità:
•
se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C,
C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale
armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della
formazione periodica;
•
se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1,
D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice
unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione
iniziale ovvero della formazione periodica.
Le
nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che
saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni
dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 2/2013, si applicheranno solo a coloro
che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la prima volta la
qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della
CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto,
distruzione, deterioramento, ecc.
Ai
conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri
dell'Unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della
qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata
la carta di qualificazione del conducente in formato card, conforme
all'allegato II del D.L.vo n. 286/2005.
16.2 Decurtazione dei punti per violazioni
commesse da conducenti di veicoli che richiedono qualificazione professionale
Le
nuove disposizioni in materia di documentazione della qualificazione
professionale non hanno alcuna incidenza sulle norme riguardanti la
decurtazione dei punti sull'attestazione della qualificazione professionale per
le violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono tale
qualificazione professionale.
Infatti,
quando ricorrono tali condizioni, i conducenti dei veicoli per cui è richiesta
la CQC continueranno comunque a subire la decurtazione dei punti sulla
qualificazione professionale e non sulla patente di guida posseduta.
Le
modalità di comunicazione all'anagrafe degli abilitati alla guida delle
violazioni che prevedono la decurtazione dei punti, nel caso in cui il
conducente sia titolare di una patente con codice unionale "95",
saranno oggetto di specifiche disposizioni operative, che si fa riserva di
fornire appena saranno raggiunte le necessarie intese con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici.
*
* *
Le
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il
contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e
Provinciale.
IL CAPO DELLA
POLIZIA
DIRETTORE
GENERALE DELLA P.S.
Manganelli