DIRETTIVA 10 ottobre 2012 (GU n. 262 del 9-11-2012 )
Esercizio di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. (12A11882)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 20, comma , gli artt. 45 ss., nonche' l'art. 52; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica"; Vista la precedente direttiva ministeriale in data 9 novembre 2007, pubblicata sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2007, in materia di "Esercizio del commercio in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; Considerato che e' sempre piu' frequente e rilevante nel dibattito pubblico - ed e' oggetto di sempre piu' intensa attenzione da parte dei media - la questione della compatibilita' tra le attivita' commerciali all'aperto e ambulanti, di diversi genere e tipologia, e le esigenze di tutela e di adeguata qualita' della valorizzazione del patrimonio culturale; Considerato, in particolare, che desta crescente preoccupazione l'esercizio diffuso e talora incontrollato di attivita' commerciali, nonche' di attivita' ambulanti di varia natura e tipologia, nell'ambito di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, specie in quelle contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti; Considerato che l'esercizio delle attivita' sopra menzionate puo' determinare la compromissione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, in quanto potenzialmente configgente, oltre che con la corretta conservazione e protezione, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato; Considerato, inoltre, che lo svolgimento di attivita' non compatibili puo' impedire di assicurare livelli di valorizzazione qualitativamente adeguati allo straordinario valore dei beni interessati, con effetti pregiudizievoli anche sullo sviluppo e la promozione del turismo culturale; Considerato che il conseguimento degli obiettivi e il soddisfacimento delle esigenze, sopra indicati, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale richiede la piena e leale collaborazione tra le diverse Istituzioni pubbliche a vario titolo competenti, nell'esercizio dei rispettivi poteri e attribuzioni; Considerato che, in ogni caso, lo svolgimento, nelle aree in argomento, di attivita' commerciali, nonche' di attivita' ambulanti di varia natura e tipologia, richiede un'adeguata e continuativa attivita' di controllo in funzione preventiva e repressiva di possibili abusi, da parte delle competenti Autorita', anche al fine specifico del rispetto delle prescrizioni dettate per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale; Ritenuto altresi' necessario che l'Amministrazione operi una esatta ricognizione dei provvedimenti di tutela gia' adottati, al fine di assicurarne la puntuale applicazione, nonche' al fine di valutare la necessita' di eventuali misure integrative; Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli Uffici e, in particolare, al Segretariato generale, alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle Soprintendenze; Emana la seguente direttiva : al segretariato generale, alle direzioni regionali e alle soprindentenze: 1. Finalita' e destinatari. La seguente direttiva e' finalizzata a impartire disposizioni agli Uffici al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini. Uffici destinatari della presente direttiva sono il Segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonche' le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, nell'esercizio delle rispettive competenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 2. Ricognizione dei provvedimenti gia' adottati e prima indicazione delle eventuali ulteriori esigenze di tutela. La prima attivita' indispensabile allo scopo di perseguire le finalita' di cui al paragrafo 1 attiene alla compiuta e puntuale ricognizione delle esigenze di tutela e di valorizzazione, nonche' dei provvedimenti gia' emanati al riguardo, al fine di consentire un'adeguata visione d'insieme delle prescrizioni di tutela vigenti in relazione all'ambito di riferimento della presente direttiva. A tal fine, il Segretariato generale impartira' opportune disposizioni alle Direzioni regionali affinche' queste provvedano, coordinando le Soprintendenze di settore: - alla redazione di una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nelle cui adiacenze vengano esercitate attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' qualsiasi altra attivita' potenzialmente lesiva delle esigenze di tutela e valorizzazione; la prima ricognizione potra' essere utilmente raccolta in un elenco delle aree e dei beni interessati, suscettibile di successiva integrazione; - alla ricognizione dei provvedimenti di vincolo gia' emanati con riferimento ai suddetti beni e immobili, con la specificazione delle eventuali disposizioni gia' impartite recanti prescrizioni o divieti inerenti l'esercizio di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita', con o senza occupazione di suolo pubblico, non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale; - alla ricognizione, con riferimento ai medesimi complessi e immobili, degli eventuali provvedimenti di divieto di commercio su aree pubbliche adottati dai Comuni, sentiti i Soprintendenti, ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; - alla rilevazione, sulla base di una prima sommaria valutazione, delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento, che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure gia' in vigore. I dati in argomento dovranno essere raccolti dalle Direzioni regionali e trasmessi al Segretariato generale. 3. Linee di intervento. A seguito della ricognizione operata, i competenti Uffici periferici interverranno nei contesti di criticita' rilevati, assicurando anzitutto il puntuale rispetto delle prescrizioni di tutela gia' impartite dall'Amministrazione. Di tale ricognizione verra' data opportuna notizia agli uffici delle Autonomie territoriali competenti. Sulla base dei risultati della ricognizione potra' essere avviata un'opportuna razionalizzazione di dispositivi di vincolo vigenti, per quanto attiene alle prescrizioni d'uso, al fine di integrarli e renderli coerenti con le sopravvenienze. Ove le misure gia' vigenti non siano reputate sufficienti, gli Uffici porranno in essere le seguenti ulteriori azioni. 3.1. Regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche. Un fondamentale ambito di intervento per il conseguimento della finalita' indicata al paragrafo 1 consiste nell'esercizio dei poteri affidati agli Uffici periferici del Ministero nell'attivita' di regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, compete invero ai Comuni, sentito il Soprintendente, l'individuazione delle aree aventi le caratteristiche sopra indicate nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Gli Uffici di questa Amministrazione si adopereranno quindi al fine di sollecitare l'esercizio da parte delle Amministrazioni locali dei poteri di regolamentazione del commercio sulle aree in argomento. A tal fine, in particolare, i Soprintendenti, con il coordinamento del Direttore regionale, proporranno ai competenti Enti locali l'individuazione di aree per le quali vietare o sottoporre a condizioni l'esercizio del commercio, allo scopo di tutelare, in particolare, l'aspetto e il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del patrimonio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. Nello stesso senso, gli Uffici del Ministero collaboreranno con le Amministrazioni locali mediante la segnalazione delle attivita' commerciali o ambulanti che si svolgano illecitamente nelle aree in argomento, sollecitando l'esercizio dei poteri repressivi da parte delle medesime Amministrazioni o, ove ne sussistano i presupposti, delle Autorita' di pubblica sicurezza. L'esercizio congiunto dei poteri in questione potra' essere opportunamente racchiuso nella forma dell'accordo tra pubbliche amministrazione volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.2. Adozione di specifici provvedimenti di tutela a difesa dell'aspetto e del decoro delle aree pubbliche d'interesse culturale o paesaggistico. In ogni caso, e indipendentemente dalle attivita' di collaborazione con i Comuni svolte ai sensi del precedente paragrafo 3.1, gli Uffici destinatari della presente direttiva, ciascuno per quanto di propria competenza, valuteranno la necessita' di adottare appositi provvedimenti di tutela, nell'esercizio dei poteri previsti dalla Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tale prospettiva, gli strumenti utilizzabili appaiono essere sostanzialmente due. 3.2.1. Disposizioni di divieto di usi non compatibili. In primo luogo, si rende possibile l'adozione, rispetto ai beni sottoposti a vincolo diretto di bene culturale, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3 e degli articoli 13 e ss. del Codice, di specifiche prescrizioni volte a vietare gli usi che appaiono non compatibili con il carattere storico o artistico dei beni, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo Codice. In proposito, si richiama l'attenzione degli Uffici destinatari della presente direttiva sulla previsione dell'articolo 10, comma 4, lettera g), del Codice. La suddetta disposizione - costituente una novita' normativa rispetto alla legislazione previgente al Codice - include "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico" tra le cose da considerarsi ricomprese tra quelle indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a). Discende pianamente dalla lettura della prescrizione normativa citata, insieme a quelle di cui all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1), fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice. Ne discende altresi', secondo i noti principi, che l'applicazione del regime speciale di tutela potra' cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo. Tali conclusioni, oltre a risultare dall'inequivoco disposto normativo, sono altresi' supportate dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche costituzionale. In particolare, con la sentenza n. 247 del 2010, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi su due importanti aspetti, entrambi rilevanti ai fini che qui interessano. Sotto un primo profilo, e' stata affermata expressis verbis la legittimita' dell'imposizione di divieti che limitano le possibilita' di esercizio di attivita' commerciali nelle aree pubbliche allo scopo della valorizzazione dei centri storici delle citta' d'arte a forte vocazione turistica. Sotto altro profilo, la Corte ha posto in relazione con tale finalita' non solo il piu' volte citato articolo 52 del Codice, ma anche l'articolo 10, comma 4, lettera g), sopra richiamato, mediante il quale il legislatore ha reso "esplicito che le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano fra i beni culturali, e che essi sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano". Nello stesso senso si e' altresi' pronunciato il Consiglio di Stato, il quale ha enunciato chiaramente il principio della non necessarieta' della dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice con riferimento alle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani appartenenti a taluno dei soggetti indicati all'art. 10, comma 1, poiche' tali immobili presentano ex se interesse storico-artistico (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 482). Sulla scorta di quanto precede, appare necessario che i competenti Uffici dell'Amministrazione adottino, con riferimento alle aree pubbliche contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione. In tale prospettiva, e' da ritenere che tra tali usi non ammessi possano rientrare a pieno titolo, sulla base delle valutazioni da rendere caso per caso, sia le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale (come le attivita' ambulanti senza posteggio), sia, ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. I competenti Organi periferici dovranno, peraltro, indicare motivatamente quali usi del bene siano da ritenere non compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione, specificando, tra l'altro, secondo quanto fin qui si e' detto, se siano vietate solo le attivita' ambulanti senza posteggio o tutte le attivita' commerciali con concessione di posteggio o anche tutte le occupazioni di suolo pubblico a qualunque titolo. Siffatti apprezzamenti tecnico-discrezionali, riservati alle competenze di gestione degli organi periferici a cio' preposti, dovranno naturalmente obbedire ai fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalita'. 3.2.2 Adozione di prescrizioni di tutela indiretta. Sotto diverso profilo, verra' presa in considerazione l'adozione, rispetto alle aree non assoggettate di per se' a tutela, ma costituenti la cornice ambientale di beni culturali direttamente tutelati, di prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del medesimo Codice. Cio' allo specifico fine di impedire che - specie mediante l'installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia - sia pregiudicata la visuale dei beni direttamente vincolati ovvero ne siano "alterate le condizioni di ambiente e di decoro". 3.2.3. Esigenze di pubblicita' e repressione degli illeciti. I provvedimenti adottati ai sensi dei paragrafi 3.2.1 e 3.2.2. avranno come diretti destinatari i soggetti proprietari o consegnatari delle aree pubbliche interessate, spesso individuabili nei Comuni. I medesimi provvedimenti sono peraltro destinati a riverberare i loro effetti anche nei confronti di due ulteriori ordini di soggetti: in primo luogo, i titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate; in secondo luogo, la stessa generalita' dei consociati, in quanto titolare di un diritto di uso pubblico delle aree stesse, da esercitarsi nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti impartiti a difesa del superiore interesse inerente la tutela dei beni. Occorre peraltro precisare - anche ai fini del regime della partecipazione procedimentale - che la posizione giuridica delle ora dette due categorie di soggetti si presenta non omogenea, atteso che gli uni - i soggetti titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate - vantano una posizione particolare qualificata e differenziata, che attribuisce loro veste di soggetti direttamente incisi, titolari uti singuli di un interesse legittimo partecipativo, mentre gli altri - la generalita' dei consociati - vantano esclusivamente un interesse semplice o di fatto e, dunque, un titolo uti cives alla partecipazione procedimentale, ma non anche un vero e proprio interesse legittimo a partecipare personalmente al procedimento medesimo (salvo il caso in cui l'interesse diffuso non si concentri e si intesti in capo ad apposite associazioni o comitati aventi lo scopo statutario della tutela del patrimonio culturale). Al riguardo, oltre alle ordinarie procedure di notifica nei confronti del soggetto proprietario del bene interessato e fermo restando l'obbligo per gli enti territoriali di recepire le prescrizioni di tutela indiretta nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, secondo periodo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre che nei regolamenti annonari, di polizia e igiene locale, si rende necessario assicurare che le determinazioni adottate siano altresi' rese pubbliche e conoscibili con mezzi idonei nei confronti sia dei titolari di eventuali concessioni che della collettivita'. Per quanto riguarda la posizione dei soggetti titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate, alla stregua di quanto sopra precisato, sara' necessario che gli Uffici destinatari della presente Direttiva, che intendano avviare procedimenti ulteriori di tutela, si avvalgano della collaborazione dei competenti enti territoriali ai fini della individuazione di tali soggetti, tenendo conto del principio generale, enunciato negli articoli 7 e 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, secondo cui occorre la comunicazione individuale di avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, purche' individuati o facilmente individuabili, qualora dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio. Cio', pero', salvo che per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, nel qual caso l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Di conseguenza, allorquando, o per il numero elevato dei soggetti titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate, o per la difficolta' oggettiva di una loro compiuta individuazione e identificazione, ricorrano i suddetti presupposti per l'applicazione di forme alternative di partecipazione, l'amministrazione potra' motivatamente evitare la comunicazione individuale dell'avvio del procedimento, facendo ricorso a forme di pubblicita' di massa alternative, quali la pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul sito internet istituzionale dell'amministrazione. Gli Uffici garantiranno, altresi', la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite, adottando i pertinenti provvedimenti repressivi previsti dalla Parte quarta del Codice. 4. Collaborazione con gli Enti locali al fine della eventuale ricollocazione dei titolari di concessioni di posteggio su aree pubbliche. Le articolazioni periferiche del Ministero assicureranno ogni opportuna forma di collaborazione nei confronti dei Comuni al fine della individuazione di altre aree idonee alla ricollocazione dei posteggi le cui concessioni siano cessate a seguito dell'adozione delle iniziative di cui ai paragrafi 2 e 3, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di legge regionale. Al riguardo, mette conto di rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza, e' certamente doveroso, nell'esercizio dell'attivita' ampiamente discrezionale di regolamentazione del commercio su aree pubbliche, considerare l'interesse di cui sono portatori i titolari di concessioni in atto; tuttavia l'esistenza di siffatti titoli, ed eventualmente il carattere "storico" degli stessi, non costituiscono ex se cause impeditive dell'adozione di nuove determinazioni al riguardo. Invero, le concessioni di beni pubblici non danno mai luogo a diritti intangibili e sono invece, per loro natura, revocabili, in base a una nuova valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco. D'altra parte, e' parimenti principio consolidato dell'ordinamento giuridico che la tutela dell'interesse costituzionalmente primario inerente la tutela del patrimonio culturale assume carattere preminente rispetto agli altri interessi da ponderare, ivi incluso quello avente a oggetto l'esercizio di attivita' economiche private. In questo senso si e' pronunciata, invero, anche la Corte costituzionale, la quale, con la gia' citata sentenza n. 247 del 2010, ha ritenuto non lesiva del suddetto diritto la disposizione della legge regionale del Veneto 25 febbraio 2005, n. 7 che ha introdotto un divieto generalizzato di esercizio del commercio itinerante nei centri storici dei comuni aventi piu' di cinquantamila abitanti. In tale occasione, la Corte ha espressamente riaffermato la cedevolezza della liberta' di iniziativa economica privata rispetto ai fini di utilita' sociale richiamati dallo stesso articolo 41 della Costituzione che tale liberta' riconosce e che, inoltre, tra tali fini rientra certamente la salvaguardia della "ordinata fruizione" e della "valorizzazione dei maggiori centri storici delle citta' d'arte del Veneto a forte vocazione turistica". D'altra parte, alla stregua della gerarchia dei valori e interessi disciplinati dall'ordinamento, sulla scorta dell'art. 9 della Costituzione, come declinato dal Codice dei beni culturali e come costantemente interpretato dal Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza amministrativa e penale, i sopravvenuti provvedimenti restrittivi di tutela, della specie di quelli qui considerati, svolgono effetti prevalenti sui titoli amministrativi, pur legittimi, di tipo annonario e commerciale, acquisiti e vantati dai singoli, e sono pertanto idonei a travolgere e superare ogni precedente provvedimento amministrativo di altre Autorita', oltre che eventuali precedenti provvedimenti di assenso emanati dagli stessi organi ministeriali. Riguardo a questi ultimi, occorre peraltro richiamare l'attenzione sulla circostanza che il nuovo provvedimento assumera' consistenza di determinazione di secondo grado, di autotutela, anche parziale, e dovra' pertanto obbedire ai canoni generali dettati dagli articoli 21-quinquies o 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (con i connessi aggravamenti procedurali e motivazionali). Occorre infine evidenziare, in ordine al profilo della ricollocazione delle attivita' che dovessero risultare vietate nei pressi dei complessi monumentali e dei beni culturali interessati dalle misure contemplate nella presente direttiva, che eventuali normative e discipline regionali e comunali che riconoscano, in favore dei soggetti beneficiari di concessioni o autorizzazioni, nel caso di ricollocazione delle attivita', titoli giuridici al conseguimento di condizioni equivalenti od omogenee, dovranno essere interpretate e applicate in modo da escludere in ogni caso qualsivoglia automatismo nella rilocalizzazione di tali attivita' in prossimita' di altri beni culturali e complessi monumentali, e cio' all'evidente finalita' di evitare il perpetuarsi delle stesse ragioni di criticita', trasferite e riproposte presso altri siti culturali. La necessita' di questa interpretazione e applicazione costituzionalmente orientata di tali, eventuali, fonti normative e amministrative generali delle autonomie territoriali e' imposta dalle prioritarie esigenze di tutela e corretta valorizzazione dei beni culturali, aventi un valore giuridico sovraordinato, giusta il disposto dell'art. 9 della Costituzione e in base ai principi enunciati nella Parte I del Codice di settore, rispetto a quelle di esercizio del commercio e delle altre attivita' su suolo pubblico che risultino con le prime negativamente interferenti. 5. Relazione. Le Direzioni regionali riferiranno al Segretario generale e all'Organismo indipendente per la valutazione della performance in merito alle iniziative adottate e ai risultati conseguiti in attuazione della presente direttiva, inviando entro sei mesi una dettagliata relazione al riguardo e curando il successivo aggiornamento periodico delle informazioni trasmesse. Il Segretario generale elaborera' una relazione di sintesi al Ministro, nella quale saranno esposte le attivita' svolte e le relative risultanze e verranno altresi' proposte le eventuali ulteriori azioni da adottare per il perseguimento delle finalita' di cui al paragrafo 1, sia in via amministrativa che, ove necessario, mediante modifiche normative. La presente direttiva sara' inviata ai competenti Organi di controllo. Roma, 10 ottobre 2012 Il Ministro: Ornaghi Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 14, foglio n. 374