Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi le nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese proposte dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Per il Garante, l testo è in contrasto con la direttiva europea
Via avevo già preannunciato qui l'abolizione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Ma oltre e queste novità ce ne sono tantissime altre.
Per es.:
Per il Garante, l testo è in contrasto con la direttiva europea
Via avevo già preannunciato qui l'abolizione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Ma oltre e queste novità ce ne sono tantissime altre.
Per es.:
- non è soggetta all’autorizzazione o alla segnalazione certificata di inizio attività l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che venga effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati;
- viene eliminato il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- procedure più semplici: cambio di residenza e dichiarazione per la tassa dei rifiuti.
Mario Serio
Disegno di legge Semplificazioni
NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
(Misure
di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione
ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)
(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)
(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
(Semplificazioni in materia di DURC)
(Riconduzione all’INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall’ex IPSEMA
(Eliminazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle
certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)
(Copertura dei costi per l’erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell’I.R.P.E.F.)
(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA
(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)
(Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
(Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)
(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)
(Parcheggi pertinenziali)
CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY
(Semplificazioni in materia di privacy)
CAPO V
AMBIENTE
(Pubblicazione provvedimenti di VIA)
(Gestione acque sotterranee emunte)
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)
(Materiali di riporto)
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)
(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)
CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
(Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)
(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)
CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)
(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)
(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
(Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)
(Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)
(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 1
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
1.
All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: “13-bis. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali
di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro e
fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del
presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli
adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che
implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non
superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di
riferimento.”.
Art. 2
(Misure
di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione
ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)
1. All’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sentita
la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome,
vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i
contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle
informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi
già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione
e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono
dalla data dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo:
Fino all’entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 9 luglio 2012.”.
Art. 3
(Recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive
dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva
89/391/CEE del Consiglio”;
b) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
“3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso
rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter,
un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e
competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In
caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o
di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture. Della individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo
o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di
appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui
al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari
di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si
intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al
completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con
riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.”.
c) all’articolo 29,
1) ai commi 5 e 6, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,”;
2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
“6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso
rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi.
Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio
infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato
la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, fermi
restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto
di cui al precedente periodo.
6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.”.
2.
La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al
periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.
3.
Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Semplificazione di adempimenti nei cantieri)
1.
All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento”,
sono aggiunte le seguenti: “e i piccoli lavori senza costruzione,
finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per
servizi”.
2. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili).
– Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma
1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi
obblighi.”.
3. All’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2,
lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi obblighi.”.
4.
I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.
Art. 5
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, relativo alla comunicazione a
fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello
dell’evento, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 54 è abrogato;
b) all’articolo 56:
1. il
primo comma è sostituito dal seguente: “Le autorità di pubblica
sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e
consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti
uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di
Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante
accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro
mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.”;
2. al
secondo comma, l’alinea è sostituita dalla seguente: “Nel più breve
tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa
visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle
denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale
del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del
lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta
al fine di accertare:”;
3. dopo
il quarto comma è inserito il seguente: “Agli adempimenti di cui al
presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.”.
2.
Le modalità di comunicazione di cui al comma 1 trovano applicazione a
decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto
di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per
la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale
per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
3. L’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: “Art. 67 (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio) - 1.
In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e
ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere
eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere
comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti
elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il
datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1
nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni
presentate allo sportello unico per le attività produttive con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, vengono individuate, secondo criteri di
semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e definiti i
modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3.
Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2
provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro
pervenute con le modalità di cui al comma 2 all’organo di vigilanza
competente per territorio.
4. La
comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di
lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”
4.
All’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può
essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi
paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
5.
All’articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può
essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi
paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
6.
All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può
essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi
paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
7.
All’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può
essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi
paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.”.
Art. 6
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
1. All’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è sostituito dal seguente:
”11.
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche
volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La
prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il
quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia
previsto con legge regionale, dell’ARPA, ovvero di soggetti pubblici o
privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge
regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di
cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare
al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale
impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo
adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche, secondo le
modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.”.
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Art. 7
(Semplificazioni in materia di DURC)
1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: “di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
38, comma 3, le parole da “resta fermo” a “successive modifiche e
integrazioni.” sono sostituite dalle seguenti “resta fermo per le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui
all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.”;
b) all’articolo
118, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento
unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo
all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 4, comma 2,al primo periodo le parole “del responsabile
del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b)” e le parole “il medesimo trattiene”
sono sostituite dalle seguenti: “i medesimi trattengono”;
b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al comma 3, le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono
sostituite dalle seguenti:“I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4. Il
documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 180 giorni dalla
data di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)
utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al
comma 3, lettera a) in corso di validità anche per le ipotesi di cui
alle lettere b) e c). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b) acquisiscono il documento unico di
regolarità contributiva ogni 180 giorni e lo utilizzano per le finalità
di cui al comma 3, lettere d) ed e).
3)
al comma 5 le parole “le amministrazioni aggiudicatrici” sono
sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b)” e l’ultimo periodo è soppresso.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 90, comma 9, alla lettera c) le
parole da “il documento unico di regolarità contributiva” a “legge 28
gennaio 2009, n. 2,” sono sostituite dalle seguenti “in luogo del
documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione
sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore
autonomo ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo
unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare ai
sensi dell’articolo 44-bis del medesimo testo unico di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ”.
Art. 8
(Riconduzione all’INPS delle prestazioni previdenziali gestite dall’ex IPSEMA)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, le attività di cui all’articolo 1,
ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite
direttamente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Entro il
30 giugno 2013 l’INAIL provvederà a fornire all’INPS il rendiconto di
chiusura al 31 dicembre 2012 delle gestioni relative alle attività di
cui al periodo precedente ai fini delle conseguenti regolazioni
contabili.
2.
L’INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
Art. 9
(Eliminazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle
certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)
1. A decorrere dal centottantasesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto:
a)
il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia
professionale, di cui all’articolo 53, commi 1 e 5, del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso
all’INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua
compilazione.
b)
all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo del primo comma le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;
2) al primo periodo del quarto comma dopo le parole: “certificato medico”
sono inserite le seguenti: “trasmesso all’INAIL, per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni”;
3) al
quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono
sostituite dalle seguenti: “corredata dai riferimenti al certificato
medico già trasmesso per via telematica”;
4) al
settimo comma le parole: “che deve corredare la denuncia di infortunio”
sono soppresse e la parola: “rilasciato” è sostituita con le seguenti
parole: “trasmesso all’INAIL, per via telematica, nel rispetto delle
relative disposizioni”.
2.
Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi
dell’articolo 53, comma 5, del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal presente
articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate
nell’elenco di cui all’articolo 139 del suddetto testo unico, l’obbligo
di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini
dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal
lavoro ovvero ad esso correlate di cui al comma 5 dell’articolo 10 del
D.Lgs. n. 38/2000.
Art. 10
(Copertura dei costi per l’erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell’I.R.P.E.F.)
1.
Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione
delle devoluzioni del 5 per mille dell’I.R.P.E.F. disposte dai
contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle
organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.
460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può
stipulare apposite convenzioni con Pubbliche Amministrazioni di cui
all’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, al fine della erogazione
dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni.
2.
Una quota non superiore allo 0,1 per cento delle risorse annualmente
individuate nell’ambito del 5 per mille, destinate al sostegno delle
attività degli enti di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 33, comma
11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall’articolo 23, comma 2,
del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è destinata alla copertura dei costi
dell’attività di erogazione delle quote del 5 per mille dell’I.R.P.E.F.
relative agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
Art. 11
(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale accessorio)
1. All’articolo 46-bis, comma 1, lett. d) del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “per l’anno 2013” sono
sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013”.
2. All’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: “Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis” sono soppresse;
b) il comma 4- bis è soppresso.
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI E EDILIZIA
Art. 12
(Eliminazione del silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli)
1.
All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8, le parole: “di cui ai commi 9 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui al comma 9.”;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale,
il procedimento è comunque concluso con l’adozione di un provvedimento
espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241.”;
c) il comma 10 è soppresso.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1.
All’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole : “e, ove non sia
reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si
considera favorevole”. Al medesimo periodo, dopo le parole “non
vincolante”, sono aggiunte le seguenti: “ed è reso nel rispetto delle
previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali
l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”;
b)
al comma 9 i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: “9.
Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza
che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”.
Art. 14
(Disposizioni in materia di contratti di rete e di allegazione di atti)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
“e-bis)
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
del comma 4-ter, dell’articolo 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”; si
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
b) all’articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
“15-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in
quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento
delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui
all’articolo 34, comma 1, lett. e-bis).”
2.
All’articolo 51, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
dopo le parole: “negli atti del notaro rogante” sono aggiunte, in fine,
le seguenti: “ovvero sia iscritto nel registro delle imprese”.
Art. 15
(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 113, comma 3, le parole: “settantacinque per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “ottanta per cento” e le parole: “venticinque
per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;
b) dopo l’articolo 237 è inserito il seguente: “CAPO V – Opere in esercizio. Art. 237-bis (Opere in esercizio) - 1. Qualora
le opere realizzate nell’ambito dell’appalto siano, in tutto o in
parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione
tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno
determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle
garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore,
senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del
20% che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata
all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine
contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo
ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non
ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il
mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non
in esercizio.
2. Qualora
l’ente aggiudicatore rilevi e denunci, entro il primo anno di esercizio
delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’appaltatore non
rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al
garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio
delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico
dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del
20% prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo
corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo
automatico delle garanzie.”.
2.
La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i
cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3.
Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per
gli appalti già affidati alla data di entrata in vigore del presente
decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui
all’articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata
di centottantagiorni. 13
Art. 16
(Parcheggi pertinenziali)
1.
All’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n.122, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: “La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di
pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.”
CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI PRIVACY
Art. 17
(Semplificazioni in materia di privacy)
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “”3-bis. Il
trattamento dei dati personali di chi agisce nell’esercizio
dell’attività di impresa, anche individuale, non è soggetto
all’applicazione del presente codice. Sono fatte salve le disposizioni
di cui alla Parte II, Titolo X del presente codice relativamente al
trattamento di dati riguardanti contraenti ed utenti di servizi di
comunicazioni elettroniche.”;
b) l’articolo 36 è sostituito dal seguente: “Art. 36 (Adeguamento)
– 1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle
misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del
Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni
rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche
coinvolte, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata
nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle
misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso
piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.”.
CAPO V
AMBIENTE
Art. 18
(Pubblicazione provvedimenti di VIA)
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis.
Dalla data di pubblicazione nel sito web dell’autorità competente
effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.”.
Art. 19
(Gestione acque sotterranee emunte)
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“Art. 243 Gestione delle acque sotterranee emunte -
1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una
situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di
contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere
adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione
conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela,
conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte
III del presente decreto.
2.
Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e
trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi
in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a
livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e
alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio
idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere
valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei
cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma
6.
3.
Ove non si proceda secondo quanto previsto ai commi precedenti,
l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura
deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso
apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4.
Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento
che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette
acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di
depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue
industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime
di cui alla Parte III del presente decreto.
5.
In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104 , ai soli
fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione,
previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da
cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la
tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle
acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in
sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di
estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche
mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo
acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento
in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e
non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
6.
In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 devono garantire
un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a
tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di
trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in
massa.”.
Art. 20
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati
dalla contaminazione. Resta fermo l’obbligo di provvedere alla
riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della
contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente
decreto.”;
b) all’articolo 240, comma 1,
1) alla
lettera n) le parole: “con attività in esercizio” sono sostituite dalle
seguenti “ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso
residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario”;
2) alla
lettera o), dopo le parole: “in modo definitivo le fonti inquinanti”
sono inserite le seguenti: “ivi compresi rifiuti stoccati,” dopo le
parole: “per le persone e per l’ambiente” sono inserite le seguenti:
“,qualora si dimostri, che nonostante l’applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto
ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti” ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui la fonte inquinante sia
costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed
amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e
la gestione delle discariche dopo la chiusura.”;
c) all’articolo 242,
1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis.
I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza
permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli
elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli
stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli
interventi disciplinati da presente Titolo V, l’analisi di rischio, e i
progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza
permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di
cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei
risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa.”;
2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis.
Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di
riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla
necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti
gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e
utili all’operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della
produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere
preventivamente comunicata all’autorità titolare del procedimento di
bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in
alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle
acque.”.
d) dopo l’articolo 242 è inserito il seguente:“ Art. 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza -
1. L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di
bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello
uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di
contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque
di falda contaminate, può, di sua iniziativa, presentare
all’Amministrazione competente il progetto completo degli interventi
programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della
necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e
dei dati risultanti dall’esecuzione dello stesso, facendo istanza di
potere procedere ai lavori come da progetto. Nell’istanza viene indicato
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed é allegata la
documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del
progetto di riutilizzo dell’area con gli eventuali interventi di
bonifica della falda. L’operatore è responsabile della veridicità dei
dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 21 della legge 241 del 1990.
2.
L’Amministrazione competente provvede sull’istanza, acquisendo in
conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle
amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed
attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando
prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione.
Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato
dell’istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di
bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa
applicabile. L’operatore informa l’Autorità competente della data di
avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati
nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di
esecuzione.
3.
Alla ultimazione degli interventi, l’operatore esegue a sua cura e
spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2,
dandone preventiva comunicazione all’ARPA territorialmente competente al
fine delle necessarie verifiche e controlli. L’ARPA procede alla
validazione dei dati della caratterizzazione entro 45 giorni dalla
ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati
all’amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione
confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l’eliminazione
dell’eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda
contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei
risultati stessi alla competente autorità comporta certificazione
dell’avvenuta bonifica e l’area è restituita agli usi legittimi.
Trascorso inutilmente il termine dei 45 giorni, l’impresa, sotto la
propria responsabilità, può autocertificare l’avvenuta bonifica o messa
in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all’amministrazione
competente, acquisisce la disponibilità dell’area interessata per gli
usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri
che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma
1, l’ARPA notifica le difformità riscontrate all’operatore interessato.
Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve
presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in
conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire
gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel
rispetto delle procedure ordinarie.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli
interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell’ARPA e
delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni
tempo, misure integrative, l’implementazione delle attività di
monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa
che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti
dalla contaminazione del suolo e delle acque.”.
Art. 21
(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)
1.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal
decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i
materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi
autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui
all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
b)
che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le
Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B
tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso
urbanistica del sito di destinazione;
c)
che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina
rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d)che
ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le
terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le
normali pratiche industriali e di cantiere.
2.
Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al
comma 1 anche tramite dichiarazione resa all’Autorità territorialmente
competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate
all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che
non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo
restando che l’attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate
in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3.
Il produttore deve in ogni caso confermare all’Autorità
territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state
completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
4.
L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il
trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o
da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla
scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Art. 22
(Materiali di riporto)
1.
All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
“2.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per matrici materiali
di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la
realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per
caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ,
all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui
di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo
esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco
tolto d’opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di
fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti.
3.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 49
del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le matrici materiali di riporto,
eventualmente presenti nel suolo di cui all’articolo 185, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono considerate
sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3-bis.
Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente
contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall’allegato
2 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione (di cui alle colonne A e B della tabella 1 all’allegato
V, Titolo V della parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006)
eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul
materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di
individuare l’eventuale presenza di sorgenti di contaminazione.”.
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)
1. All’articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8 bis.
Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale,
nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il
provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto
ambientale”.
2. All’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis.
Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale,
nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il
provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto
ambientale.”.
Art. 24
(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale)
1.
Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di autorizzazione
integrata e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi
provvedimenti, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. In sede
statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere
motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali, che collabora alla relativa attività
istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;
b) all’articolo 29-ter,
1) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) l’elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l’attivazione dell’impianto.”;
2) il
comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Allo scopo di favorire la
completezza e la qualità delle istanze presentate dai proponenti,
necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei
procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell’autorizzazione
integrata ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, l’autorità competente verifica la conformità della stessa e
della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la
verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità
stabiliti con il decreto di cui all’articolo 29-duodecies, comma 2.
Qualora l’autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai
sensi del periodo precedente, questa viene dichiarata improcedibile.
Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione della
improcedibilità, il proponente può rendere la domanda conforme ai sensi
del primo periodo del presente comma. Qualora questo termine decorra
inutilmente, l’istanza si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata
adeguata dal proponente entro e non oltre il termine di cui al periodo
precedente, la nuova verifica di conformità è effettuata, nei tempi e
nei modi di cui al primi due periodi del presente comma. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la conferenza stato
regioni su proposta del ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità,
il formato unificato per la presentazione all’autorità competente delle
domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza
regionale”.
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis.
Per le verifiche di cui al comma 4, nel caso di impianti di competenza
statale, la verifica è effettuata dalla Commissione competente per
l’AIA-Ippc, che si può allo scopo avvalere dell’ISPRA, il quale vi
provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4-ter.
Tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall’autorità
competente, nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al
diniego dell’autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni
caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal
decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di
competenza della Commissione di cui all’articolo 8-bis.”;
c) all’articolo 29-quater,
1) al
comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’autorità
competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto
1990, n. 241, una volta verificata l’idoneità della domanda ai sensi
dell’art. 29-ter, comma 4, comunica l’avvio del procedimento indicando
anche la data di conclusione del procedimento.”;
2)
all’articolo 29-quater, comma 11, le parole “norme settoriali.” Sono
sostituite dalle seguenti: “norme settoriali, nonchè tutti gli atti di
assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni
partecipanti alla conferenza dei servizi, elencati dal proponente ai
sensi dell’art. 29-ter, comma 1, lett. h) del presente decreto. La
durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite
dall’autorizzazione integrata ambientale è la medesima
dell’autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, come stabilita
all’art. 29-octies, comma 1.”;
CAPO VI
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 25
(Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)
1. All’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3-bis.
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile,
qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono
delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che
abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la
cooperativa può adottare un registro unico in cui vengono annotate il
nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità
del rifiuto prodotto da ogni singolo socio.”.
Art. 26
(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale)
1.
I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria
produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui
all’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205 e successive modifiche ed integrazioni, non sono considerati
effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non
necessitano di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
2. All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis.
Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o
collegate con contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, possono procedere congiuntamente all’assunzione di
lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative
presso le relative aziende.
3-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto
legge, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni
congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater.
I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni
contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di
lavoro instaurato con le modalità disciplinati dai commi 3-bis e 3-ter.“.
3.
Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi
di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa,
possono essere conferite con atto formale dell’amministrazione
consortile, a funzionari appartenenti all’area amministrativa in
servizio presso i consorzi medesimi ed in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza. L’ufficiale rogante è tenuto all’osservanza delle
norme prescritte per gli atti notarili.
CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 27
(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)
1.
All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, al comma 22,
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis)
le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio
della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le
dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al
tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione
anagrafica.”.
Art. 28
(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)
1.
Le certificazione relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti
sono rilasciate dalle Università e dagli istituti equiparati su
richiesta dell’interessato anche in lingua inglese.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 29
(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è soppresso;
b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato”.
Art. 30
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1.
Con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è definita una
specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
per le attività a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell’interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano, in quanto
compatibili e ai fini della prevenzione incendi, le disposizioni di cui
all’articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
3.Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il
comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1
agosto 2011, n. 151.
Art. 31
(Somministrazione di cibi e bevande negli esercizi alberghieri)
1. All’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. Sino
alla emanazione di disposizioni regionali in materia, non è soggetta
all’autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla
segnalazione certificata di inizio attività l’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che venga effettuata
da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e
bevande agli alloggiati.”;
b)
al comma 2, le parole: “alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)”
sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), c), d), e), f), g) e
h)”.
Art. 32
(Modifiche alla disciplina della conferenza di servizi)
1. All’articolo 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3.
2. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione,
in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e
dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa
con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso
di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli
enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Ai fini del
raggiungimento della predetta intesa, entro i primi 30 giorni dalla data
di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con la partecipazione della Regione o della Provincia autonoma, degli
enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di
competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le
specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa da riferire a modifiche, di carattere non sostanziale, al
progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta entro i successivi
ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per
concordare, ai fini dell’intesa, interventi da riferire ad una
mediazione di tipo tecnico, con impatto più incisivo sul progetto
originario, valutando anche una soluzione progettuale alternativa a
quella originaria. Nei successivi ultimi trenta giorni, le trattative,
con le medesime modalità delle precedenti fasi, saranno finalizzate a
puntualizzare i residui punti di dissenso tecnico. Se all’esito finale
delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del
Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.”.
Art. 33
(Azione di condanna e giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori)
1.
Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 1 (codice del
processo amministrativo) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 30:
a) al comma 3, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) al comma 5 le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;
2) all’articolo 133, comma 1, lettera l), le parole «compresi quelli sanzionatori ed esclusi» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli sanzionatori e».
2. All’articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente capo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla
corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza
dell’opponente. Se l’opponente non ha la sede legale o la residenza
nello Stato, è competente la corte d’appello del luogo in cui è stata
commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è
competente la corte d’appello di Roma. L’opposizione è regolata
dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
b) I commi da 5 a 7 sono abrogati.
3. All’articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente titolo gli interessati possono proporre opposizione davanti
alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui
appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata
commessa. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
b) i commi da 5 a 8 sono abrogati.
4. All’articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni gli interessati
possono proporre opposizione davanti alla corte di appello di Roma.
L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150»;
2. i commi da 5 a 8 sono abrogati.
5. All’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente capo gli interessati possono proporre opposizione davanti alla
corte di appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il
revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata
commessa. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;
2. I commi da 5 a 8 sono abrogati.
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 5-bis»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis.
L’opposizione si propone davanti alla corte di appello nei casi
previsti dall’articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dagli articoli 187-septies e 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.».