domenica 4 novembre 2012

Quesito:CAN e CAD non più addebitabili al trasgressore?


Mi è stato chiesto da un lettore  se a seguito dell'uscita del  Decreto 12 settembre 2012 “Disposizioni in materia di ripetibilita’ delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato” emesso dal Ministero delle Finanze ed apparso sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2011 (vedi post dell'1/11/2012) il CAN e CAD non siano più addebitabili al trasgressore.
Risposta:
Sebbene il decreto suddetto  possa creare un pò di confusione, a causa di alcune frasi infelici  inserite soprattutto nella parte dispositiva (come per es.:"E’ esclusa, altresi’, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione”, ritengo che il decreto in questione non sia per nulla applicabile al C.d.S,
A mio avviso, lo si capisce, in primis,  andando a vedere la parte propositiva del decreto,  dove ripetutamente si richiamano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (nello specifico l'art. 60), che altro non sono che  "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"
Di quanto sopra, viene data conferma anche nella motivazione del provvedimento: "Considerata la necessita' di aggiornare, al mutato costo del servizio postale, nonche' all'introduzione di ulteriori formalita' notificatorie, la determinazione delle spese di notifica ripetibili".

Per quanto riguarda, invece,  l'aggiornamento dei costi relativi agli  invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie, ci ha pensato, non moltissimo tempo fà,  l'art. 4  del DECRETO 25 novembre 2010 che ad oggi non risulta abolito.

Oltretutto, la norma cardine a cui dobbiamo far riferimento per l'addebitamento delle spese  di notificazioni  è contenuta nell'art. 201, comma 4,  del C.d.S.  (che ricordiamo è una norma speciale) che testualmente recita:

Articolo 201
Notificazione delle violazioni
.....
"4)Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria"

Dal momento che:
-la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato, per raccomandata a.r. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un’innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l’atto, a causa dell’assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell’atto (RR con costo di Euro 6,60) provvedono all’invio, al verificarsi del caso:
- della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di
Euro 3,90;della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 3,30;

ritengo personalmente che nessuno possa contestare l'addebito al trasgressore del CAN e del CAD,  specie se a monte esiste una delibera di G.M fatta in questi termini.
In caso contrario, che qualcuno ce lo dica espressamente (come ha  fatto il Ministero della Giustizia per  alcuni  atti giudiziari con Circolare del 17 novembre  e 21 novembre 2011)



Mario Serio


Si rinvia al precedente post dell'8 gennaio u.s.:

Sotto uno schema di delibera:
 
LA GIUNTA

PREMESSO :
- che l’art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che “ alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis…ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- che l’art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che l’art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive “qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata ( omissis ) il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione”;
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell’art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;
CONSIDERATO CHE:
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato, per raccomandata a.r. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un’innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l’atto, a causa dell’assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell’atto (RR con costo di Euro 6,60) provvedono all’invio, al verificarsi del caso:
- della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di
Euro 3,90;della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 3,30;
DATO ATTO
- che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell’art. 201 del CdS, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente “eventuali”;
RILEVATO
- pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;
CONSIDERATO
- che questa casistica è molto frequente e che per circa il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l’emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all’arrivo del postino si trovano fuori casa;
DATO ATTO
- che allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della CAD / CAN (quindi maggiorato) spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l’iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;
RAVVISATA
- pertanto l’inopportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, ritenendo che l’utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;
ATTESO
- altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell’atto, delle somme eventualmente dovute per l’invio della CAN o della CAD, l’art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l’iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;
CONSIDERATO
- che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l’Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell’importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;
CONSIDERATO
- che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;
TENUTO CONTO
- altresì dei costi di consultazione P.R.A. o alla M.C.T.C. necessari al fine di procedere all’individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;
CONSIDERATO
- tutto ciò esposto, si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Ente;
RICHIAMATI
- i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l’azione della P.A. ed in modo particolare l’economicità e la semplificazione;
RITENUTO
- altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d’accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/81;
RILEVATO
- dall’analisi dei costi sostenuti dall’Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d’accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

a)spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada:
Voci in dettaglio Euro
Visure presso il P.R.A. o la Motorizzazione civile XXX
Buste e ricevute per atti giudiziari XXX
Spese postali atti giudiziari 6,60
Eventuale C.A.D costo medio spesa - 1,17 (€ 3,90 x 30%)
Eventuale C.A.N costo medio spesa - 0,99 (€ 3.30 x 30%)
Spese varie  (bollettari preavvisi di accertamento, stampe, fotocopie, apparecchiature, modulistica,  ecc.) XXXX;
TOTALE XXXXX
b) spese  di  procedimento,  d’  accertamento  ed  eventuale  C.A.D.  o  C.A.N.  di  violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale così determinati:
Voci in dettaglio Euro XXXX
Buste e ricevute per atti giudiziari XXXX
Spese postali atti giudiziari 6,60
Eventuale C.A.D costo medio spesa - 1,17 (€ 3,90 x 30%)
Eventuale C.A.N costo medio spesa - 0,99 (€ 3.30 x 30%)
Spese varie  (bollettari preavvisi di accertamento, stampe, fotocopie, apparecchiature, modulistica,  ecc.) XXXX.
TOTALE XXX,00

VISTO l'Art 201, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992, nuovo codice della strada;
VISTI gli Artt. 14 e 16 della Legge 689/1981;
VISTA la legge 890/1982;
VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Le premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Per quanto innanzi, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali:

  • STABILIRE forfettariamente  come segue le spese di notificazione:

a)spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada:
Voci in dettaglio Euro
Visure presso il P.R.A. o la Motorizzazione civile XX
Buste e ricevute per atti giudiziari XXX
Spese postali atti giudiziari 6,60
Eventuale C.A.D costo medio spesa - 1,17 (€ 3,90 x 30%)
Eventuale C.A.N costo medio spesa - 0,99 (€ 3.30 x 30%)
Spese varie  (bollettari preavvisi di accertamento, stampe, fotocopie, apparecchiature, modulistica,  ecc.) 3,30;
TOTALE XXXX
b) spese  di  procedimento,  d’  accertamento  ed  eventuale  C.A.D.  o  C.A.N.  di  violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale così determinati:
Voci in dettaglio Euro
Buste e ricevute per atti giudiziari XXX
Spese postali atti giudiziari 6,60
Eventuale C.A.D costo medio spesa - 1,17 (€ 3,90 x 30%)
Eventuale C.A.N costo medio spesa - 0,99 (€ 3.30 x 30%)
Spese varie  (bollettari preavvisi di accertamento, stampe, fotocopie, apparecchiature, modulistica,  ecc.) 0,94.
TOTALE XX,00

3) STABILIRE che la somma da pagare presso l'ufficio postale per il ritiro da parte del personale della Polizia Locale, delle ricevute di avvenuta notifica dei verbali sottoposti a regime di C.A.D. e/o C.A.N., vengano anticipate dal Servizio economato;
4) DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d’accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
7) PORRE a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese
di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificato;
8) STABILIRE che la spesa dell’affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, in ulteriore incremento;
9) RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorchè i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
10) REVOCARE ogni precedente atto assunto in merito;
11) TRASMETTERE il presente atto ai Vigili Urbani  e al Responsabile del Settore Finanziario,
per gli atti di propria competenza.