A partire dal 1° marzo 2012, la tassazione per le spese degli atti giudiziari è regolata mediante il versamento del «contributo unificato di iscrizione a ruolo»
che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i
procedimenti penali, civili e amministrativi. In linea generale, il
contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel
processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria
giurisdizione, e nel processo amministrativo. In seguito alle modifiche
introdotte con il Dl 98/2011
il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario. Il
contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della
controversia.
Quando la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o
formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della
causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la
domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in
causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo
contributo unificato, determinato in base al valore della domanda
proposta (norma così risultante, per effetto delle modifiche introdotte
dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111).
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è
raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Se il
difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1
c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (ovvero qualora la parte
ometta di indicare il codice fiscale), il C.U. è aumentato della metà.
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (Cass. civ.,
Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte cost. 73/2005),
pertanto, l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere
asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione
a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice
tributario, atteso che il controllo della legittimità delle cartelle
esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione
forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice
tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2,
comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. civ. SS.UU. 9840/11).
Le voci sono aggiornate ai nuovi aumenti introdotti dall’art. 13 comma
XVII del decreto sviluppo, relativamente ai procedimenti amministrativi.
(Altalex, 5 novembre 2012. Nota e tabella a cura di Giuseppe Buffone)
CONTRIBUTO UNIFICATO
Tabella aggiornata al 12 giugno 2012
Processo civile ordinario
Valore
Importo del contributo
Processi di valore fino a €. 1.100,00
€. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00
€. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00
€. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00
€. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00
€. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00
€. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00
€. 1.466,00
Valore indeterminabile
Procedimento
Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile
€. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace
€. 206,00
Contributo ridotto rispetto al Processo civile ordinario
Valore
Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito: Procedimento d’ingiunzione Procedimento per la convalida di sfratto Procedimento cautelare Provvedimenti possessori
50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
50%
Giudizio di sfratto per morosità
50%
Giudizio di sfratto per finita locazione
50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
50%
Procedimento sommario di cognizione
50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R.
n. 115/2002
50%
Giudice di Pace
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie
Contributo ordinario
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali
Procedimenti in di Separazione e Divorzio
Procedimento
Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.)
€. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)
€. 37,00
Procedimento di divorzio (scioglimento matrimonio cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)
€. 85,00
Separazione giudiziale
€. 85,00
Altri Procedimenti
Procedimento
Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione
€. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss
€. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)
€. 85,00
Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di
impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi =
127,50)
Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione
CU ordinario
Opposizione ad ordinanza - ingiunzione
C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002
Processi dinanzi alla Corte di Cassazione
C.U. ordinario oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari
Procedimenti di Esecuzione
Procedimento
Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio
€. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00
€. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00
€. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare
€. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare
€. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi
€. 146,00
Procedimenti di Diritto Fallimentare
Procedimento
Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo
Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
€. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
CU ridotto della metà
Istanza di fallimento
€. 85,00
Procedimenti Esenti
Procedimento
Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile
Esente
Processi in materia tavolare
Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui: Procedimenti di assenza e morte presunta Procedimenti di assenza e morte presunta
Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa
Esente
Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02 Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
Procedimenti di Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria
Procedimento
Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
(Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)
€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
Esente
Giudizio di Cassazione
CU ordinario
Procedimenti di davanti al Tar e al Consiglio di Stato
Procedimento
Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi
€. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio
€. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato
€. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui
al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego
Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art. 9, co. 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito
€. 1.800,00
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119,
comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti
concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e
forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i
provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con
esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri
dipendenti Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00
€. 2.000,00
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119,
comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti
concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e
forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i
provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con
esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri
dipendenti Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00
€. 4.000,00
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119,
comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti
concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e
forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i
provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con
esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri
dipendenti Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00
€. 6.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
€. 650,00
Altri ricorsi
€. 650,00
Ricorsi principali e incidentali avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Valore
Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28
€. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00
€. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00
€. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00
€. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00
€. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00
€. 1.500,00
Impresa
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate
in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo
ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)
Azione civile nel procedimento penale
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma
solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di
danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna
generica, il CU non è dovuto.
Tabella aggiornata al 12 giugno 2012
Procedimento d’ingiunzione
Procedimento per la convalida di sfratto
Procedimento cautelare
Provvedimenti possessori
Giudice di Pace
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie
Contributo ordinario
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali
(scioglimento matrimonio
cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)
Procedimenti di assenza e morte presunta
Procedimenti di assenza e morte presunta
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
(Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)
Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00
Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00
Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00
Impresa
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.