sabato 10 novembre 2012

La sottoscrizione autografa dell’agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento

 Suprema Corte di Cassazione - sezione II- sentenza n. 18348 del 25 ottobre 2012

Fatto e diritto

1. Con ricorso depositato il 1 marzo 2005 la s.r.l. M. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Catanzaro, avverso il verbale di accertamento n. (omissis) del 6 ottobre 2004 elevato dal Comando della Polizia municipale di Catanzaro in ordine alla violazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), C.d.S. 1992 per sosta vietata realizzata mediante il veicolo tipo Golf targ. (omissis). Nella costituzione del Comune di Catanzaro, il giudice adito, con sentenza n. 1840 del 2005 (depositata il 23 novembre 2005) respingeva l’opposizione e compensava tra le parti le spese giudiziali. A sostegno dell’adottata decisione il giudice di pace calabro rigettava tutti i motivi proposti dalla ricorrente, siccome da ritenersi infondati, relativi all’impossibilità di rilevare la qualifica rivestita dal verbalizzante e alla mancanza di autentica da parte del capo dell’ufficio oltre che alla certificazione di autenticazione della sottoscrizione, alla contestazione delle spese accessorie inerenti l’elevato verbale ed a possibili errori relativi alla indicazione della norma effettivamente violata.

Avverso la suddetta sentenza ha formulato – ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 (”ratione temporis” ancora applicabile, prima della sopravvenuta soppressione per effetto dell’art. 26, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 40 del 2006) – ricorso per cassazione la s.r.l. M., riferito a due motivi, in ordine al quale l’intimato Comune di Catanzaro non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 200 C.d.S. 1992, nonché degli artt. 383, 384 e 385 reg. C.d.S. e 28 bis d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 24 Cost. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3. cpc), avuto riguardo al rigetto della doglianza inerente la supposta nullità del verbale per mancanza della certificazione di autenticazione della sottoscrizione sull’atto notificatole ed dell’indicazione dell’avvenuto deposito dell’originale presso l’ufficio dell’organo accertatore.


2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di pace di Catanzaro che si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 2390 del 2000), la documentazione dell’attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto che trovano riscontro in appositi verbali che comprovano l’attività svolta, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, “ad substantiam”, l’indicazione della persona fisica titolare dell’organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dell’atto di cui viene riprodotto il contenuto) all’Amministrazione, circostanza questa che non è posta in discussione nella fattispecie, senza che, peraltro, risulti indispensabile che nell’atto di accertamento notificato al trasgressore destinatario sia apposta l’autentica da parte dell’ufficio riconducibile all’organo accertatore. Del resto, su un piano più generale, è risaputo che, in tema di violazioni al C.d.S., anche ai sensi del generale disposto dell’art. 3 del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, con riguardo ai verbali di accertamento delle infrazioni allo stesso C.d.S. redatti tramite sistema meccanizzato o di elaborazione dei dati con la sola indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, delle generalità dell’accertatore, la sottoscrizione autografa dell’agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare “aliunde” la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive (v., ad es., Cass. n. 1752 del 2006 e Cass. n. 21918 del 2006).


Inoltre, quanto alla doglianza riguardante il supposto omesso deposito dell’originale del verbale di contestazione presso l’ufficio dell’organo accertatore, quale modalità da osservare ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, comma 4, C.d.S. e 385, comma 3, del relativo regolamento di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, si osserva che, al di là della mancata acquisizione di un riscontro obiettivo circa l’omesso assolvimento di questo adempimento (e della inverosimiglianza di una condotta negligente dell’agente verbalizzante a tal proposito), l’eventuale sua carenza non è idonea, in generale, a produrre la nullità e, quindi, l’illegittimità della relativa attività di accertamento proveniente dal pubblico ufficiale, in difetto di un’espressa conseguenza invalidante ricavabile dalle suindicate norme.


3. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di nullità della sentenza per omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c), in relazione agli artt. 115 c.p.c. 97 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c. e con specifico riferimento all’assunto difetto argomentativo, nella sentenza impugnata, in ordine al rigetto della doglianza riguardante l’addebito delle spese vive a carico di essa M. s.r.l. per l’attività di accertamento e, in modo particolare, per quelle inerenti gli esborsi conseguenti alla visura e a quelli connessi.


3.1. Anche quest’ultimo motivo è privo di pregio e va, quindi, respinto. Infatti, posto che l’art. 201, comma 4, C.d.S. stabilisce che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico del destinatario del verbale di accertamento, deve sottolinearsi che, nella fattispecie, il giudice di pace ha attestato – con motivazione sintetica ma logica ed adeguata – che le spese complessive erano state analiticamente documentate dal Comune di Catanzaro (che, perciò, aveva assolto al relativo onere probatorio), dovendosi in esse ricomprendere anche quelle strumentali all’attività di accertamento, quali le spese per la necessaria visura presso i pubblici registri al fine dell’individuazione del trasgressore.


4. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza l’adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese della presente fase, poiché l’intimato Comune di Catanzaro non ha inteso costituirsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.