mercoledì 7 novembre 2012

Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali....


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2012 (GU n. 259 del 6-11-2012 )
Modifiche  al  decreto  25  giugno  2012,  recante:   "Modalita'   di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione, forniture  e  appalti,  da  parte  delle
Regioni, degli Enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  di  cui  all'articolo  9,  commi  3-bis   e   3-ter   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni e integrazioni". (12A11725) 

 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale" convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009,  n.  2  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,   in
particolare,  l'art.  9,  commi  3-bis  e   3-ter   in   materia   di
certificazione dei crediti per  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture e appalti; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  ed,  in
particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle
disposizioni  recate  dai  commi  3-bis  e  3-ter  dell'art.  9   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante  "Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa  pubblica",  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94  ed,   in
particolare  l'art.  13-bis  recante  disposizioni  in   materia   di
certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
concernenti il Patto di stabilita' interno per gli enti locali e  per
le regioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  ed,  in
particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti
da contratti di servizi, forniture e lavori; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000,  n.  445,  recante  disposizioni  legislative  in  materia   di
documentazione amministrativa (Testo A); 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  testo
unico degli Enti locali e, in particolare gli articoli  182-185,  che
individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti
locali, e l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di  impegni
e l'effettuazione di spese; 
  Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia  di  bilancio  e  di
contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, ed, in particolare, gli articoli  18  e
19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il  pagamento
delle spese delle Regioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni,  recante  le  disposizioni  sulla
riscossione delle imposte  sul  reddito  e,  in  particolare,  l'art.
48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato  ed,  in  particolare,  gli  articoli  69  e  70
riguardanti la cessione dei  crediti  nei  confronti  della  Pubblica
amministrazione; 
  Visto il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  concernente  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2012 recante modalita' di certificazione del credito, anche in
forma telematica, di somme dovute per somministrazione,  forniture  e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli  Enti  del
Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e  3-ter
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 e, in particolare l'art. 141, comma 2 disciplinante i certificati
di pagamento delle rate di acconto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
gennaio 2008, n. 40, recante modalita' di attuazione dell'art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, recante disposizioni in materia  di  pagamenti  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135  ed  in  particolare
l'art. 3-bis, comma 7 che fa salve le  certificazioni  rilasciate  ai
sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle procedure di
certificazione del credito ed ai fini dell'ammissione  alla  garanzia
del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 recante regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  ed  in  particolare  l'art.  141
relativo ai pagamenti in acconto; 
  Considerato   che,   ai   fini   della   definizione   di   credito
certificabile,   occorre   fare   riferimento:   alle    obbligazioni
giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da  pagare,  il
soggetto creditore, la ragione del credito  e  costituiscono  vincolo
sulle   previsioni   di   bilancio   nell'ambito    delle    relative
disponibilita'; 
  Ritenuto opportuno adeguare  il  testo  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012  alle  modifiche  recate
dal predetto decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 26 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 25 giugno 2012 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 2 luglio 2012, n. 152 recante  modalita'  di  certificazione  del
credito,  anche  in   forma   telematica,   di   somme   dovute   per
somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni,  degli
Enti locali e degli Enti del Servizio  Sanitario  Nazionale,  di  cui
all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 1, comma 2,  la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b)  crediti  nei  confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro  dai  disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli  stessi,
qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano  state  previste
operazioni relative al debito. Per i predetti enti sono in ogni  caso
fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma
2,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di  gestione  del
debito sanitario,  in  attuazione  dei  predetti  piani  o  programmi
operativi." 
  2. All'art. 3, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In
tal caso, l'eventuale cessione del credito potra'  essere  effettuata
solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito  indicato
nella certificazione, decurtato delle  somme  relative  all'accertata
inadempienza. 
  3. All'art. 3, comma 6, sono soppresse le parole:  "e  del  decreto
ministeriale di attuazione, relativamente  alle  quali  il  creditore
dichiari nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il
credito in compensazione ai sensi  dell'art.  31,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78". 
  4. All'art. 3, comma 7, le parole "dal creditore, in compensazione"
sono sostituite dalle parole "dal creditore in  compensazione"  e  le
parole "e del decreto ministeriale di attuazione" sono soppresse. 
  5. All'art. 3, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Nel
caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una
banca o  ad  un  intermediario  finanziario,  quest'ultimo  trattiene
l'originale della certificazione e ne  rilascia  copia  timbrata  per
ricevuta al titolare del  credito  e  procede,  entro  i  tre  giorni
lavorativi     successivi,     mediante      richiesta      trasmessa
all'amministrazione   o   ente   debitore   con   posta   elettronica
certificata,  alla  verifica  dell'esistenza  e  validita'  di   tale
certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla  richiesta  di
cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica
con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto  cessionario
che informa il titolare del credito. L'istituto cessionario  in  caso
di  utilizzo  totale  del   credito   trattiene   l'originale   della
certificazione  e   invia   all'amministrazione   o   ente   debitore
contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito
una copia conforme  dello  stesso;  in  caso  di  utilizzo  parziale,
l'istituto  cessionario  annota  l'ammontare  oggetto   di   cessione
sull'originale della certificazione, consegnando una  copia  conforme
dello  stesso  al  titolare  del  credito  completa  della   predetta
annotazione.   Contestualmente   alla   comunicazione   dell'avvenuto
subentro  parziale  nel  credito,  l'istituto  cessionario  trasmette
all'amministrazione  o  ente  debitore  una  copia   conforme   della
certificazione completa della predetta annotazione. La  procedura  di
cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate
attraverso la piattaforma elettronica." 
  6. All'art. 4 comma 2 sono aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole
"Trascorso  tale  termine,  il  sistema  messo  a  disposizione   dal
Ministero dell'economia e delle finanze potra' comunque acquisire, ai
soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza
di nomina del commissario ad acta, le istanze di  certificazione  per
crediti nei confronti di regioni, enti locali ed  enti  del  Servizio
Sanitario   Nazionale   che   non   abbiano   reso   disponibile   la
certificazione  telematica  ovvero  che  non  abbiano  richiesto   la
predetta abilitazione sul sistema messo a disposizione dal  Ministero
dell'economia e delle finanze.". 
  7. All'art. 8, comma 1, primo periodo aggiungere in fine le parole:
", nonche' quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per
cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  30  luglio  2010,  n.  122,  con   separata   evidenza   delle
certificazioni emesse senza data di cui all'art. 2, comma 2.". 
  8. Gli allegati 1, 1-bis, 2 e  2-bis  al  decreto  ministeriale  25
giugno 2012 sono sostituiti dagli allegati 1, 1-bis,  2  e  2-bis  al
presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
          Delega alla banca o all'intermediario finanziario 
 
  1. L'impresa creditrice puo' delegare una banca o un  intermediario
finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire  per
proprio conto le attivita' connesse alla procedura di  certificazione
del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del
commissario ad  acta,  conferendo  mandato  mediante  l'utilizzo  del
modello allegato 4. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Utilizzo delle certificazioni di  cui  all'art.  141,  comma  2,  del
   decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
 
  Le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207
possono essere utilizzate esclusivamente al  fine  di  consentire  la
cessione  pro  soluto  e  pro  solvendo  a  favore  di  banche  o  di
intermediatori finanziari, riconosciuti dalla  legislazione  vigente,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 2 luglio  2012,  n.  152,  nonche'  per
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia secondo i criteri  e
le modalita' stabilite  dal  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico 26  giugno  2012  recante  "Modifiche  ed  integrazioni  ai
criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese". 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                       Allegato 1-bis 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                       Allegato 2-bis 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico