Mi è stato chiesto da un lettore se a seguito dell'uscita del Decreto 12 settembre 2012 “Disposizioni in materia di ripetibilita’ delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato” emesso dal Ministero delle Finanze ed apparso sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2011 (vedi post dell'1/11/2012) il CAN e CAD non siano più addebitabili
al trasgressore.
Risposta:
Sebbene il decreto suddetto possa creare un pò di confusione, a causa di alcune frasi infelici inserite soprattutto nella parte dispositiva (come per es.:"E’ esclusa, altresi’, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione”, ritengo che il decreto in questione non sia per nulla applicabile al C.d.S,
A mio avviso, lo si capisce, in primis, andando a vedere la parte propositiva del decreto, dove ripetutamente si richiamano le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (nello specifico l'art. 60), che altro non sono che "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"
Di quanto sopra, viene data conferma anche nella motivazione del provvedimento: "Considerata la necessita' di aggiornare, al mutato costo del
servizio postale, nonche' all'introduzione di ulteriori formalita'
notificatorie, la determinazione delle spese di notifica ripetibili".
Oltretutto, la norma cardine a cui dobbiamo far riferimento per l'addebitamento delle spese di notificazioni è contenuta nell'art. 201, comma 4, del C.d.S. (che ricordiamo è una norma speciale) che testualmente recita:
Articolo 201
Notificazione delle violazioni
..... "4)Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria"
-la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema
di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in
cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima notificazione (per
irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito
dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato,
per raccomandata a.r. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti
giudiziari a mezzo posta ha introdotto un’innovazione nelle modalità di
notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l’atto, a
causa dell’assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del
medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita
al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente postale ne debba dare
notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di
avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla
citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell’atto (RR
con costo di Euro 6,60) provvedono all’invio, al verificarsi del caso:
- della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) con
raccomandata AR applicando la tariffa di
Euro 3,90;della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)
applicando la tariffa di Euro 3,30;
ritengo personalmente che nessuno possa contestare l'addebito al trasgressore del CAN e del CAD, specie se a monte esiste una delibera di G.M fatta in questi termini.
In caso contrario, che qualcuno ce lo dica espressamente (come ha fatto il Ministero della Giustizia per alcuni atti giudiziari con Circolare del 17 novembre e 21 novembre 2011)
Mario Serio
Si rinvia al precedente post dell'8 gennaio u.s.:
Proposta alla giunta aumento sanzioni amministrative
Sotto uno schema di delibera:
LA GIUNTA
PREMESSO :
- che l’art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice
della Strada prevede che “ alla notificazione si provvede a mezzo degli
organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha
accertato la violazione...omissis…ovvero a mezzo della posta, secondo le norme
sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- che l’art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la
possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni
tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 “Notificazioni di atti a
mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì,
l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai
verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione
stradale;
- che l’art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92,
prescrive “qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata ( omissis ) il verbale deve
essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato, ad uno dei soggetti indicati dall’art. 196, quale risulta dai
pubblici registri alla data dell’accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione
deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione”;
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le
spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell’art. 16 comma
1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate
nel CdS;
CONSIDERATO CHE:
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema
di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in
cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima notificazione (per
irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito
dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato,
per raccomandata a.r. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti
giudiziari a mezzo posta ha introdotto un’innovazione nelle modalità di
notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l’atto, a
causa dell’assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del
medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita
al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente postale ne debba dare
notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di
avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla
citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell’atto (RR
con costo di Euro 6,60) provvedono all’invio, al verificarsi del caso:
- della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) con
raccomandata AR applicando la tariffa di
Euro 3,90;della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)
applicando la tariffa di Euro 3,30;
DATO ATTO
- che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra
citato comma 4 dell’art. 201 del CdS, è a carico di chi è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente
“eventuali”;
RILEVATO
- pertanto che si pone così il problema di come far pagare
al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali
costi di notificazione;
CONSIDERATO
- che questa casistica è molto frequente e che per circa
il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l’emissione della seconda
raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una
famiglia all’arrivo del postino si trovano fuori casa;
DATO ATTO
- che allegare al verbale un secondo bollettino
comprendente i costi della CAD / CAN (quindi maggiorato) spiegando al
destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata
presso gli uffici postali si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà
ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo
gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la
completa estinzione della sanzione, pena, l’iscrizione a ruolo del verbale
quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;
RAVVISATA
- pertanto l’inopportunità di allegare più bollettini di
CCP agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare
comprensivo della sola prima raccomandata, ritenendo che l’utilizzo di un solo
bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;
ATTESO
- altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte
del destinatario dell’atto, delle somme eventualmente dovute per l’invio della
CAN o della CAD, l’art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude
l’iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la
procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;
CONSIDERATO
- che per quanto sopra detto si rende necessario determinare,
seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura
della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN),
così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il
cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione
per l’Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero
credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell’importo da
recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione
di pagamento;
CONSIDERATO
- che tra le spese di accertamento/procedimento di cui
sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, buste e
stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di
manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo
dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle
raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche,
documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni,
tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;
TENUTO CONTO
- altresì dei costi di consultazione P.R.A. o alla M.C.T.C.
necessari al fine di procedere all’individuazione degli intestatari dei veicoli,
i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;
CONSIDERATO
- tutto ciò esposto, si rende necessario stabilire una
quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a
ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per
violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni
normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle
spese sostenute dall’Ente;
RICHIAMATI
- i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi
l’azione della P.A. ed in modo particolare l’economicità e la semplificazione;
RITENUTO
- altresì necessario determinare, in virtù di tali
principi, un unico importo di spese d’accertamento, stanti i diversi costi da
sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per
i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/81;
RILEVATO
- dall’analisi dei costi sostenuti dall’Ente, rivisti alla
luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d’accertamento,
procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N relative ad ogni singolo verbale
per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione
di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano
le seguenti:
a)spese di procedimento, accertamento ed eventuale
C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada:
Voci in dettaglio
Euro
Visure presso il
P.R.A. o la Motorizzazione civile XXX
Buste e ricevute
per atti giudiziari XXX
Spese postali atti
giudiziari 6,60
Eventuale C.A.D
costo medio spesa - 1,17 (€ 3,90 x 30%)
Eventuale C.A.N
costo medio spesa - 0,99 (€ 3.30 x 30%)
Spese varie (bollettari preavvisi di accertamento,
stampe, fotocopie, apparecchiature, modulistica, ecc.) XXXX;
TOTALE XXXXX
b) spese di procedimento,
d’ accertamento ed
eventuale C.A.D. o
C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse
dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza
comunale così determinati:
Voci in dettaglio
Euro XXXX
Buste e ricevute
per atti giudiziari XXXX
Spese postali atti
giudiziari 6,60
Eventuale C.A.D
costo medio spesa - 1,17 (€ 3,90 x 30%)
Eventuale C.A.N
costo medio spesa - 0,99 (€ 3.30 x 30%)
Spese varie (bollettari preavvisi di accertamento,
stampe, fotocopie, apparecchiature, modulistica, ecc.) XXXX.
TOTALE XXX,00
VISTO l'Art 201, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992,
nuovo codice della strada;
VISTI gli Artt. 14 e 16 della Legge 689/1981;
VISTA la legge 890/1982;
VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il
parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di
mano;
D E L I B E R A
1) Le premessa
sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Per quanto
innanzi, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei
verbali:
- STABILIRE forfettariamente come segue le spese di notificazione:
a)spese di procedimento, accertamento ed
eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada:
Voci
in dettaglio Euro
Visure
presso il P.R.A. o la Motorizzazione civile XX
Buste
e ricevute per atti giudiziari XXX
Spese
postali atti giudiziari 6,60
Eventuale
C.A.D costo medio spesa - 1,17 (€ 3,90 x 30%)
Eventuale
C.A.N costo medio spesa - 0,99 (€ 3.30 x 30%)
Spese
varie (bollettari preavvisi di
accertamento, stampe, fotocopie, apparecchiature, modulistica, ecc.) 3,30;
TOTALE XXXX
b) spese
di procedimento, d’
accertamento ed eventuale
C.A.D. o C.A.N.
di violazioni amministrative in
materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di
competenza comunale così determinati:
Voci
in dettaglio Euro
Buste
e ricevute per atti giudiziari XXX
Spese
postali atti giudiziari 6,60
Eventuale
C.A.D costo medio spesa - 1,17 (€ 3,90 x 30%)
Eventuale
C.A.N costo medio spesa - 0,99 (€ 3.30 x 30%)
Spese
varie (bollettari preavvisi di
accertamento, stampe, fotocopie, apparecchiature, modulistica, ecc.) 0,94.
TOTALE XX,00
3) STABILIRE che la somma da pagare presso
l'ufficio postale per il ritiro da parte del personale della Polizia Locale,
delle ricevute di avvenuta notifica dei verbali sottoposti a regime di C.A.D. e/o
C.A.N., vengano anticipate dal Servizio economato;
4) DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo a
titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive
d’accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N, relativo ad ogni singolo
verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative
o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla
riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
7) PORRE a carico di chi è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese
di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra
specificato;
8) STABILIRE che la spesa dell’affrancatura della
notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore
provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento
governativo, in ulteriore incremento;
9) RISERVARSI di disporre, con successivo
provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa
allorchè i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
10) REVOCARE ogni precedente atto assunto in
merito;
11) TRASMETTERE il presente atto ai Vigili Urbani
e al Responsabile del Settore Finanziario,
per gli atti di propria competenza.