Il TAR Puglia, con sentenza 1730/2012, depositata il 3 ottobre 2012, ha respinto il ricorso proposto da operatori di P.M. che chiedevano l'annullamento della dgc del 16.03.2011, n. 67, recante “l’adozione del nuovo regolamento del corpo di polizia municipale” del comune di Andria pubblicato sull’albo pretorio on line il 22.03.2011.
Lamentano:
"A norma dell’art. 6 del nuovo Regolamento, risulterebbe loro riservata la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, in quanto sottoufficiali, essendo riservata quella di ufficiale di P.G. esclusivamente al comandante, al vicecomandante ed agli ufficiali addetti al coordinamento e controllo, con conseguente dequalificazione e demansionamento in loro danno".
A parere dello scrivente, il TAR Puglia non fa altro che evidenziare (giustamente) le lacune e le problematiche della normativa nazionale circa l'attribuzione della qualifica superiore all'operatore di Polizia (di fatto non dice niente di nuovo di quanto non sapevamo già).
Peraltro, poichè il suddetto regolamento prevede che "per gli operatori di P.M. in categoria C con un’anzianità di servizio di 30 anni nella qualifica di agente di P.M. l’attribuzione della qualifica di maresciallo maggiore, qualifica che competerebbe ai ricorrenti per effetto della norma transitoria di prima applicazione" non si ravvisa (da parte del suddetto TAR) "alcun concreto interesse in capo ai ricorrenti, i quali non solo non subiscono variazione alcuna ma anzi conseguono il superiore grado di
maresciallo maggiore in via immediata e per effetto della disposizione transitoria di prima applicazione".
maresciallo maggiore in via immediata e per effetto della disposizione transitoria di prima applicazione".
Quindi nella sostanza, il TAR nel lavarsene le mani come Pilato fà tutti contenti e gabbati.
Mario Serio
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