L'attività
di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali,
tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune
fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un
provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o
extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore,
secondo precise modalità.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.
NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.
Le informazioni sono reperibili nella “Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale”.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.
NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.
Le informazioni sono reperibili nella “Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale”.
NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI A PERSONE RESIDENTI ALL’ESTERO
A. IN CASO DI INDIRIZZO CONOSCIUTO
1. La prima cosa da verificare è se il paese di
destinazione abbia ratificato la convenzione di Strasburgo del
24.11.1977. Attualmente i paesi che hanno aderito sono AUSTRIA, BELGIO, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO
e SPAGNA* (le Autorità spagnole considerano che la Convenzione di
Strasburgo del 1977 non sia applicabile ai casi di infrazioni la cui
sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come
nella maggior parte delle infrazioni stradali).
Tutte le informazioni riguardanti la Convenzione sono reperibili sul sito www.conventions.coe.int. Sotto il titolo “Council of Europe Treaties” che appare in alto a sinistra, cliccando sulla voce “Full List” si ha l’elenco completo delle convenzioni; quella che interessa la materia in questione è la 094 “European Convention on the Service abroad of Documents relating to Administrative Matters”. Cliccando su questa voce, è possibile ottenere il testo della Convenzione (sia in formato Word che Html) nonché l’elenco delle Autorità Centrali designate dai Paesi aderenti per la ricezione delle notifiche ed i formulari da utilizzare (questi ultimi sono alla fine del testo della Convenzione in formato Word).
Ai sensi di tale Convenzione le richieste di notifica dovranno essere inviate:
Tutte le informazioni riguardanti la Convenzione sono reperibili sul sito www.conventions.coe.int. Sotto il titolo “Council of Europe Treaties” che appare in alto a sinistra, cliccando sulla voce “Full List” si ha l’elenco completo delle convenzioni; quella che interessa la materia in questione è la 094 “European Convention on the Service abroad of Documents relating to Administrative Matters”. Cliccando su questa voce, è possibile ottenere il testo della Convenzione (sia in formato Word che Html) nonché l’elenco delle Autorità Centrali designate dai Paesi aderenti per la ricezione delle notifiche ed i formulari da utilizzare (questi ultimi sono alla fine del testo della Convenzione in formato Word).
Ai sensi di tale Convenzione le richieste di notifica dovranno essere inviate:
- direttamente alle Autorità centrali designate dai paesi aderenti (in Italia al Ministero degli Affari Esteri). L’atto da notificare dovrà essere inviato in doppia copia, in lingua italiana (anche se si consiglia la traduzione nella lingua del paese destinatario o nella lingua veicolare conosciuta) accompagnato dal formulario;
oppure
- ai sensi dell’art. 11, direttamente agli interessati dei provvedimenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Alle modalità di notifica di cui all’art. 11 si oppone però la Germania.
2. Nel caso in cui il Paese non sia firmatario della
predetta Convenzione (ma rientri nella lista di Paesi sottoriportata), è
comunque possibile la notifica a mezzo posta raccomandata
dal momento che la normativa locale non prevede motivi ostativi alla
trasmissione diretta da parte degli uffici dell’Amministrazione pubblica
italiana:
- ALBANIA
- AUSTRALIA
- CANADA
- CILE
- COLOMBIA
- COSTA RICA
- EL SALVADOR
- FILIPPINE
- FINLANDIA
- GIORDANIA
- GRAN BRETAGNA
- IRAQ
- IRLANDA
- ISRAELE
- LETTONIA
- MOZAMBICO
- NUOVA ZELANDA
- OMAN
- PAESI BASSI
- PARAGUAY
- PERU’
- PORTOGALLO
- REP. DI COREA
- SINGAPORE
- SLOVACCHIA
- SVEZIA
- UGANDA
- UNGHERIA
3. La notifica di atti a soggetti residenti nelle Repubbliche della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia)
deve avvenire, come previsto dall’art. 4 della Convenzione
italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa firmata a
Roma il 3.12.1960, per il tramite del nostro Ministero della Giustizia.
Gli atti andranno pertanto inviati direttamente al predetto Dicastero -
DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA.
4. Per tutti gli altri Paesi l’atto, in doppia copia
e con traduzione nella lingua del paese di destinazione o nella lingua
veicolare in uso, va spedito direttamente alle Rappresentanze
diplomatico-consolari italiane all’estero (il cui elenco è disponibile
all’indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate/default.htm). Sarà cura della Rappresentanza restituire all’ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica.
B. IN CASO DI INDIRIZZO SCONOSCIUTO
Non è possibile effettuare la notifica dell’atto all’estero.
ultima modifica: 05/07/2012
Fonte:Ministero degli Affari Esteri