Il Ministero dell’Interno con circolare n. 6121, dello scorso 4 ottobre, rende noto il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato in merito alla tipologia di documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, per la sanatoria irregolari 2012.
I chiarimenti si sono resi necessari in merito alla dizione letterale dell’art 5 d.lgs. 109/2012; il quale prevede che dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che, al 9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. La presenza di tali lavoratori dovrà essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Si chiede cosa si intende per “organismo pubblico” legittimato a rilasciare la documentazione ai sensi dell’art 5 del decreto.
Per l’avvocatura, la documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, potrà trattarsi di:
I chiarimenti si sono resi necessari in merito alla dizione letterale dell’art 5 d.lgs. 109/2012; il quale prevede che dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che, al 9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. La presenza di tali lavoratori dovrà essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Si chiede cosa si intende per “organismo pubblico” legittimato a rilasciare la documentazione ai sensi dell’art 5 del decreto.
Per l’avvocatura, la documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, potrà trattarsi di:
- certificazione medica di una struttura pubblica;
- certificato di iscrizione scolastica dei figli;
- potrà far fede una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani;
- una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi;
- documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31 dicembre 2011.
E’ valido anche il passaporto del lavoratore recante il timbro
Shengen, sempre in data antecedente al 31 dicembre 2011, di altro paese.
In questo caso, poichè il timbro di entrata in area Shengen prova solo
la presenza dello straniero all’interno dell’area Shengen; sarà dunque
necessario altro documento che attesti la presenza nel territorio
nazionale.