sabato 10 novembre 2012

Esercizio di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIRETTIVA 10 ottobre 2012 (GU n. 262 del 9-11-2012 )
Esercizio di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in
forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra  attivita'
non compatibile con le esigenze di tutela del  patrimonio  culturale.
(12A11882) 

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 20, comma , gli artt. 45  ss.,
nonche' l'art. 52; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233 e successive modificazioni; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   20   luglio   2009,   recante
"Articolazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
dell'Amministrazione centrale e periferica"; 
  Vista la precedente direttiva ministeriale in data 9 novembre 2007,
pubblicata sulla G.U. n. 269 del 19  novembre  2007,  in  materia  di
"Esercizio  del  commercio  in  aree  di  valore  culturale  di   cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; 
  Considerato che e' sempre piu' frequente e rilevante nel  dibattito
pubblico - ed e' oggetto di sempre piu' intensa attenzione  da  parte
dei media -  la  questione  della  compatibilita'  tra  le  attivita'
commerciali all'aperto e ambulanti, di diversi genere e tipologia,  e
le esigenze di tutela e di adeguata qualita' della valorizzazione del
patrimonio culturale; 
  Considerato, in particolare,  che  desta  crescente  preoccupazione
l'esercizio diffuso e talora incontrollato di attivita'  commerciali,
nonche'  di  attivita'  ambulanti  di  varia  natura   e   tipologia,
nell'ambito di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico,
storico, artistico e paesaggistico, specie in  quelle  contermini  ai
complessi monumentali e agli altri  immobili  del  demanio  culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti; 
  Considerato che l'esercizio delle attivita' sopra  menzionate  puo'
determinare la compromissione delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale, in quanto potenzialmente configgente,  oltre  che  con  la
corretta  conservazione  e  protezione,  anche  con  la  salvaguardia
dell'aspetto e del decoro dei beni e  del  significato  culturale  da
essi espresso e rappresentato; 
  Considerato,  inoltre,  che  lo  svolgimento   di   attivita'   non
compatibili puo' impedire di  assicurare  livelli  di  valorizzazione
qualitativamente  adeguati  allo  straordinario   valore   dei   beni
interessati, con effetti pregiudizievoli anche sullo  sviluppo  e  la
promozione del turismo culturale; 
  Considerato   che   il   conseguimento   degli   obiettivi   e   il
soddisfacimento  delle  esigenze,  sopra  indicati,   di   tutela   e
valorizzazione del patrimonio culturale richiede  la  piena  e  leale
collaborazione tra le diverse Istituzioni pubbliche  a  vario  titolo
competenti, nell'esercizio dei rispettivi poteri e attribuzioni; 
  Considerato che, in  ogni  caso,  lo  svolgimento,  nelle  aree  in
argomento, di attivita' commerciali, nonche' di  attivita'  ambulanti
di varia natura e  tipologia,  richiede  un'adeguata  e  continuativa
attivita'  di  controllo  in  funzione  preventiva  e  repressiva  di
possibili abusi, da parte delle competenti Autorita', anche  al  fine
specifico del rispetto delle prescrizioni dettate per la tutela e  la
valorizzazione del patrimonio culturale; 
  Ritenuto altresi' necessario che l'Amministrazione operi una esatta
ricognizione dei provvedimenti di tutela gia' adottati,  al  fine  di
assicurarne la puntuale applicazione, nonche' al fine di valutare  la
necessita' di eventuali misure integrative; 
  Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti  disposizioni
agli  Uffici  e,  in  particolare,  al  Segretariato  generale,  alle
Direzioni regionali per i  beni  culturali  e  paesaggistici  e  alle
Soprintendenze; 
 
                    Emana la seguente direttiva : 
 
  al  segretariato  generale,  alle  direzioni   regionali   e   alle
soprindentenze: 
  1. Finalita' e destinatari. 
  La seguente direttiva e' finalizzata a impartire disposizioni  agli
Uffici al fine  di  contrastare  l'esercizio,  nelle  aree  pubbliche
aventi  particolare  valore  archeologico,   storico,   artistico   e
paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e  artigianali  su   aree
pubbliche in forma ambulante o su  posteggio,  nonche'  di  qualsiasi
altra attivita'  non  compatibile  con  le  esigenze  di  tutela  del
patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita'  di
assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili
del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini. 
  Uffici destinatari della presente direttiva  sono  il  Segretariato
generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonche'
le Direzioni regionali per i beni  culturali  e  paesaggistici  e  le
Soprintendenze, nell'esercizio delle rispettive competenze di  tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale. 
  2. Ricognizione dei provvedimenti gia' adottati e prima indicazione
delle eventuali ulteriori esigenze di tutela. 
  La prima attivita'  indispensabile  allo  scopo  di  perseguire  le
finalita' di cui al paragrafo 1  attiene  alla  compiuta  e  puntuale
ricognizione delle esigenze di tutela e  di  valorizzazione,  nonche'
dei provvedimenti gia' emanati al riguardo,  al  fine  di  consentire
un'adeguata visione d'insieme delle prescrizioni di tutela vigenti in
relazione all'ambito di riferimento della presente direttiva. 
  A  tal  fine,  il  Segretariato   generale   impartira'   opportune
disposizioni alle Direzioni regionali  affinche'  queste  provvedano,
coordinando le Soprintendenze di settore: 
  -  alla  redazione  di  una  prima   ricognizione   dei   complessi
monumentali e degli altri immobili del demanio culturale  interessati
da flussi turistici particolarmente rilevanti,  nelle  cui  adiacenze
vengano  esercitate  attivita'  commerciali  e  artigianali  su  aree
pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' qualsiasi  altra
attivita'  potenzialmente  lesiva  delle   esigenze   di   tutela   e
valorizzazione;  la  prima  ricognizione  potra'   essere   utilmente
raccolta in un elenco delle aree e dei beni interessati, suscettibile
di successiva integrazione; 
  - alla ricognizione dei provvedimenti di vincolo gia'  emanati  con
riferimento ai suddetti beni e immobili, con la specificazione  delle
eventuali disposizioni gia' impartite recanti prescrizioni o  divieti
inerenti l'esercizio di attivita' commerciali e artigianali  su  aree
pubbliche in forma ambulante o su  posteggio,  nonche'  di  qualsiasi
altra attivita', con o  senza  occupazione  di  suolo  pubblico,  non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale; 
  - alla  ricognizione,  con  riferimento  ai  medesimi  complessi  e
immobili, degli eventuali provvedimenti di divieto  di  commercio  su
aree pubbliche adottati dai  Comuni,  sentiti  i  Soprintendenti,  ai
sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  - alla rilevazione, sulla base di una prima  sommaria  valutazione,
delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione  dei
beni in argomento, che non possono essere  adeguatamente  soddisfatte
mediante la sola puntuale applicazione delle misure gia' in vigore. 
  I dati  in  argomento  dovranno  essere  raccolti  dalle  Direzioni
regionali e trasmessi al Segretariato generale. 
  3. Linee di intervento. 
  A  seguito  della  ricognizione  operata,   i   competenti   Uffici
periferici  interverranno  nei  contesti  di   criticita'   rilevati,
assicurando anzitutto il  puntuale  rispetto  delle  prescrizioni  di
tutela gia' impartite dall'Amministrazione. 
  Di tale ricognizione verra'  data  opportuna  notizia  agli  uffici
delle Autonomie territoriali competenti.  Sulla  base  dei  risultati
della    ricognizione    potra'    essere    avviata     un'opportuna
razionalizzazione di  dispositivi  di  vincolo  vigenti,  per  quanto
attiene alle prescrizioni d'uso, al fine  di  integrarli  e  renderli
coerenti con le sopravvenienze. 
  Ove le misure gia' vigenti  non  siano  reputate  sufficienti,  gli
Uffici porranno in essere le seguenti ulteriori azioni. 
  3.1. Regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche. 
  Un fondamentale ambito di intervento  per  il  conseguimento  della
finalita' indicata al paragrafo 1 consiste nell'esercizio dei  poteri
affidati agli  Uffici  periferici  del  Ministero  nell'attivita'  di
regolamentazione  del   commercio   nelle   aree   pubbliche   aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. 
  Ai sensi dell'articolo 52 del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, compete  invero  ai  Comuni,  sentito  il  Soprintendente,
l'individuazione delle aree aventi le caratteristiche sopra  indicate
nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio
del commercio. 
  Gli Uffici di questa Amministrazione si adopereranno quindi al fine
di sollecitare l'esercizio da parte delle Amministrazioni locali  dei
poteri di regolamentazione del commercio sulle aree in argomento. 
  A tal fine, in particolare, i Soprintendenti, con il  coordinamento
del  Direttore  regionale,  proporranno  ai  competenti  Enti  locali
l'individuazione  di  aree  per  le  quali  vietare  o  sottoporre  a
condizioni l'esercizio del commercio,  allo  scopo  di  tutelare,  in
particolare, l'aspetto e il decoro dei complessi monumentali e  degli
altri  immobili  del  patrimonio  culturale  interessati  da   flussi
turistici particolarmente rilevanti. 
  Nello stesso senso, gli Uffici del Ministero collaboreranno con  le
Amministrazioni  locali  mediante  la  segnalazione  delle  attivita'
commerciali o ambulanti che si svolgano illecitamente nelle  aree  in
argomento, sollecitando l'esercizio dei poteri  repressivi  da  parte
delle medesime Amministrazioni o, ove ne  sussistano  i  presupposti,
delle Autorita' di pubblica sicurezza. 
  L'esercizio  congiunto  dei  poteri  in  questione  potra'   essere
opportunamente  racchiuso  nella  forma  dell'accordo  tra  pubbliche
amministrazione volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attivita' di interesse comune, ai  sensi  dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3.2.  Adozione  di  specifici  provvedimenti  di  tutela  a  difesa
dell'aspetto e del decoro delle aree pubbliche d'interesse  culturale
o paesaggistico. 
  In ogni caso, e indipendentemente dalle attivita' di collaborazione
con i Comuni svolte ai sensi del precedente paragrafo 3.1, gli Uffici
destinatari della presente direttiva, ciascuno per quanto di  propria
competenza,  valuteranno   la   necessita'   di   adottare   appositi
provvedimenti di tutela, nell'esercizio  dei  poteri  previsti  dalla
Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
  In tale prospettiva, gli  strumenti  utilizzabili  appaiono  essere
sostanzialmente due. 
  3.2.1. Disposizioni di divieto di usi non compatibili. 
  In primo luogo, si rende possibile  l'adozione,  rispetto  ai  beni
sottoposti  a  vincolo  diretto   di   bene   culturale,   ai   sensi
dell'articolo 10, commi 1 e 3 e degli articoli 13 e ss.  del  Codice,
di specifiche prescrizioni volte a vietare gli usi che  appaiono  non
compatibili con il carattere storico o artistico dei beni,  ai  sensi
dell'articolo 20 del medesimo Codice. 
  In proposito, si richiama  l'attenzione  degli  Uffici  destinatari
della presente direttiva sulla previsione dell'articolo 10, comma  4,
lettera g), del Codice. La suddetta disposizione  -  costituente  una
novita' normativa rispetto alla legislazione previgente al  Codice  -
include "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani
di interesse  artistico  o  storico"  tra  le  cose  da  considerarsi
ricomprese tra quelle indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a). 
  Discende pianamente  dalla  lettura  della  prescrizione  normativa
citata,  insieme  a  quelle  di  cui  all'articolo  10,  comma  1   e
all'articolo 12, comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche  tutte
le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non
sia  stato  emanato  un  puntuale  provvedimento   di   vincolo,   ma
appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni,
sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione  del  regime
di tutela della Parte Seconda  del  Codice  (e,  quindi,  anche  alle
previsioni del citato art. 20,  comma  1),  fino  a  quando  non  sia
effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale  di  cui
all'articolo 12 del Codice. Ne  discende  altresi',  secondo  i  noti
principi, che l'applicazione del regime  speciale  di  tutela  potra'
cessare unicamente  a  seguito  di  svolgimento  della  procedura  di
verifica dell'interesse culturale con esito negativo. 
  Tali  conclusioni,  oltre  a  risultare  dall'inequivoco   disposto
normativo, sono altresi' supportate dagli orientamenti espressi dalla
giurisprudenza, anche costituzionale. In particolare, con la sentenza
n.  247  del  2010,  la  Corte  costituzionale  ha  avuto   modo   di
pronunciarsi su due importanti aspetti, entrambi  rilevanti  ai  fini
che qui interessano. Sotto  un  primo  profilo,  e'  stata  affermata
expressis verbis la  legittimita'  dell'imposizione  di  divieti  che
limitano le possibilita' di esercizio di attivita' commerciali  nelle
aree pubbliche allo scopo della  valorizzazione  dei  centri  storici
delle citta' d'arte a forte vocazione turistica. Sotto altro profilo,
la Corte ha posto in relazione con tale finalita' non  solo  il  piu'
volte citato articolo 52 del Codice, ma anche l'articolo 10, comma 4,
lettera g), sopra richiamato, mediante il  quale  il  legislatore  ha
reso "esplicito che le pubbliche piazze, le  vie,  le  strade  e  gli
altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano  fra  i
beni culturali, e che essi sono pertanto oggetto di  tutela  ai  fini
della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano". 
  Nello stesso senso si  e'  altresi'  pronunciato  il  Consiglio  di
Stato, il quale ha  enunciato  chiaramente  il  principio  della  non
necessarieta' della dichiarazione ai sensi dell'art.  13  del  Codice
con riferimento alle pubbliche piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
urbani appartenenti a taluno dei soggetti indicati all'art. 10, comma
1, poiche' tali immobili presentano ex se interesse storico-artistico
(Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 482). 
  Sulla scorta di quanto precede, appare necessario che i  competenti
Uffici  dell'Amministrazione  adottino,  con  riferimento  alle  aree
pubbliche contermini ai complessi monumentali e agli  altri  immobili
del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti,  apposite  determinazioni  volte  a  vietare  gli  usi  da
ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di  tutela  e  di
valorizzazione. In tale prospettiva, e' da ritenere che tra tali  usi
non ammessi possano  rientrare  a  pieno  titolo,  sulla  base  delle
valutazioni da rendere caso per caso, sia le forme  di  uso  pubblico
non soggette a concessione di  uso  individuale  (come  le  attivita'
ambulanti senza posteggio), sia, ove se ne riscontri  la  necessita',
l'uso individuale delle  aree  pubbliche  di  pregio  a  seguito  del
rilascio di concessioni  di  posteggio  o  di  occupazione  di  suolo
pubblico. 
  I  competenti  Organi  periferici  dovranno,   peraltro,   indicare
motivatamente quali usi del bene siano da  ritenere  non  compatibili
con le esigenze di tutela  e  di  valorizzazione,  specificando,  tra
l'altro, secondo quanto fin qui si e' detto, se siano vietate solo le
attivita' ambulanti senza posteggio o tutte le attivita'  commerciali
con concessione di posteggio o anche tutte le  occupazioni  di  suolo
pubblico    a    qualunque     titolo.     Siffatti     apprezzamenti
tecnico-discrezionali, riservati alle competenze  di  gestione  degli
organi periferici a cio' preposti, dovranno naturalmente obbedire  ai
fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalita'. 
  3.2.2 Adozione di prescrizioni di tutela indiretta. 
  Sotto diverso profilo, verra' presa in  considerazione  l'adozione,
rispetto  alle  aree  non  assoggettate  di  per  se'  a  tutela,  ma
costituenti la cornice  ambientale  di  beni  culturali  direttamente
tutelati, di prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo
45 del medesimo Codice. Cio' allo specifico fine di  impedire  che  -
specie mediante l'installazione di posteggi,  banchetti  o  strutture
stabili o precarie di varia natura e tipologia - sia pregiudicata  la
visuale dei beni direttamente vincolati ovvero ne siano "alterate  le
condizioni di ambiente e di decoro". 
  3.2.3. Esigenze di pubblicita' e repressione degli illeciti. 
  I provvedimenti adottati ai sensi  dei  paragrafi  3.2.1  e  3.2.2.
avranno  come  diretti   destinatari   i   soggetti   proprietari   o
consegnatari delle aree pubbliche interessate,  spesso  individuabili
nei Comuni.  I  medesimi  provvedimenti  sono  peraltro  destinati  a
riverberare i loro effetti  anche  nei  confronti  di  due  ulteriori
ordini di soggetti: in primo luogo, i  titolari  di  diritti  di  uso
individuale delle aree  interessate;  in  secondo  luogo,  la  stessa
generalita' dei consociati, in quanto titolare di un diritto  di  uso
pubblico  delle  aree  stesse,  da  esercitarsi  nel  rispetto  delle
prescrizioni e dei divieti impartiti a difesa del superiore interesse
inerente la tutela dei beni. 
  Occorre peraltro  precisare  -  anche  ai  fini  del  regime  della
partecipazione procedimentale - che la posizione giuridica delle  ora
dette due categorie di soggetti si presenta non omogenea, atteso  che
gli uni - i soggetti titolari di diritti  di  uso  individuale  delle
aree interessate - vantano una posizione  particolare  qualificata  e
differenziata, che attribuisce loro veste  di  soggetti  direttamente
incisi, titolari uti singuli di un interesse legittimo partecipativo,
mentre  gli  altri  -  la  generalita'  dei  consociati   -   vantano
esclusivamente un interesse semplice o di fatto e, dunque, un  titolo
uti cives alla partecipazione procedimentale, ma non anche un vero  e
proprio  interesse   legittimo   a   partecipare   personalmente   al
procedimento medesimo (salvo il caso in cui l'interesse  diffuso  non
si concentri e si intesti in capo ad apposite associazioni o comitati
aventi lo scopo statutario della tutela del patrimonio culturale). 
  Al  riguardo,  oltre  alle  ordinarie  procedure  di  notifica  nei
confronti del soggetto proprietario  del  bene  interessato  e  fermo
restando  l'obbligo  per  gli  enti  territoriali  di   recepire   le
prescrizioni di tutela indiretta  nei  regolamenti  edilizi  e  negli
strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 45,  comma  2,  secondo
periodo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre che  nei
regolamenti annonari, di polizia e igiene locale, si rende necessario
assicurare  che  le  determinazioni  adottate  siano  altresi'   rese
pubbliche e conoscibili  con  mezzi  idonei  nei  confronti  sia  dei
titolari di eventuali concessioni che della collettivita'. 
  Per quanto riguarda la posizione dei soggetti titolari  di  diritti
di uso individuale delle aree interessate,  alla  stregua  di  quanto
sopra precisato, sara' necessario che gli  Uffici  destinatari  della
presente Direttiva, che intendano avviare procedimenti  ulteriori  di
tutela,  si  avvalgano  della  collaborazione  dei  competenti   enti
territoriali ai fini della individuazione di tali  soggetti,  tenendo
conto del principio generale, enunciato negli articoli 7 e  8,  comma
3, della legge n. 241 del 1990, secondo cui occorre la  comunicazione
individuale di avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni  di
impedimento  derivanti  da  particolari  esigenze  di  celerita',  ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato
a  produrre  effetti  diretti  e  a  quelli  che  per  legge  debbono
intervenirvi,  nonche'  ai  soggetti   diversi   dai   suoi   diretti
destinatari, purche' individuati o facilmente individuabili,  qualora
dal provvedimento possa derivare loro un  pregiudizio.  Cio',  pero',
salvo che per il numero dei destinatari  la  comunicazione  personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,  nel  qual  caso
l'amministrazione provvede mediante forme di  pubblicita'  idonee  di
volta  in   volta   stabilite   dall'amministrazione   medesima.   Di
conseguenza, allorquando,  o  per  il  numero  elevato  dei  soggetti
titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate, o  per
la difficolta'  oggettiva  di  una  loro  compiuta  individuazione  e
identificazione, ricorrano i suddetti presupposti per  l'applicazione
di forme  alternative  di  partecipazione,  l'amministrazione  potra'
motivatamente evitare la  comunicazione  individuale  dell'avvio  del
procedimento,  facendo  ricorso  a  forme  di  pubblicita'  di  massa
alternative, quali la pubblicazione all'albo pretorio  del  comune  e
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione. 
  Gli Uffici garantiranno, altresi', la vigilanza sul rispetto  delle
prescrizioni  impartite,   adottando   i   pertinenti   provvedimenti
repressivi previsti dalla Parte quarta del Codice. 
  4. Collaborazione con gli  Enti  locali  al  fine  della  eventuale
ricollocazione dei titolari  di  concessioni  di  posteggio  su  aree
pubbliche. 
  Le  articolazioni  periferiche  del  Ministero  assicureranno  ogni
opportuna forma di collaborazione nei confronti dei  Comuni  al  fine
della individuazione di altre aree  idonee  alla  ricollocazione  dei
posteggi le cui concessioni siano  cessate  a  seguito  dell'adozione
delle iniziative di cui ai  paragrafi  2  e  3,  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni normative di legge regionale. 
  Al riguardo, mette conto di rammentare  che,  come  chiarito  dalla
giurisprudenza, e' certamente doveroso, nell'esercizio dell'attivita'
ampiamente discrezionale di regolamentazione del  commercio  su  aree
pubbliche, considerare l'interesse di cui sono portatori  i  titolari
di concessioni in atto; tuttavia l'esistenza di siffatti  titoli,  ed
eventualmente il carattere "storico" degli stessi, non  costituiscono
ex se cause  impeditive  dell'adozione  di  nuove  determinazioni  al
riguardo. Invero, le concessioni di beni pubblici non danno mai luogo
a diritti intangibili e sono invece, per loro natura, revocabili,  in
base a una nuova valutazione degli interessi pubblici  e  privati  in
gioco. 
  D'altra parte, e' parimenti principio consolidato  dell'ordinamento
giuridico che la tutela  dell'interesse  costituzionalmente  primario
inerente  la  tutela  del  patrimonio  culturale   assume   carattere
preminente rispetto agli altri interessi da  ponderare,  ivi  incluso
quello avente a oggetto l'esercizio di attivita' economiche private. 
  In  questo  senso  si  e'  pronunciata,  invero,  anche  la   Corte
costituzionale, la quale, con la gia'  citata  sentenza  n.  247  del
2010, ha ritenuto non lesiva del  suddetto  diritto  la  disposizione
della legge regionale del Veneto  25  febbraio  2005,  n.  7  che  ha
introdotto  un  divieto  generalizzato  di  esercizio  del  commercio
itinerante nei centri storici dei comuni aventi piu' di cinquantamila
abitanti. In tale occasione, la Corte ha espressamente riaffermato la
cedevolezza della liberta' di iniziativa economica  privata  rispetto
ai fini di utilita' sociale richiamati dallo stesso articolo 41 della
Costituzione che tale liberta' riconosce e  che,  inoltre,  tra  tali
fini rientra certamente la salvaguardia della "ordinata fruizione"  e
della "valorizzazione dei maggiori centri storici delle citta' d'arte
del Veneto a forte vocazione turistica". 
  D'altra parte, alla stregua della gerarchia dei valori e  interessi
disciplinati  dall'ordinamento,  sulla  scorta  dell'art.   9   della
Costituzione, come declinato dal Codice dei  beni  culturali  e  come
costantemente  interpretato  dal  Giudice   delle   leggi   e   dalla
giurisprudenza amministrativa e penale, i sopravvenuti  provvedimenti
restrittivi di  tutela,  della  specie  di  quelli  qui  considerati,
svolgono effetti prevalenti sui titoli amministrativi, pur legittimi,
di tipo annonario e commerciale, acquisiti e vantati dai  singoli,  e
sono  pertanto  idonei  a  travolgere  e  superare  ogni   precedente
provvedimento amministrativo di altre Autorita', oltre che  eventuali
precedenti provvedimenti  di  assenso  emanati  dagli  stessi  organi
ministeriali. Riguardo a questi ultimi, occorre  peraltro  richiamare
l'attenzione sulla circostanza che il nuovo  provvedimento  assumera'
consistenza di determinazione di secondo grado, di autotutela,  anche
parziale, e dovra' pertanto obbedire ai canoni generali dettati dagli
articoli 21-quinquies o 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (con  i
connessi aggravamenti procedurali e motivazionali). 
  Occorre  infine   evidenziare,   in   ordine   al   profilo   della
ricollocazione delle attivita' che dovessero  risultare  vietate  nei
pressi dei complessi monumentali e  dei  beni  culturali  interessati
dalle misure contemplate  nella  presente  direttiva,  che  eventuali
normative e discipline  regionali  e  comunali  che  riconoscano,  in
favore dei soggetti beneficiari di concessioni o autorizzazioni,  nel
caso  di  ricollocazione  delle  attivita',   titoli   giuridici   al
conseguimento di condizioni equivalenti od omogenee, dovranno  essere
interpretate  e  applicate  in  modo  da  escludere  in   ogni   caso
qualsivoglia automatismo nella rilocalizzazione di tali attivita'  in
prossimita' di altri beni culturali e complessi monumentali,  e  cio'
all'evidente finalita' di evitare il perpetuarsi delle stesse ragioni
di criticita', trasferite e riproposte presso altri  siti  culturali.
La   necessita'   di   questa    interpretazione    e    applicazione
costituzionalmente orientata di tali, eventuali,  fonti  normative  e
amministrative generali delle autonomie territoriali e' imposta dalle
prioritarie esigenze di tutela e  corretta  valorizzazione  dei  beni
culturali,  aventi  un  valore  giuridico  sovraordinato,  giusta  il
disposto dell'art.  9  della  Costituzione  e  in  base  ai  principi
enunciati nella Parte I del Codice di settore, rispetto a  quelle  di
esercizio del commercio e delle altre attivita' su suolo pubblico che
risultino con le prime negativamente interferenti. 
  5. Relazione. 
  Le  Direzioni  regionali  riferiranno  al  Segretario  generale   e
all'Organismo indipendente per la valutazione  della  performance  in
merito  alle  iniziative  adottate  e  ai  risultati  conseguiti   in
attuazione della presente direttiva,  inviando  entro  sei  mesi  una
dettagliata  relazione  al   riguardo   e   curando   il   successivo
aggiornamento periodico delle informazioni trasmesse. 
  Il Segretario generale  elaborera'  una  relazione  di  sintesi  al
Ministro, nella quale  saranno  esposte  le  attivita'  svolte  e  le
relative  risultanze  e  verranno  altresi'  proposte  le   eventuali
ulteriori azioni da adottare per il perseguimento delle finalita'  di
cui al paragrafo 1, sia in via amministrativa  che,  ove  necessario,
mediante modifiche normative. 
  La  presente  direttiva  sara'  inviata  ai  competenti  Organi  di
controllo. 
 
    Roma, 10 ottobre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Ornaghi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute  e  Min.
Lavoro registro n. 14, foglio n. 374