Nicoletta Morrone e Alessia La Mendola
In materia di diritti obblighi del lavoratore nella fruizione del diritto alla malattia, una particolare rilevanza assume la sentenza della Corte di Cassazione n. 2003 del 13 febbraio 2012, nella quale i giudici di legittimita' statuiscono che e' legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia, assente alle visite domiciliari di controllo e che invia i certificati medici oltre il termine previsto.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal dipendente - che in entrambi i primi gradi di giudizio si era visto respingere la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimita` del licenziamento intimatogli -, precisa che la motivazione della Corte territoriale, che ha affermato come il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore dimostrava la sua ‘‘pervicace volonta` intenzionalmente mirata a pregiudicare l’interesse datoriale ad esser posto in condizione di effettuare un’adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente assente’’ e quindi idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, appare persuasiva e coerente con i dati processuali.
La Corte di appello - evidenziano i giudici di legittimita` - con motivazione congrua e logicamente coerente ha valutato il comportamento tenuto dal ricorrente di tale gravita` da ledere il vincolo fiduciario tra le parti stante la reiterazione dei fatti in un breve arco di tempo e l’assenza di credibili giustificazioni da parte del lavoratore ». Prima di riassumere la vicenda sottesa alla menzionata pronuncia, al fine di un esauriente trattazione dell’argomento in esame, e richiamare le motivazioni dei giudici di legittimita` nella sentenza n. 2003 del 2012, occorre analizzare la normativa vigente sulle visite fiscali alla luce della recente manovra introdotta dalla legge n. 115 del 15 luglio 2011 e sull’obbligo di invio del certificato telematico come previsto dal decreto emanato il 26 febbraio 2010 attuativo dell’articolo 8 del D.P.C.M. 26 marzo 2008.
Visite fiscali e trasmissione telematica dei certificati
La visita fiscale e` un accertamento predisposto dal datore di lavoro o dall’Inps sull’effettivo stato di malattia del dipendente assente dal lavoro. Per i dipendenti pubblici la visita fiscale e` obbligatoria (anche per un solo giorno di malattia) e viene richiesta dall’ente di appartenenza del dipendente ai medici dell’Asl (Azienda sanitaria locale) (1). Il lavoratore e` tenuto alla reperibilita` nelle fasce orarie stabilite dalla legge nel luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Con il Collegato lavoro alla Finanziaria per il 2010 (legge n. 1167 del marzo 2010), il certificato di malattia cartaceo e` sostituito anche nel settore privato dal certificato elettronico. Il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia e` finalizzato a consentire l’invio, da parte dei medici del Ssn, dei certificati attestanti l’assenza per malattia per i lavoratori sia del settore privato sia del settore pubblico all’Inps e, per il suo tramite, ai rispettivi datori di lavoro, secondo le modalita` stabilite dalla normativa vigente.
27/09/2012
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In materia di diritti obblighi del lavoratore nella fruizione del diritto alla malattia, una particolare rilevanza assume la sentenza della Corte di Cassazione n. 2003 del 13 febbraio 2012, nella quale i giudici di legittimita' statuiscono che e' legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia, assente alle visite domiciliari di controllo e che invia i certificati medici oltre il termine previsto.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal dipendente - che in entrambi i primi gradi di giudizio si era visto respingere la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimita` del licenziamento intimatogli -, precisa che la motivazione della Corte territoriale, che ha affermato come il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore dimostrava la sua ‘‘pervicace volonta` intenzionalmente mirata a pregiudicare l’interesse datoriale ad esser posto in condizione di effettuare un’adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente assente’’ e quindi idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, appare persuasiva e coerente con i dati processuali.
La Corte di appello - evidenziano i giudici di legittimita` - con motivazione congrua e logicamente coerente ha valutato il comportamento tenuto dal ricorrente di tale gravita` da ledere il vincolo fiduciario tra le parti stante la reiterazione dei fatti in un breve arco di tempo e l’assenza di credibili giustificazioni da parte del lavoratore ». Prima di riassumere la vicenda sottesa alla menzionata pronuncia, al fine di un esauriente trattazione dell’argomento in esame, e richiamare le motivazioni dei giudici di legittimita` nella sentenza n. 2003 del 2012, occorre analizzare la normativa vigente sulle visite fiscali alla luce della recente manovra introdotta dalla legge n. 115 del 15 luglio 2011 e sull’obbligo di invio del certificato telematico come previsto dal decreto emanato il 26 febbraio 2010 attuativo dell’articolo 8 del D.P.C.M. 26 marzo 2008.
Visite fiscali e trasmissione telematica dei certificati
La visita fiscale e` un accertamento predisposto dal datore di lavoro o dall’Inps sull’effettivo stato di malattia del dipendente assente dal lavoro. Per i dipendenti pubblici la visita fiscale e` obbligatoria (anche per un solo giorno di malattia) e viene richiesta dall’ente di appartenenza del dipendente ai medici dell’Asl (Azienda sanitaria locale) (1). Il lavoratore e` tenuto alla reperibilita` nelle fasce orarie stabilite dalla legge nel luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Con il Collegato lavoro alla Finanziaria per il 2010 (legge n. 1167 del marzo 2010), il certificato di malattia cartaceo e` sostituito anche nel settore privato dal certificato elettronico. Il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia e` finalizzato a consentire l’invio, da parte dei medici del Ssn, dei certificati attestanti l’assenza per malattia per i lavoratori sia del settore privato sia del settore pubblico all’Inps e, per il suo tramite, ai rispettivi datori di lavoro, secondo le modalita` stabilite dalla normativa vigente.
27/09/2012
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