DECRETO-LEGGE
5 novembre 2012
, n. 188
(GU n. 259 del 6-11-2012
)
Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane.
(12G0210)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il
quale e' stato previsto il riordino delle province, disciplinandone
il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di
iniziativa governativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio
2012, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle
province a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95", che determina, in particolare, i requisiti
minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione
territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e
in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila
abitanti;
Atteso che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente e' determinata
in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi
all'ultimo censimento ufficiale, ma che e' comunque opportuno fare
salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si
raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione
residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale
di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;
Rilevato che e' opportuno preservare la specificita' delle province
il cui territorio e' integralmente montano, in virtu' della
peculiarita' dei relativi territori;
Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative
comunali assunte ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della
Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali
esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali e' stato
espresso il parere della Regione;
Viste le proposte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del
citato articolo 17, comma 3;
Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato
alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province
ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma
4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale
sull'atto di riordino e' acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza, ai fini del
contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione
della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato
dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in
ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare
a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui
rispetto e' indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della
spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di
stabilita' e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Requisiti minimi delle Province
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti
con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con
deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;
b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri
ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito
al comma 3-bis»;
c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) e' abrogata.
2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i
requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei
Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio
2012.
Art. 2
Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario
1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95
del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a
statuto ordinario sono le seguenti:
a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di
Biella e di Vercelli; Provincia di Novara- Verbano-Cusio-Ossola in
luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia
di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti;
Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di
Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle
Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di
Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso;
Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di
Verona; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di
Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle
Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio
nell'Emilia in luogo delle Province di Modena e di Reggio
nell'Emilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di
Forli-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di
Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno,
di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in
luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di
Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni;
Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di
Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in
luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di
Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina;
Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di
Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti
e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province
di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo
delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di
Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto;
Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di
Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo
delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di
Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro,
di Crotone e di Vibo Valentia;
b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di
Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di
Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di
Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di
Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia
di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.
2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di
circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati
nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato.
La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle
Province
1. In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province
istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo
2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione
nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni gia' capoluogo di
una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene
capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli gia' capoluogo di
Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di
diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini
di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente e'
determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012.
2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente
nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi
decentrate.
3. La denominazione delle Province puo' essere modificata con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio
provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e
sentita la Regione.
4. Ai Comuni gia' capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi,
limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti
alla predetta data.
Art. 4
Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul
territorio
1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 10, ai fini di una funzionale
allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo
Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali
interessati.»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge
trasferiscono ai Comuni le funzioni gia' conferite alle Province
dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In
caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono
altresi' trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali.
Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano
conferite alle Province.»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
« 12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano
altresi' la carica di presidente di provincia o di consigliere
provinciale non puo' essere corrisposto alcun emolumento ulteriore
rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di
consigliere comunale.».
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 sono definiti, in relazione
all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera
b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture
presidiarie in relazione alle specifiche finalita' ivi previste e
conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di
coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle
disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento e'
altresi' disciplinata la possibilita' di prevedere che, presso la
prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell'ambito
territoriale corrispondente a quello della citta' metropolitana,
vengano delegate ad un prefetto, con le modalita' e nei limiti
previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque
congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia
di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di
immigrazione ed asilo, di enti locali.
Art. 5
Disposizioni relative alle Citta' metropolitane
1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A
garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni
amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono
soppresse, con contestuale istituzione delle relative Citta'
metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta' metropolitana di Milano
comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia di
Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana di Firenze comprende
altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia di Prato e
alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria e'
soppressa, con contestuale istituzione della relativa Citta'
metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al
rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento
della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.»;
b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni
provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la
regione provvede con legge» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
al Comune di Roma Capitale.»;
c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il
novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del
Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014,
ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al
1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;
d) il comma 3-ter e' abrogato;
e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre
2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre
2013»;
f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» e'
inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono
inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto
comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso
della Citta' metropolitana di Roma Capitale,»;
g) il comma 5 e' sostituito con il seguente:
«5. Il consiglio metropolitano e' composto da non piu' di dieci
componenti.»;
h) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e
i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della
Citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le
modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;
b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il
sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo
1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6-bis. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro
cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo
nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma
4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici
giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Citta'
metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio
metropolitano per il suo insediamento.»;
i) al comma 7, dopo la lettera b) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a),
comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del
presente decreto.»;
l) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo
entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano e'
sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione
dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione
degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi
dallo scioglimento, secondo le modalita' stabilite, ai sensi dei
commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a
diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012,
n. 61, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 6
Successione delle Province
1. Ogni Provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere fissati criteri e modalita' operative uniformi per la
regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di
cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali.
3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province
pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), avviene nel rispetto della disciplina prevista
dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in
assenza dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, le
Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti.
Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto
dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti
rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove
Province istituite subentrano nella titolarita' dei rapporti fino
alla prevista scadenza.
4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano
anche in relazione ai processi di mobilita' conseguenti
all'applicazione dell'articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di
governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31
dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio
2013 la giunta e' soppressa e le relative competenze sono svolte dal
Presidente della Provincia, il quale puo' delegarle ad un numero di
consiglieri provinciali non superiore a tre.
2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in
vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la
scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la
scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di
cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi
della legislazione vigente, e' nominato un Commissario straordinario,
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente
fino al 31 dicembre 2013.
3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle
Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e
delle Citta' metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo
periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal
presente decreto, nonche' per il rinnovo degli organi delle Province
di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), e' fissata dal Ministro
dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre
dell'anno 2013.
4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui
circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in
attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione,
nonche' le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di
Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili
ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le
partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei
rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini
dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province
istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo
2, nonche' delle Citta' metropolitane di Firenze e di Milano. I
risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo
termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui
ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il
predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel
termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina
un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
5. Limitatamente all'anno 2013, in deroga al termine di cui
all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano
il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e
per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente
disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso
inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo
comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni
dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via
sostitutiva.
6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province
istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano il
bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativita' con
riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.
7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonche', salva
l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono
secondo le modalita' stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del
medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello
statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del
predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, e' di
diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il
Consiglio metropolitano e' eletto secondo le modalita' di cui al
comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal
presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di
approvazione dello statuto definitivo della Citta' metropolitana, ove
lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui
al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove
elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.
Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate ne'
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino
Tabella
(Art. 2, comma 2)
Immagine:Ansa