mercoledì 12 dicembre 2012

Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea.All'art. 3 disposizioni in materia di congedi parentali.


DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 216
(GU n. 288 del 11-12-2012 )
  Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2012
Disposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  di  sanzioni
dell'Unione europea. (12G0239) 

          
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' E DOGANE
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  posti   dal   diritto
dell'Unione  europea  al  fine  di  porre  rimedio  a  procedure   di
infrazione  a  rischio  di  sanzioni  ai  sensi  dell'articolo   260,
paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
nei confronti dello Stato italiano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, della difesa e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE  del  13
  luglio 2010 relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul  valore
  aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione 
 
  1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del  Consiglio,  del
13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per  quanto  riguarda
le norme in materia di fatturazione,  sono  emanate  le  disposizioni
previste dal presente articolo. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      "[4] Ai fini  della  determinazione  della  base  imponibile  i
corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'
effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea."; 
    b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie  gli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo  le  disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427."; 
      2) al quinto comma, secondo periodo, le parole:  "l'indicazione
della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della
norma di cui al presente comma"; 
    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:  "Non  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  le
cessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati
nell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al
quinto comma dell'articolo 36."; 
    d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: 
        «[1] Per  ciascuna  operazione  imponibile  il  soggetto  che
effettua la cessione del bene o la prestazione  del  servizio  emette
fattura, anche sotto forma di nota,  conto,  parcella  e  simili,  o,
ferma restando la sua responsabilita', assicura  che  la  stessa  sia
emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un
terzo. Per fattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata
emessa e ricevuta in un qualunque  formato  elettronico;  il  ricorso
alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non
esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca
assistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,
atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o
committente. 
        [2] La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
          a) data di emissione; 
          b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
          c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
          d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
          e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
          f)  numero  di  partita  IVA  del  soggetto  cessionario  o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro  dell'Unione  europea,  numero  di  identificazione  IVA
attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel  caso  in  cui  il
cessionario o committente  residente  o  domiciliato  nel  territorio
dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o  professione,
codice fiscale; 
          g) natura, qualita' e quantita'  dei  beni  e  dei  servizi
formanti oggetto dell'operazione; 
          h)  corrispettivi  ed   altri   dati   necessari   per   la
determinazione della base imponibile,  compresi  quelli  relativi  ai
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui  all'articolo
15, primo comma, n. 2; 
          i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti  a  titolo
di sconto, premio o abbuono; 
          l) aliquota, ammontare dell'imposta e  dell'imponibile  con
arrotondamento al centesimo di euro; 
          m)  data  della  prima  immatricolazione  o  iscrizione  in
pubblici  registri  e  numero  dei  chilometri  percorsi,  delle  ore
navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria
di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo  38,  comma  4,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
          n) annotazione che la  stessa  e'  emessa,  per  conto  del
cedente o prestatore, dal cessionario  o  committente  ovvero  da  un
terzo. 
        [3] Se l'operazione o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con  aliquote
diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g),  h)  ed
l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota  applicabile.  Per
le operazioni effettuate nello stesso  giorno  nei  confronti  di  un
medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di
piu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso
destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente  o   prestatore,   le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una
sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'
delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della
fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o
digitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione
elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire
l'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
        [4]  La  fattura  e'  emessa  al  momento  dell'effettuazione
dell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo
periodo: 
          a) per le cessioni di beni la  cui  consegna  o  spedizione
risulta da documento di trasporto  o  da  altro  documento  idoneo  a
identificare i soggetti tra i quali  e'  effettuata  l'operazione  ed
avente le caratteristiche  determinate  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per  le  prestazioni
di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'
essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle
operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione delle medesime; 
          b) per le cessioni di beni effettuate dal  cessionario  nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la
fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o
spedizione dei beni; 
          c) per le prestazioni di servizi rese  a  soggetti  passivi
stabiliti  nel  territorio  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, non soggette all'imposta ai sensi  dell'articolo  7-ter,  la
fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello  di
effettuazione dell'operazione; 
          d) per le prestazioni di servizi  di  cui  all'articolo  6,
sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto  passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il
giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione
dell'operazione. 
        [5] Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,
primo periodo, il cessionario o il committente emette la  fattura  in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la  sua  responsabilita',  si
assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 
        [6] La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale: 
          a) cessioni relative a beni in  transito  o  depositati  in
luoghi soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a
norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non
soggetta"; 
          b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; 
          c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; 
          d) operazioni soggette al regime del margine  previsto  dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei
casi, "regime del margine  -  beni  usati",  "regime  del  margine  -
oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o  da
collezione"; 
          e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con
l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.".»; 
      2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «[6-bis] I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello
Stato emettono la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni
sottoelencate quando non sono soggette  all'imposta  ai  sensi  degli
articoli da  7  a  7-septies  e  indicano,  in  luogo  dell'ammontare
dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione
della relativa norma comunitaria o nazionale: 
          a) cessioni di beni e prestazioni di  servizi,  diverse  da
quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e  9),  effettuate  nei
confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione
contabile"; 
          b) cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  che  si
considerano effettuate fuori dell'Unione europea,  con  l'annotazione
"operazione non soggetta". 
        [6-ter] Le fatture emesse dal cessionario di un  bene  o  dal
committente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano
l'annotazione "autofatturazione".»; 
          e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-bis. (Fattura semplificata). - 1.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non
superiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cui
all'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificata
recando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  le
seguenti indicazioni: 
    a) data di emissione; 
    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; 
    f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
    g)  ammontare  del  corrispettivo  complessivo   e   dell'imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; 
    h)  per  le  fatture  emesse  ai  sensi  dell'articolo   26,   il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche  che
vengono modificate. 
  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti
tipologie di operazioni: 
    a)  cessioni  intracomunitarie  di  cui   all'articolo   41   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 
  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro
dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture
semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni
effettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche  commerciali
o amministrative ovvero le condizioni  tecniche  di  emissione  delle
fatture  rendono  particolarmente  difficoltoso  il  rispetto   degli
obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.». 
          f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente: 
  «3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le
fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal
presente decreto devono essere conservati a  norma  dell'articolo  22
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'
elettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica  delle  stesse,  nonche'  dei  registri  e  degli   altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stesso
esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato
assicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle
fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e
trasferibili su altro supporto informatico.»; 
          g) all'articolo 74,  settimo  comma,  secondo  periodo,  le
parole "l'indicazione della norma di  cui  al  presente  comma"  sono
sostituite dalle seguenti  "l'annotazione  «inversione  contabile»  e
l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma". 
  3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:
"oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o"; 
    b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  39  (Effettuazione   delle   cessioni   e   degli   acquisti
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti
intracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'atto
dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente, dal  territorio  dello  Stato  o  dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di
contratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata
all'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. 
  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria
la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo
fatturato, alla data della fattura. 
  3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo  41,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettere  b)  e  c),  e  gli  acquisti
intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in
modo continuativo nell'arco  di  un  periodo  superiore  ad  un  mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»; 
    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  "oggetto"  sono
inserite le seguenti: "di perizie o"; 
    d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  "unitamente  alla
relativa norma" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale"; 
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2.
Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo  41,  e'  emessa
fattura a norma dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo   a   quello   di   effettuazione   dell'operazione,   con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di
operazione non imponibile  e  con  l'eventuale  specificazione  della
relativa norma comunitaria o nazionale."; 
      3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o committente" sono
soppresse; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  del
terzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione
stessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»; 
    f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e
con riferimento al mese precedente, nel registro di cui  all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture
di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di
emissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25
del predetto decreto.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le fatture  relative  alle  cessioni  intracomunitarie  di  cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  il
termine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione
dell'operazione.»; 
    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari  per
i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel  comma  3  del
presente articolo, presentano, in via  telematica  ed  entro  ciascun
mese,  una  dichiarazione  relativa  agli  acquisti  registrati   con
riferimento al secondo mese precedente,  redatta  in  conformita'  al
modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate.». 
  4. All'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, le parole "non imponibili  o  esenti"  sono  sostituite
dalle seguenti "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA". 
  5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo
comma e' inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21  e
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli  stessi
articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al  primo
comma. In tale caso le fatture possono recare, per  l'identificazione
del  soggetto  cedente  o  prestatore,  in  luogo  delle  indicazioni
richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,
lettera c), dello stesso  decreto,  i  relativi  dati  identificativi
determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al terzo comma.". 
  6.  All'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:
"soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti:  "e  delle
operazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633" . 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite  dalle
seguenti "di cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera
b)"; 
    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le
parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo
periodo, lettera a)"; 
    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  "di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo  periodo,
lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o  spedizione  dei  beni"
sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni"; 
    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:
"operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto  comma  dell'art.
21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di  cui  all'articolo
21, commi 6  e  6-bis,",  le  parole:  "e  la  relativa  norma"  sono
sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma"; 
    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:
"operazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,
distintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni
esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti:  "operazioni  di
cui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata"; 
    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  "operazioni  non
imponibili o  esenti  di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  21"  sono
sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21,  commi
6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite  dalle
seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma"; 
    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:
"nell'ultimo comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nel  quinto
comma"; 
    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  "dal  primo  comma,
secondo periodo, dell'articolo 21" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo". 
  8. All'articolo 1, secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:
"dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti:  "dell'articolo
21, comma 2, lettere c) e d)". 
  9.  All'articolo  1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:
"dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono sostituite  dalle
seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),". 
  10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  "di  cui
all'articolo 21, comma 4" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)"; 
    b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nell'articolo 21,  quarto
comma" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo  21,  comma  4,
terzo periodo, lettera a)". 
  11. All'articolo 1, comma 109, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  le  parole:  "all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)"   sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21, comma 2, lettera c)". 
  12.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 

        
      
          
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE
                               Art. 2 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva  2010/41/UE  del  7
  luglio 2010,  sull'applicazione  del  principio  della  parita'  di
  trattamento fra gli uomini e le donne. che esercitano  un'attivita'
  autonoma. Procedura di infrazione n. 2012/0369 
 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 66, comma 1, le  parole:  "e  alle  imprenditrici
agricole a titolo principale" sono sostituite dalle  seguenti:  "alle
imprenditrici agricole a titolo principale, nonche'  alle  pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di  cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni"; 
    b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca  marittima
e delle acque interne e' corrisposta, per i due mesi  antecedenti  la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto, una indennita' giornaliera pari  all'80  per  cento  della
misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo  10
della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente  adeguato  in
base alle disposizioni vigenti.»; 
    c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1  si  applica,
altresi', alle persone  che  esercitano,  per  proprio  conto,  quale
esclusiva  e  prevalente  attivita'  lavorativa,  la  piccola   pesca
marittima  e  delle  acque  interne,  iscritte  al   fondo   di   cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»; 
      2) al comma 2, le parole "di cui al comma  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis". 
  2. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis,  del
decreto  legislativo  26   marzo   2001,   n.   151,   e   successive
modificazioni,  trovano  applicazione  anche  nei   confronti   delle
pescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
interne. 
  3. Al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Agli  organismi  di  parita'  previsti  dal   presente
decreto, nonche' da altre disposizioni normative  vigenti  spetta  il
compito  di  scambiare,  al  livello  appropriato,  le   informazioni
disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", anche per quanto riguarda la creazione,  la  fornitura  di
attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o  l'ampliamento
di ogni altra forma di attivita' autonoma". 

        
      
          
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE
                               Art. 3 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva  2010/18/UE  dell'8
  marzo 2010, che attua  l'accordo  quadro  riveduto  in  materia  di
  congedo parentale 
 
  1. All'articolo 32 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di sostegno della  maternita'  e  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La contrattazione collettiva di settore  stabilisce  le
modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria,
nonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di
un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il
personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del
fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,
altresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di
funzionalita'  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi
istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di  fruizione  e  di
differimento del congedo.»; 
    b) al comma 3 le parole: "e comunque con un periodo di  preavviso
non inferiore a quindici giorni" sono sostituite dalle  seguenti:  "e
comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni,
con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo"; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Durante il periodo  di  congedo,  il  lavoratore  e  il
datore di lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di
ripresa  dell'attivita'   lavorativa,   tenendo   conto   di   quanto
eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.». 

        
      
          
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA
                               Art. 4 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva  2010/53/UE  del  7
  luglio 2010 in materia di qualita' e sicurezza degli  organi  umani
  destinati ai trapianti. Procedura di infrazione 2012/0370 
 
  1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di  prelievi  e  di
trapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: ", anche da soggetto vivente, per quanto compatibili"; 
    b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte  le
seguenti: 
      «m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e  gestione
degli eventi e delle  reazioni  avverse  gravi,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 7; 
      m-ter): controlla lo scambio di  organi  con  gli  altri  Stati
membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra  Stati
membri,  il  Centro  nazionale  trapianti  trasmette  le   necessarie
informazioni per garantire la tracciabilita' degli organi; 
      m-quater): ai  fini  della  protezione  dei  donatori  viventi,
nonche' della qualita' e della sicurezza degli  organi  destinati  al
trapianto, cura la  tenuta  del  registro  dei  donatori  viventi  in
conformita' delle disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.». 
    c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Qualita' e sicurezza degli organi). - 1. Le  donazioni
di organi di donatori  viventi  e  deceduti  sono  volontarie  e  non
remunerate. Il reperimento di organi non  e'  effettuato  a  fini  di
lucro. E' vietata ogni mediazione  riguardante  la  necessita'  o  la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca
di un profitto finanziario o di un  vantaggio  analogo.  E'  altresi'
vietata   ogni   pubblicita'   riguardante   la   necessita'   o   la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. 
  2. Il diritto alla protezione dei dati  personali  e'  tutelato  in
tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi,  in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a  dati  o
sistemi che renda possibile  l'identificazione  dei  donatori  o  dei
riceventi. 
  3.  Il  Ministro  della  salute,  con   decreto   di   natura   non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta
del Centro nazionale  Trapianti  e  previa  intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto  dell'allegato  di  cui
alla  direttiva  2010/53/UE,  determina  i  criteri  di  qualita'   e
sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi  del  processo
che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione. 
  4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione
e l'attuazione di procedure operative per: 
    a) la verifica dell'identita' del donatore; 
    b)  la  verifica  delle  informazioni   relative   al   consenso,
conformemente alle norme vigenti; 
    c)  la  verifica  della  caratterizzazione  dell'organo   e   del
donatore; 
    d)  il  reperimento,  la  conservazione,  l'etichettatura  e   il
trasporto degli organi; 
    e) la garanzia della tracciabilita', nel rispetto delle norme  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e  la  trasmissione
delle informazioni pertinenti e necessarie,  concernenti  gli  eventi
avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualita'
e sulla sicurezza degli organi; 
    g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita'  e  la  sicurezza
degli organi.». 
    d) all'articolo 22, comma 1, le parole: "da  euro  1.032  a  euro
10.329" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  2.064  a  euro
20.658"; 
    e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Sanzioni in  materia  di  traffico  di  organi  umani
destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge  opera
di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito  con  la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da  euro  50.000  a  euro
300.000. Se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  che  esercita  una
professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione  perpetua
dall'esercizio della professione. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  pubblicizzi  la
richiesta d'offerta di organi  al  fine  di  conseguire  un  profitto
finanziario  o  un  vantaggio  analogo  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
  3.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   chiunque   senza
autorizzazione   acceda   a    sistemi    che    rendano    possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i  dati
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a
euro 50.000.». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione  del  presente  articolo  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
          
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA
                               Art. 5 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE  del  15
  dicembre  2010,  relativa  alla  farmacovigilanza.   Procedura   di
  infrazione 2012/0372 
 
  1. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo  IX
del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, di cui  all'articolo  6,  comma  2  dello  stesso  decreto
legislativo, nomina, nell'ambito  della  propria  organizzazione,  un
responsabile  dell'istituzione  e  della  gestione  del  sistema   di
farmacovigilanza,  persona   fisica,   tra   soggetti   adeguatamente
qualificati, con documentata  esperienza  in  tutti  gli  aspetti  di
farmacovigilanza,  che  risiede  e  svolge   la   propria   attivita'
nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti  sulla
medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione  alla  immissione  in  commercio
deve: 
    a) mantenere e porre a disposizione su  richiesta  dell'autorita'
competente,   un   fascicolo   di   riferimento   del   sistema    di
farmacovigilanza; 
    b) individuare e implementare idonee  soluzioni  organizzative  e
procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale,  nonche'
elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto
di  nuovi  rischi,  del  contenuto   dei   medesimi,   del   rapporto
rischio/beneficio per ogni medicinale; 
    c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti  a  ridurre  al
minimo i rischi previsti dal piano di gestione del  rischio  o  quali
condizioni dell'AIC. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  individuate,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri
per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente
Stato-Regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  le
procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di
farmacovigilanza con particolare riguardo: 
    a)   agli   studi   sulla   sicurezza    dopo    l'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
    b) al  rispetto,  degli  obblighi  sulla  registrazione  o  sulla
comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale; 
    c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale; 
    d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione  alla
immissione in commercio; 
    e) ai casi in cui risulti necessario  adire  il  Comitato  per  i
medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi  per
la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  6   novembre   2001   e   successive
modificazioni; 
    f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali  dove
si  effettuano  la  produzione,  l'importazione,   il   controllo   e
l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive  utilizzate
come materie prime nella produzione di medicinali; 
    g) al sistema nazionale  di  farmacovigilanza  e  al  ruolo  e  i
compiti dell'Agenzia italiana del farmaco; 
    h) alle  disposizioni  concernenti  il  titolare  dell'AIC  e  le
eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC; 
    i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza; 
    l) al sistema delle comunicazioni; 
    m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da  parte  del
titolare di AIC; 
    n) ai rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  del
medicinale (PSUR); 
    o) agli obblighi a  carico  delle  strutture  e  degli  operatori
sanitari; 
    p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma  3,
sono abrogate le  disposizioni  di  cui  al  Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni. 
  5. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  che
omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o  rischi  che  si
sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria a  euro  ventimila  a  euro
centoventimila. 
  6. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al  comma  1,  che
viola gli  obblighi  ad  esso  ascritti  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 entrano  in  vigore  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. 

        
      
          
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA
                               Art. 6 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva  2012/5/UE  del  14
  marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la  febbre  catarrale
  degli ovini - Procedura d'infrazione 2012/0434 
 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione
della direttiva  2000/75/CE  relativa  alle  misure  di  lotta  e  di
eradicazione del morbo lingua blu  degli  ovini,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «lettera  i-bis)  "vaccini  vivi  attenuati":  vaccini  prodotti  a
partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini
attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate
di pollame.»; 
    b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5  (Vaccinazione).  -  1.  Il  Ministero  della  salute  puo'
decidere  di  autorizzare  l'impiego  di  vaccini  contro  la  febbre
catarrale degli ovini, purche': 
    a) tale decisione sia basata sul  risultato  di  una  valutazione
specifica del rischio  effettuata  dal  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  "G.  Caporale"  di
Teramo sentite le regioni e province autonome; 
    b)  la  Commissione  europea  sia  informata   prima   che   tale
vaccinazione sia eseguita. 
  2.  Ogniqualvolta  sono  impiegati  vaccini  vivi   attenuati,   il
Ministero della salute provvede a delimitare: 
    a) una zona di  protezione,  che  comprenda  almeno  la  zona  di
vaccinazione; 
    b) una zona di  sorveglianza,  che  consista  in  una  parte  del
territorio profonda almeno  50  km  oltre  i  limiti  della  zona  di
protezione.»; 
    c)  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la   parola:
"vaccinazione"  sono  inserite  le  seguenti:   "con   vaccini   vivi
attenuati."; 
    d) all'articolo 10, comma  1,  lettera  b),  le  parole  "se  non
preventivamente  concordate  con   la   Commissione   europea"   sono
sostituite dalle seguenti: "che impieghi vaccini vivi attenuati». 
  2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita' previste
dalle presenti disposizioni  ricadono  tra  i  compiti  istituzionali
delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 

        
      
          
Capo IV ALTRE DISPOSIZIONI
                               Art. 7 
 
Esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE  del
  25  novembre  1999  e  della  sentenza  della  Corte  di  giustizia
  dell'Unione europea, resa in  data  6  ottobre  2011,  nella  causa
  C-302/09, Commissione europea c. Repubblica italiana 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi  sotto  forma
di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese  operanti
nei territori  di  Venezia  e  Chioggia  di  cui  alla  decisione  n.
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre  1999,  gli  elementi,
corredati    della    idonea    documentazione,     necessari     per
l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento
alla  idoneita'   dell'agevolazione   concessa,   in   ciascun   caso
individuale,  a  falsare  la  concorrenza  e  incidere  sugli  scambi
intracomunitari. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 forniscono  le  informazioni  e  la
documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. 
  3. Nel  caso  in  cui  le  imprese  rifiutino  od  omettano,  senza
giustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  i
documenti richiesti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di  trenta
giorni, l'idoneita' dell'agevolazione a falsare  o  a  minacciare  la
concorrenza  e  incidere  sugli  scambi  comunitari  e'  presunta  e,
conseguentemente,   l'INPS    provvede    al    recupero    integrale
dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato. 
  4. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 1, 2 3, anche
a  seguito  del  parere  acquisito   dall'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22  della  legge  10
ottobre  1990,  n.  287,  sia  emersa  o  sia  presunta   l'idoneita'
dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e  incidere
sugli  scambi  comunitari,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale  notifica  alle  imprese  provvedimento  motivato  contenente
l'avviso di addebito di cui  all'articolo  30  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento  delle  somme
corrispondenti agli  importi  non  versati  per  effetto  del  regime
agevolativo di cui al comma 1,  nonche'  degli  interessi,  calcolati
sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del  regolamento  (CE)
n. 794/2004 della Commissione, del 21  aprile  2004,  maturati  dalla
data in cui si e' fruito  dell'agevolazione  e  sino  alla  data  del
recupero effettivo. 
  5. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui
al comma 1 emessi dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,
oggetto di contestazione giudiziale alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  nulli.  Gli
importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere  ritenuti
dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e  imputati  ai
pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 4. 
  6. I processi pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto e aventi ad oggetto  il  recupero
degli aiuti di cui al comma 1 si estinguono di diritto.  L'estinzione
e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente
emesse, fatta eccezione per  quelle  passate  in  giudicato,  restano
prive di effetti. 

        
      
          
Capo IV ALTRE DISPOSIZIONI
                               Art. 8 
 
Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
 
  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23-sexies: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2013"; 
      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Il
Ministero e' altresi' autorizzato a  sottoscrivere,  oltre  i  limiti
indicati al comma 1, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di
nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli
interessi non pagati in forma  monetaria,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 23-decies, comma 4."; 
    b) all'articolo 23-septies: 
      1) al  comma  1  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:
"L'Emittente comunica al Ministero la data in cui  intende  procedere
al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo  23-novies,
comma 1."; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies."; 
    c) all'articolo 23-octies: 
      1) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "A
decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino  all'approvazione  del
Piano da  parte  della  Commissione  europea,  l'Emittente  non  puo'
deliberare  o  effettuare  distribuzione  di  dividendi  ordinari   o
straordinari."; 
      2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il
precedente periodo non trova applicazione, nei  limiti  in  cui  cio'
risulti compatibile con il quadro normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta'  dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti  finanziari  in
caso di andamenti negativi della gestione non comporti la  definitiva
perdita della remunerazione ma un differimento della  stessa,  ovvero
ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata  in  ragione
dell'operare,  al  ricorrere  di  determinate  condizioni,  di  altre
disposizioni  contrattuali,  tali  che  il  mancato  pagamento  della
remunerazione determina un inadempimento al contratto."; 
    d) all'articolo 23-novies: 
      1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite  dalle
seguenti: "quindici giorni"; 
      2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)
la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari  nel  patrimonio  di
vigilanza;"; 
      3) al comma 3 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Nel
termine di cui  al  comma  2  la  Banca  d'Italia  rilascia  altresi'
l'autorizzazione  al  riscatto  degli  strumenti  finanziari   emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."; 
    e) all'articolo 23-decies: 
      1) al comma 3, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza  del
risultato  dell'esercizio  come   risultante   dall'ultimo   bilancio
dell'Emittente, al lordo  degli  interessi  stessi  e  dell'eventuale
relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per  riserve
obbligatorie."; 
      2) al comma 4, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio,  come
definito al  comma  3,  sono  corrisposti  mediante  assegnazione  al
Ministero del  corrispondente  valore  nominale  di  Nuovi  Strumenti
Finanziari  di  nuova  emissione  o  di  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione valutate al valore di mercato."; 
    f) all'articolo 23-undecies: 
      1) al comma 2, le parole:  "quindici  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dieci giorni"  e  le  parole:  "dieci  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "cinque giorni"; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il  seguente:  "2-bis.  Qualora
non sia  possibile  procedere  mediante  le  ordinarie  procedure  di
gestione  dei  pagamenti  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari  nei  termini  stabiliti,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il  ricorso  ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.". 

        
      
          
Capo IV ALTRE DISPOSIZIONI
                               Art. 9 
 
 
Potere sostitutivo statale per la regolare ed efficace  gestione  del
                            ciclo rifiuti 
 
  1. In considerazione della situazione  di  grave  criticita'  nella
gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2  agosto
2011, e successive modificazioni, qualora venga  accertato  l'inutile
decorso dei termini di legge per l'adozione degli atti di  competenza
della regione e degli enti locali necessari ad assicurare il corretto
ed efficace svolgimento del ciclo di gestione dei  predetti  rifiuti,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
autorizzato ad assegnare all'ente o agli enti inadempienti un congruo
termine per provvedere. 
  2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1,  viene
nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  un  commissario  che   provveda   in   via
sostitutiva. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e  la
durata della nomina, salvo proroga o revoca. Per  l'attuazione  degli
interventi il commissario e' autorizzato a procedere con i poteri  di
cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011,  n.  3963,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2  sono  posti  a
carico degli enti inadempienti secondo le modalita' da stabilirsi con
il decreto di cui al citato comma 2. 

        
      
          
Capo IV ALTRE DISPOSIZIONI
                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Di Paola, Ministro della difesa 
 
                                Balduzzi, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

        
      

12.12.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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