mercoledì 7 novembre 2012

Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane

DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012 , n. 188 (GU n. 259 del 6-11-2012 )
Disposizioni urgenti in materia di Province e  Citta'  metropolitane.
(12G0210) 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il
quale e' stato previsto il riordino delle  province,  disciplinandone
il relativo procedimento che si conclude con un atto  legislativo  di
iniziativa governativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio
2012, recante: "Determinazione dei  criteri  per  il  riordino  delle
province a norma dell'articolo  17,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95",  che  determina,  in  particolare,  i  requisiti
minimi che devono possedere le province, stabiliti in una  dimensione
territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e
in una popolazione residente non  inferiore  a  trecentocinquantamila
abitanti; 
  Atteso  che,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente e' determinata
in base  ai  dati  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  relativi
all'ultimo censimento ufficiale, ma che e'  comunque  opportuno  fare
salvi i  casi  in  cui  il  requisito  minimo  della  popolazione  si
raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della  popolazione
residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto  nazionale
di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012; 
  Rilevato che e' opportuno preservare la specificita' delle province
il  cui  territorio  e'  integralmente  montano,  in   virtu'   della
peculiarita' dei relativi territori; 
  Atteso che ai fini del riordino si  tiene  conto  delle  iniziative
comunali assunte ai  sensi  dell'articolo  133,  primo  comma,  della
Costituzione,  volte  a  modificare  le  circoscrizioni   provinciali
esistenti alla data del  20  luglio  2012,  per  le  quali  e'  stato
espresso il parere della Regione; 
  Viste  le  proposte  delle  Regioni  Piemonte,  Lombardia,  Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,  Marche,  Abruzzo,  Molise,
Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse  al  Governo  ai  sensi  del
citato articolo 17, comma 3; 
  Considerato che le Regioni  Lazio  e  Calabria  non  hanno  inviato
alcuna proposta di  riordino  e  che  nei  confronti  delle  province
ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma
4, secondo  periodo,  del  citato  articolo  17,  in  base  al  quale
sull'atto  di  riordino  e'  acquisito  il  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Visto l'articolo 2, comma 5,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza,  ai  fini  del
contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione
della  pubblica  amministrazione,  di  attuare   quanto   prefigurato
dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n.  95  del  2012  in
ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare
a quanto previsto dagli impegni  assunti  in  sede  europea,  il  cui
rispetto e' indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della
spesa pubblica,  per  il  conseguimento  dei  connessi  obiettivi  di
stabilita' e crescita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Requisiti minimi delle Province 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti
con legge dello Stato  o,  su  espressa  previsione  di  questa,  con
deliberazione del Consiglio dei Ministri.»; 
    b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri
ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo  quanto  stabilito
al comma 3-bis»; 
    c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) e' abrogata. 
  2. Ai fini del riordino delle province ai  sensi  dell'articolo  17
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  si  applicano  i
requisiti minimi stabiliti con la  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri nella riunione in data  20  luglio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  171  del  24  luglio
2012. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
      Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario 
 
  1. In attuazione dell'articolo 17 del citato  decreto-legge  n.  95
del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a
statuto ordinario sono le seguenti: 
    a) Provincia di  Biella-Vercelli,  in  luogo  delle  province  di
Biella e di Vercelli; Provincia di  Novara-  Verbano-Cusio-Ossola  in
luogo delle province di Novara e di  Verbano-Cusio-Ossola;  Provincia
di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti;
Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province  di  Como,  di
Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in  luogo  delle
Province  di  Cremona,  di  Lodi   e   di   Mantova;   Provincia   di
Padova-Treviso in luogo  delle  Province  di  Padova  e  di  Treviso;
Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province  di  Rovigo  e  di
Verona; Provincia  di  Imperia-Savona  in  luogo  delle  Province  di
Imperia e di Savona;  Provincia  di  Parma-Piacenza  in  luogo  delle
Province  di  Parma  e  di  Piacenza;  Provincia   di   Modena-Reggio
nell'Emilia  in  luogo  delle  Province  di  Modena   e   di   Reggio
nell'Emilia;  Provincia  di  Romagna  in  luogo  delle  Province   di
Forli-Cesena,   di   Ravenna    e    di    Rimini;    Provincia    di
Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di  Livorno,
di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena  in
luogo  delle  Province  di  Grosseto  e  di   Siena;   Provincia   di
Perugia-Terni  in  luogo  delle  Province  di  Perugia  e  di  Terni;
Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province  di
Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo  in
luogo  delle  Province  di  Rieti  e   di   Viterbo;   Provincia   di
Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone  e  di  Latina;
Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di
Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti
e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province
di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in  luogo
delle  Province  di   Avellino   e   di   Benevento;   Provincia   di
Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi  e  di  Taranto;
Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province  di
Barletta-Andria-Trani e di Foggia;  Provincia  di  Lucania  in  luogo
delle   Province   di   Matera   e   di   Potenza;    Provincia    di
Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro,
di Crotone e di Vibo Valentia; 
    b)  Provincia  di  Cuneo,  Provincia  di  Bergamo,  Provincia  di
Brescia, Provincia di  Pavia,  Provincia  di  Sondrio,  Provincia  di
Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia,  Provincia  di
Ferrara, Provincia di  Arezzo,  Provincia  di  Ancona,  Provincia  di
Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno,  Provincia
di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria. 
  2. Dalla data di cui al  comma  1  si  determina  il  mutamento  di
circoscrizione provinciale di  appartenenza  per  i  Comuni  indicati
nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato.
La tabella costituisce parte integrante del presente decreto. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle
                              Province 
 
  1. In esito al riordino  di  cui  all'articolo  2,  nelle  Province
istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo
2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione
nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni gia' capoluogo  di
una delle Province oggetto di  riordino;  negli  altri  casi  diviene
capoluogo di Provincia  il  Comune,  tra  quelli  gia'  capoluogo  di
Provincia, avente maggior popolazione residente,  salvo  il  caso  di
diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai  fini
di quanto previsto nel primo periodo,  la  popolazione  residente  e'
determinata  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma   2,   del   citato
decreto-legge n. 95 del 2012. 
  2. Gli organi di governo delle province hanno  sede  esclusivamente
nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi
decentrate. 
  3. La denominazione  delle  Province  puo'  essere  modificata  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei  Ministri,  da  adottarsi  su  proposta  del  Consiglio
provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e
sentita la Regione. 
  4. Ai Comuni gia' capoluogo di Provincia continuano ad  applicarsi,
limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le  disposizioni
relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti
alla predetta data. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello  Stato  sul
                             territorio 
 
  1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n.  95  del  2012  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  10,  ai  fini  di   una   funzionale
allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali  lo
Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti  locali
interessati.»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Nelle materie di cui all'articolo  117,  commi  terzo  e
quarto,  della   Costituzione,   le   Regioni   con   propria   legge
trasferiscono ai Comuni le  funzioni  gia'  conferite  alle  Province
dalla  normativa  vigente  salvo  che,  per  assicurarne  l'esercizio
unitario, tali funzioni siano acquisite dalle  Regioni  medesime.  In
caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono
altresi' trasferite le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali.
Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le  funzioni  restano
conferite alle Province.»; 
    c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    « 12-bis. Ai sindaci e  ai  consiglieri  comunali  che  rivestano
altresi' la carica  di  presidente  di  provincia  o  di  consigliere
provinciale non puo' essere corrisposto  alcun  emolumento  ulteriore
rispetto a quello loro spettante  per  la  carica  di  sindaco  e  di
consigliere comunale.». 
  2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2,  del  citato
decreto-legge  n.  95  del   2012   sono   definiti,   in   relazione
all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo  comma  2,  lettera
b), i poteri e i compiti spettanti ai  responsabili  delle  strutture
presidiarie in relazione alle specifiche  finalita'  ivi  previste  e
conseguentemente  sono  introdotte  le   necessarie   previsioni   di
coordinamento  e  raccordo  ordinamentale  anche   in   deroga   alle
disposizioni  di  legge  vigenti.  Con  il  medesimo  regolamento  e'
altresi' disciplinata la possibilita' di  prevedere  che,  presso  la
prefettura-ufficio  territoriale  del  governo  operante  nell'ambito
territoriale corrispondente  a  quello  della  citta'  metropolitana,
vengano delegate ad un  prefetto,  con  le  modalita'  e  nei  limiti
previsti  dalle  stesse  disposizioni   regolamentari,   e   comunque
congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia
di  protezione  civile,  difesa  civile  e  soccorso   pubblico,   di
immigrazione ed asilo, di enti locali. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
           Disposizioni relative alle Citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.  95  del  2012  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «A
garanzia  dell'efficace  ed  efficiente  svolgimento  delle  funzioni
amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,  secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le Province di  Roma,  Torino,
Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Bari  e  Napoli  sono
soppresse,  con  contestuale  istituzione   delle   relative   Citta'
metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta' metropolitana di Milano
comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia  di
Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana di  Firenze  comprende
altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia  di  Prato  e
alla Provincia  di  Pistoia.  La  Provincia  di  Reggio  Calabria  e'
soppressa,  con  contestuale  istituzione   della   relativa   Citta'
metropolitana, a  decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo  al
rinnovo degli organi del Comune di Reggio  Calabria  a  completamento
della procedura di commissariamento ai sensi  dell'articolo  143  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni.»; 
    b) al comma 2-bis, nel quinto periodo,  le  parole:  «le  regioni
provvedono con proprie leggi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
regione provvede con legge» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non  si  applicano
al Comune di Roma Capitale.»; 
    c) al comma 3-bis,  nel  primo  periodo,  le  parole:  «entro  il
novantesimo  giorno  antecedente  alla  scadenza  del   mandato   del
Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al  2014,
ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al
1° gennaio 2014, entro il 31  ottobre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2013»; 
    d) il comma 3-ter e' abrogato; 
    e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1°  novembre
2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  comunque  il  1°  ottobre
2013»; 
    f) al comma 4, lettera c), prima  delle  parole:  «nel  caso»  e'
inserita la parola: «solo» e  dopo  le  parole:  «comma  2-bis»  sono
inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai  sensi  del  predetto
comma, tramite il referendum e la legge  regionale  ovvero  nel  caso
della Citta' metropolitana di Roma Capitale,»; 
    g) il comma 5 e' sostituito con il seguente: 
    «5. Il consiglio metropolitano e' composto da non piu'  di  dieci
componenti.»; 
    h) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
    «6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti: 
      a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e
i consiglieri comunali dei Comuni  ricompresi  nel  territorio  della
Citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo  le
modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale; 
      b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo  il
sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla  legge  8  marzo
1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
    6-bis. L'elezione del  Consiglio  metropolitano  ha  luogo  entro
cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo
nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui  al  comma
4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici
giorni   dalla   proclamazione   dei   consiglieri    della    Citta'
metropolitana,  il  Sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento.»; 
    i) al comma 7, dopo la  lettera  b)  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: 
    «b-bis) le funzioni diverse da quelle di  cui  alla  lettera  a),
comunque spettanti alle Province alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.»; 
    l) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. In caso di  mancata  adozione  dello  statuto  definitivo
entro il termine di cui al comma 9,  il  Consiglio  metropolitano  e'
sciolto e viene nominato un Commissario,  che  provvede  all'adozione
dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione
degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro  sei  mesi
dallo scioglimento, secondo le  modalita'  stabilite,  ai  sensi  dei
commi 4 e 6, dallo statuto medesimo,  che  resta  in  vigore  fino  a
diversa  determinazione  del  nuovo   Consiglio   metropolitano.   Si
applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»; 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012,
n. 61, il secondo periodo e' soppresso. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Successione delle Province 
 
  1. Ogni Provincia istituita ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera a), succede  a  quelle  ad  essa  pre-esistenti  in  tutti  i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI)  e  previa  intesa  in
sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
possono essere fissati criteri e modalita' operative uniformi per  la
regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di
cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali. 
  3.  Il  passaggio  dei   dipendenti   di   ruolo   delle   Province
pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera  a),  avviene  nel   rispetto   della   disciplina   prevista
dall'articolo 31 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.
Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio  dell'esame  congiunto   con   le
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato,  in
assenza dell'individuazione di  criteri  e  modalita'  condivisi,  le
Province istituite ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),
adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti.
Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo  conto
dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo
16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i  restanti
rapporti di lavoro in essere nelle Province  pre-esistenti  le  nuove
Province istituite subentrano nella  titolarita'  dei  rapporti  fino
alla prevista scadenza. 
  4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3  si  applicano
anche   in   relazione   ai   processi   di   mobilita'   conseguenti
all'applicazione dell'articolo 17,  commi  8  e  10-bis,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato  degli  organi  di
governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il  31
dicembre 2013. Nelle medesime Province a  decorrere  dal  1°  gennaio
2013 la giunta e' soppressa e le relative competenze sono svolte  dal
Presidente della Provincia, il quale puo' delegarle ad un  numero  di
consiglieri provinciali non superiore a tre. 
  2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si  verifichino  la
scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure  la
scadenza dell'incarico di Commissario  straordinario  delle  Province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri  casi  di
cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali  ai  sensi
della legislazione vigente, e' nominato un Commissario straordinario,
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, per la  provvisoria  gestione  dell'ente
fino al 31 dicembre 2013. 
  3. La data delle elezioni per la costituzione  degli  organi  delle
Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  e
delle Citta' metropolitane di cui all'articolo  18,  comma  1,  primo
periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal
presente decreto, nonche' per il rinnovo degli organi delle  Province
di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), e' fissata dal  Ministro
dell'interno in una domenica compresa tra il  1°  e  il  30  novembre
dell'anno 2013. 
  4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),   le   Province   le   cui
circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  in
attuazione  dell'articolo  133,  primo  comma,  della   Costituzione,
nonche' le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e  di
Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati  contabili
ed  economico-finanziari,  del  patrimonio  mobiliare,   incluse   le
partecipazioni,  e  immobiliare,  delle  dotazioni   organiche,   dei
rapporti  di  lavoro  e  di   ogni   altro   dato   utile   ai   fini
dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province
istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi  dell'articolo
2, nonche' delle Citta' metropolitane  di  Firenze  e  di  Milano.  I
risultati di tali  adempimenti  sono  trasmessi,  entro  il  medesimo
termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia  in  cui
ha sede il  Comune  capoluogo  di  Regione.  Decorso  inutilmente  il
predetto termine,  il  prefetto,  previa  diffida  ad  adempiere  nel
termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina
un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. 
  5. Limitatamente  all'anno  2013,  in  deroga  al  termine  di  cui
all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4  approvano
il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e
per le medesime non trova applicazione il differimento  eventualmente
disposto ai  sensi  dello  stesso  articolo  151,  comma  1.  Decorso
inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo
comma 4, previa diffida ad adempiere  nel  termine  di  venti  giorni
dalla notifica, nomina un proprio commissario  che  provvede  in  via
sostitutiva. 
  6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi  organi  le  Province
istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano  il
bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativita' con
riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite. 
  7. Le prime elezioni del  Consiglio  metropolitano  nonche',  salva
l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano  si  svolgono
secondo le modalita' stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del
medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione  dello
statuto provvisorio entro il  termine  di  cui  al  comma  3-bis  del
predetto articolo 18, come modificato dal  presente  decreto,  e'  di
diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo  ed  il
Consiglio metropolitano e' eletto secondo  le  modalita'  di  cui  al
comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18,  come  modificato  dal
presente  decreto;  in  tali  casi  entro  tre  mesi  dalla  data  di
approvazione dello statuto definitivo della Citta' metropolitana, ove
lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di  cui
al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede  a  nuove
elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non  devono  derivare  minori  entrate  ne'
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno successivo  a
quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

        
      
                                                              Tabella 
                                                    (Art. 2, comma 2) 
 
 
Immagine:Ansa