mercoledì 12 dicembre 2012

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

  LEGGE 23 novembre 2012 , n. 215
(GU n. 288 del 11-12-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2012 
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e  nei  consigli
regionali.  Disposizioni  in  materia  di  pari  opportunita'   nella
composizione  delle   commissioni   di   concorso   nelle   pubbliche
amministrazioni. (12G0237) 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
  267, in materia di statuti comunali e provinciali. 
 
  1.  Al  comma  3  dell'articolo  6  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, la  parola:  «promuovere»  e'  sostituita  dalla
seguente: «garantire» e dopo  le  parole:  «organi  collegiali»  sono
inserite le seguenti: «non elettivi». 
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge gli enti locali adeguano i propri statuti  e  regolamenti  alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma
1 del presente articolo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Parita' di accesso alle cariche elettive 
         e agli organi esecutivi dei comuni e delle province 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Le modalita' di elezione dei consigli  circoscrizionali  e
la nomina o la designazione dei  componenti  degli  organi  esecutivi
sono comunque disciplinate in  modo  da  garantire  il  rispetto  del
principio della parita' di accesso delle donne e  degli  uomini  alle
cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e
3, e agli uffici pubblici»; 
    b) all'articolo 46, comma 2,  dopo  la  parola:  «nominano»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  del  principio  di   pari
opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i
sessi,»; 
    c) all'articolo 71: 
      1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Nelle   liste   dei   candidati   e'   assicurata   la
rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei  comuni
con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due
sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi  dei
candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il  numero
dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»; 
      2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nei
comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,  ciascun
elettore puo' esprimere,  nelle  apposite  righe  stampate  sotto  il
medesimo contrassegno, uno o due voti  di  preferenza,  scrivendo  il
cognome di non piu' di due candidati compresi nella  lista  collegata
al  candidato  alla  carica  di  sindaco  prescelto.  Nel   caso   di
espressione di due preferenze, esse devono  riguardare  candidati  di
sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento  della  seconda
preferenza»; 
    d) all'articolo 73: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
liste dei candidati nessuno dei due sessi puo'  essere  rappresentato
in misura  superiore  a  due  terzi,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore  qualora  il  numero   dei   candidati   del   sesso   meno
rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra  decimale
inferiore a 50 centesimi»; 
      2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Ciascun elettore  puo'  altresi'  esprimere,  nelle  apposite  righe
stampate  sotto  il  medesimo  contrassegno,  uno  o  due   voti   di
preferenza, scrivendo  il  cognome  di  non  piu'  di  due  candidati
compresi nella lista da lui votata. Nel caso di  espressione  di  due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso  diverso  della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza». 
  2. Al testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30, al primo comma: 
      1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni
nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata
la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo  71  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce
la lista cancellando i nomi  dei  candidati  appartenenti  al  genere
rappresentato   in    misura    eccedente    i    due    terzi    dei
candidati, procedendo  in  tal  caso  dall'ultimo  della  lista.   La
riduzione della lista non puo', in ogni caso, determinare  un  numero
di candidati inferiore al minimo prescritto  per  l'ammissione  della
lista medesima»; 
      2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«in modo da assicurare il rispetto  della  previsione  contenuta  nel
comma  3-bis  dell'articolo  71   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267»; 
    b) all'articolo 33, al primo comma: 
      1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      «d-bis) verifica che nelle liste dei candidati  sia  rispettata
la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni.  In
caso contrario, riduce la lista  cancellando  i  nomi  dei  candidati
appartenenti al genere  piu'  rappresentato,  procedendo  dall'ultimo
della lista, in modo da assicurare il rispetto  del  citato  comma  1
dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni.  Qualora  la  lista,  all'esito
della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga  un  numero
di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»; 
      2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«in modo da assicurare il rispetto  della  previsione  contenuta  nel
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, e successive modificazioni». 
  3. All'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo  17  settembre
2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono  inserite  le  seguenti:
«nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e  uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi,». 

        
      
                               Art. 3 
 
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia
  di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali. 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «c-bis) promozione della parita' tra uomini  e  donne  nell'accesso
alle cariche elettive attraverso la  predisposizione  di  misure  che
permettano di incentivare  l'accesso  del  genere  sottorappresentato
alle cariche elettive». 

        
      
                               Art. 4 
 
Modifica all'articolo 1 della legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  in
  materia di parita' di  accesso  ai  mezzi  di  comunicazione  nella
  campagna elettorale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi  di
informazione, nell'ambito delle  trasmissioni  per  la  comunicazione
politica, sono tenuti al rispetto dei principi  di  cui  all'articolo
51, primo comma, della Costituzione, per  la  promozione  delle  pari
opportunita' tra donne e uomini». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                165, in materia di pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a)  del  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «; in  caso  di  quoziente  frazionario  si  procede
all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia
pari o superiore a  0,5  e  all'unita'  inferiore  qualora  la  cifra
decimale sia inferiore a 0,5»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  L'atto  di  nomina  della  commissione  di  concorso  e'
inviato, entro tre giorni,  alla  consigliera  o  al  consigliere  di
parita' nazionale ovvero regionale, in base  all'ambito  territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi
la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1,  lettera  a),
diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il  termine  massimo  di
trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera
o il consigliere di parita' procedente propone,  entro  i  successivi
quindici giorni, ricorso ai sensi  dell'articolo  37,  comma  4,  del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e  successive  modificazioni;  si
applica il comma 5 del citato  articolo  37  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive  modificazioni.  Il
mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso  alla
consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita'  del
dirigente responsabile del procedimento, da valutare  anche  al  fine
del raggiungimento degli obiettivi». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Camera dei deputati (atto n. 3466): 
    Presentato dall'on. Sessa ed altri l'11 maggio 2010. 
    Assegnato alla I commissione permanente (Affari  costituzionali),
in   sede   referente,   il 22   giugno 2010   con    pareri    delle
commissioni questioni regionali. 
    Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali),
in sede referente, il 5 aprile 2011, 13, 19, 20, 21, 26 luglio  2011,
6, 11 ottobre 2011, 10 novembre 2011, 6, 14 dicembre 2011, 31 gennaio
2012, 9, 16 febbraio 2012, 8 marzo 2012. 
    Esaminato in aula il 26 marzo 2012, ed approvato l'8 maggio  2012
in T.U. con A.C. 3528 (on. Mosca  e  on.  Vaccaro),  A.C.  4254  (on.
Lorenzin ed altri), A.C. 4271 (on. Formisano e  on.  Mondello),  A.C.
4415 (Ministro per le pari opportunita'  Carfagna),  A.C.  4697  (on.
Sbrollini). 
Senato della Repubblica (atto n. 3290): 
    Assegnato    alla    1ª    commissione     permanente     (Affari
costituzionali), in sede referente, il  15  maggio  2012  con  pareri
delle commissioni  5ª (Bilancio) e questioni regionali. 
    Esaminato    dalla    1ª    commissione    permanente     (Affari
costituzionali), in sede referente, il 10, 18 e  25  luglio 2012,  1°
agosto 2012, 5, 11, 12, 19, 26 settembre 2012, 3 ottobre 2012. 
    Esaminato in aula  il  18  settembre  2012,  3  ottobre  2012  ed
approvato con modificazioni il 10 ottobre 2012. 
Camera dei deputati (atto n. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B): 
    Assegnato alla I commissione permanente (Affari  costituzionali),
in sede referente, il 16 ottobre 2012. 
    Esaminato dalla I commissione permanente (Affari costituzionali),
in sede referente, il 18, 24 ottobre 2012. 
    Esaminato in aula il 5 novembre 2012, ed approvato il 13 novembre
2012.