venerdì 25 gennaio 2013

Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 495.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2012 

Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 495. (13A00559) (GU n.21 del 25-1-2013) 

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo Codice della Strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285; 
  Visto l'art. 405, comma 3,  del  Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo Codice della Strada,  approvato  con  D.P.R.  16
dicembre 1992, n. 495; 
  Visto l'art. 238 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella  VII.1,  allegata  al
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi  dei  diritti
di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24  giugno  1998,  n.  213,
recante «Disposizioni per l'introduzione  dell'Euro  nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma  1,  della  legge  17  dicembre
1997, n. 433»; 
  Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' di  tali
disposizioni, all'aggiornamento  degli  importi  dei  diritti  dovuti
dagli  interessati  per  le  operazioni   tecnico-amministrative   di
competenza del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  in
misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per  le
famiglie di operai ed impiegati (media  nazionale)  verificatasi  nei
due  anni  precedenti,  e  stabilire   la   decorrenza   della   loro
applicazione; 
  Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai e impiegati  relativo  al  mese  di  novembre  2012  calcolato
dall'Istituto  Nazionale  di   Statistica,   indica   la   variazione
percentuale dell'indice del mese di novembre 2012 rispetto a novembre
1992 in misura pari al 63,5%; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione  e  di  attuazione
del nuovo Codice della Strada,  come  modificata  dall'art.  238  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  610,
sono aggiornati come segue: 
    a) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 84,44»; 
    b) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 168,88»; 
    c) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 211,10»; 
    d) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 337,76»; 
    e) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000»,  lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 422,20»; 
    f) Ove era originariamente previsto l'importo  «lire  1.000.000»,
lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 844,41»; 
    g) Ove era originariamente previsto l'importo  «lire  1.500.000»,
lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1266,61». 
  2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1  si  applicano  per  le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata
successivamente al 31 dicembre 2012. 
    Roma, 27 dicembre 2012 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 74