martedì 16 ottobre 2012

NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi le nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese proposte dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Per il Garante, l testo è in contrasto con la direttiva europea

Via avevo già preannunciato qui l'abolizione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Ma oltre e queste novità ce ne sono tantissime altre.

Per es.:
  • non è soggetta all’autorizzazione o alla segnalazione certificata di inizio attività l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che venga effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati;
  • viene eliminato il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
  • procedure più semplici: cambio di residenza e dichiarazione per la tassa dei rifiuti.
Mario Serio


Disegno di legge Semplificazioni
NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)
(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)
(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
(Semplificazioni in materia di DURC)
(Riconduzione all’INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall’ex IPSEMA
(Eliminazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle
certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)
(Copertura dei costi per l’erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell’I.R.P.E.F.)
(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA
(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)
(Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
(Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)
(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)
(Parcheggi pertinenziali)
CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY
(Semplificazioni in materia di privacy)
CAPO V
AMBIENTE
(Pubblicazione provvedimenti di VIA)
(Gestione acque sotterranee emunte)
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)
(Materiali di riporto)
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)
(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)
CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
(Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)
(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)
CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)
(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)
(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
(Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)
(Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)
(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 1
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.”.
Art. 2
(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)
1. All’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sentita la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo: Fino all’entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012.”.
Art. 3
(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio”;
b) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.”.
c) all’articolo 29,
1) ai commi 5 e 6, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,”;
2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.
6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.
2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.
3. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)
1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento”, sono aggiunte le seguenti: “e i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
2. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.”.
3. All’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi obblighi.”.
4. I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Art. 5
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 54 è abrogato;
b) all’articolo 56:
1. il primo comma è sostituito dal seguente: “Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.”;
2. al secondo comma, l’alinea è sostituita dalla seguente: “Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare:”;
3. dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
2. Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
3. L’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: “Art. 67 (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio) - 1. In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all’organo di vigilanza competente per territorio.
4. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”
4. All’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
5. All’articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
6. All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
7. All’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
Art. 6
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
1. All’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è sostituito dal seguente:
”11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’ARPA, ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.”.
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Art. 7
(Semplificazioni in materia di DURC)
1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: “di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da “resta fermo” a “successive modifiche e integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti “resta fermo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”;
b) all’articolo 118, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2,al primo periodo le parole “del responsabile del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e le parole “il medesimo trattiene” sono sostituite dalle seguenti: “i medesimi trattengono”;
b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono sostituite dalle seguenti:“I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 180 giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a) in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni 180 giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e).
3) al comma 5 le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 90, comma 9, alla lettera c) le parole da “il documento unico di regolarità contributiva” a “legge 28 gennaio 2009, n. 2,” sono sostituite dalle seguenti “in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell’articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ”.
Art. 8
(Riconduzione all’INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall’ex IPSEMA)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le attività di cui all’articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Entro il 30 giugno 2013 l’INAIL provvederà a fornire all’INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2012 delle gestioni relative alle attività di cui al periodo precedente ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.
2. L’INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Art. 9
(Eliminazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle
certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)
1. A decorrere dal centottantasesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto:
a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all’articolo 53, commi 1 e 5, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso all’INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
b) all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo del primo comma le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;
2) al primo periodo del quarto comma dopo le parole: “certificato medico” sono inserite le seguenti: “trasmesso all’INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni”;
3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: “corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica;
4) al settimo comma le parole: “che deve corredare la denuncia di infortunio” sono soppresse e la parola: “rilasciato” è sostituita con le seguenti parole: “trasmesso all’INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni”.
2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del suddetto testo unico, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui al comma 5 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 38/2000.
Art. 10
(Copertura dei costi per l’erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell’I.R.P.E.F.)
1. Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell’I.R.P.E.F. disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può stipulare apposite convenzioni con Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni.
2. Una quota non superiore allo 0,1 per cento delle risorse annualmente individuate nell’ambito del 5 per mille, destinate al sostegno delle attività degli enti di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata alla copertura dei costi dell’attività di erogazione delle quote del 5 per mille dell’I.R.P.E.F. relative agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
Art. 11
(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)
1. All’articolo 46-bis, comma 1, lett. d) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “per l’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013”.
2. All’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: “Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis” sono soppresse;
b) il comma 4- bis è soppresso.
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA
Art. 12
(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)
1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: “di cui ai commi 9 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui al comma 9.”;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
c) il comma 10 è soppresso.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. All’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole : “e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole”. Al medesimo periodo, dopo le parole “non vincolante”, sono aggiunte le seguenti: “ed è reso nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”;
b) al comma 9 i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: “9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”.
Art. 14
(Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del comma 4-ter, dell’articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
b) all’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e-bis).”
2. All’articolo 51, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: “negli atti del notaro rogante” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero sia iscritto nel registro delle imprese”.
Art. 15
(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 113, comma 3, le parole: “settantacinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “ottanta per cento” e le parole: “venticinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;
b) dopo l’articolo 237 è inserito il seguente: “CAPO V – Opere in esercizio. Art. 237-bis (Opere in esercizio) - 1. Qualora le opere realizzate nell’ambito dell’appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e denunci, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’appaltatore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20% prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.”.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per gli appalti già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all’articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottantagiorni. 13
Art. 16
(Parcheggi pertinenziali)
1. All’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.”
CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY
Art. 17
(Semplificazioni in materia di privacy)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “”3-bis. Il trattamento dei dati personali di chi agisce nell’esercizio dell’attività di impresa, anche individuale, non è soggetto all’applicazione del presente codice. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti ed utenti di servizi di comunicazioni elettroniche.”;
b) l’articolo 36 è sostituito dal seguente: “Art. 36 (Adeguamento) – 1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.”.
CAPO V
AMBIENTE
Art. 18
(Pubblicazione provvedimenti di VIA)
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell’autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.”.
Art. 19
(Gestione acque sotterranee emunte)
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
Art. 243 Gestione delle acque sotterranee emunte - 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
3. Ove non si proceda secondo quanto previsto ai commi precedenti, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del presente decreto.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104 , ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.”.
Art. 20
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l’obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente decreto.”;
b) all’articolo 240, comma 1,
1) alla lettera n) le parole: “con attività in esercizio” sono sostituite dalle seguenti “ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario”;
2) alla lettera o), dopo le parole: “in modo definitivo le fonti inquinanti” sono inserite le seguenti: “ivi compresi rifiuti stoccati,” dopo le parole: “per le persone e per l’ambiente” sono inserite le seguenti: “,qualora si dimostri, che nonostante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.”;
c) all’articolo 242,
1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati da presente Titolo V, l’analisi di rischio, e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa.”;
2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all’operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all’autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque.”.
d) dopo l’articolo 242 è inserito il seguente:“ Art. 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza - 1. L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può, di sua iniziativa, presentare all’Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall’esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell’istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed é allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell’area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge 241 del 1990.
2. L’Amministrazione competente provvede sull’istanza, acquisendo in conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell’istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L’operatore informa l’Autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.
3. Alla ultimazione degli interventi, l’operatore esegue a sua cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all’ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L’ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro 45 giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all’amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l’eliminazione dell’eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta certificazione dell’avvenuta bonifica e l’area è restituita agli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine dei 45 giorni, l’impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l’avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all’amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell’area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l’ARPA notifica le difformità riscontrate all’operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell’ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l’implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.”.
Art. 21
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d)che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all’Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l’attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3. Il produttore deve in ogni caso confermare all’Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Art. 22
(Materiali di riporto)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall’allegato 2 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (di cui alle colonne A e B della tabella 1 all’allegato V, Titolo V della parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006) eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l’eventuale presenza di sorgenti di contaminazione.”.
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)
1. All’articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8 bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale”.
2. All’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale.”.
Art. 24
(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)
1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di autorizzazione integrata e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;
b) all’articolo 29-ter,
1) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) l’elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l’attivazione dell’impianto.”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle istanze presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell’autorizzazione integrata ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la conformità della stessa e della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 29-duodecies, comma 2. Qualora l’autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai sensi del periodo precedente, questa viene dichiarata improcedibile. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione della improcedibilità, il proponente può rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo del presente comma. Qualora questo termine decorra inutilmente, l’istanza si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata adeguata dal proponente entro e non oltre il termine di cui al periodo precedente, la nuova verifica di conformità è effettuata, nei tempi e nei modi di cui al primi due periodi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la conferenza stato regioni su proposta del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità, il formato unificato per la presentazione all’autorità competente delle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale”.
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. Per le verifiche di cui al comma 4, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione competente per l’AIA-Ippc, che si può allo scopo avvalere dell’ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-ter. Tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall’autorità competente, nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell’autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione di cui all’articolo 8-bis.”;
c) all’articolo 29-quater,
1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta verificata l’idoneità della domanda ai sensi dell’art. 29-ter, comma 4, comunica l’avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione del procedimento.”;
2) all’articolo 29-quater, comma 11, le parole “norme settoriali.” Sono sostituite dalle seguenti: “norme settoriali, nonchè tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, elencati dal proponente ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1, lett. h) del presente decreto. La durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall’autorizzazione integrata ambientale è la medesima dell’autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, come stabilita all’art. 29-octies, comma 1.”;
CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 25
(Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)
1. All’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa può adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio.”.
Art. 26
(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)
1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
2. All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto legge, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinati dai commi 3-bis e 3-ter.“.
3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere conferite con atto formale dell’amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all’area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L’ufficiale rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.
CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 27
(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, al comma 22, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica.”.
Art. 28
(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)
1. Le certificazione relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle Università e dagli istituti equiparati su richiesta dell’interessato anche in lingua inglese.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 29
(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è soppresso;
b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato”.
Art. 30
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è definita una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione incendi, le disposizioni di cui all’articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
3.Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Art. 31
(Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)
1. All’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Sino alla emanazione di disposizioni regionali in materia, non è soggetta all’autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che venga effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati.”;
b) al comma 2, le parole: “alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), c), d), e), f), g) e h)”.
Art. 32
(Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)
1. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. 2. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Ai fini del raggiungimento della predetta intesa, entro i primi 30 giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Regione o della Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa da riferire a modifiche, di carattere non sostanziale, al progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta entro i successivi ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare, ai fini dell’intesa, interventi da riferire ad una mediazione di tipo tecnico, con impatto più incisivo sul progetto originario, valutando anche una soluzione progettuale alternativa a quella originaria. Nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, saranno finalizzate a puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico. Se all’esito finale delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.”.
Art. 33
(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)
1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 1 (codice del processo amministrativo) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 30:
a) al comma 3, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) al comma 5 le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
2) all’articolo 133, comma 1, lettera l), le parole «compresi quelli sanzionatori ed esclusi» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli sanzionatori e».
2. All’articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell’opponente. Se l’opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d’appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d’appello di Roma. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
b) I commi da 5 a 7 sono abrogati.
3. All’articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
b) i commi da 5 a 8 sono abrogati.
4. All’articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello di Roma. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
2. i commi da 5 a 8 sono abrogati.
5. All’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
2. I commi da 5 a 8 sono abrogati.
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 5-bis»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L’opposizione si propone davanti alla corte di appello nei casi previsti dall’articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dagli articoli 187-septies e 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.».