martedì 16 ottobre 2012

Obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo ai sensi dell’art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Lo scorso 12 ottobre il Ministero del Lavoro è intervenuto con una nota interpretativa su alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’intervento ministeriale è diretto ad esplicare il momento in cui sorge l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo ai sensi dell’art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264. 
Quest’ultima disposizione prevede che i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego il nome e la qualifica dei lavoratori entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
La legge 92/2012 è intervenuta in materia di licenziamento, stabilendo che il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare (ex art. 7 legge 300/1970) o della procedura preventiva di conciliazione - nel caso di licenziamento economico per le imprese con più di 15 dipendenti - (ex art. 7 legge 604/1966) produce effetto dal giorno della comunicazione con cui è stato dato inizio al procedimento medesimo.Il ministero precisa che nelle ipotesi di licenziamento (disciplinare ed economico) il momento (dies a quo) da cui decorrono i 5 giorni per adempiere all’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego è da individuarsi con quello dell’effettiva risoluzione del rapporto, vale a dire con l’esito della procedura di licenziamento.
Gli effetti retroattivi del licenziamento, quindi, non incidono sui termini di effettuazione della comunicazione al Centro per l’impiego. 
Con riferimento alle dimissioni e alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la legge 92/2012 subordina l’efficacia delle stesse al preventivo esperimento delle procedure di cui all’art. 4, commi 16 e ss (convalida o sottoscrizione di una dichiarazione da parte del lavoratore). In questi casi, la nota ministeriale prevede che l’obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione.
Esempio: presentazione di una lettera di dimissioni in data 1° ottobre in cui si indica il 31 ottobre come ultimo giorno di lavoro. Il termine dei cinque giorni per presentare la comunicazione al Centro per l’impiego scatta dal 1° novembre.
L’art. 4, c. 21, della legge 92/2012 riconosce al lavoratore (nel caso di dimissioni) o alle parti (nel caso di risoluzione consensuale) la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto. In tal caso, la revoca fa sorgere un ulteriore obbligo di comunicazione della stessa al centro per l’impiego.
Resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione prima della decorrenza giuridica della risoluzione del rapporto, ciò al fine di consentire la corretta operatività della procedura di convalida che prevede la possibilità di affermare la volontà di risolvere il rapporto di lavoro tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta di comunicazione CO.


Nota 12 ottobre 2012 n.37/0018273 (formato .pdf 492 Kb)