Inviato: venerdì 12 ottobre 2012 18:26
Oggetto: DOCUMENTO AGGIORNATO SU GROSIO A SEGUITO DELL’ARRIVO DELLA SENTENZA
ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2012
Comune di GROSIO
VITTORIA
Annullata la sanzione e condannato il
Comune a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio
Il Tribunale di Sondrio ha condiviso
appieno le censure di illegittimità dell’ordinanza del Comune di Grosio n.
366/2005 ritenendo altresì che revocando il provvedimento, la stessa
amministrazione comunale abbia ammesso l’illegittimità dell’ordinanza
Ancora una volta è stata
premiata la costanza dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nonché
la professionalità degli Avvocati Marcello Viganò e Assunta Brunetti.
Infatti, il giudizio
dinanzi al Tribunale di Sondrio si è concluso con l’annullamento della sanzione
e la condanna al Comune a sostenere le spese di tutti i gradi di giudizio.
Con sentenza
depositata il 17 agosto 2012, il Tribunale di Sondrio nella persona del Giudice
Dr. Luca Fuzio ha:
·
annullato il verbale di contestazione emesso dalla Polizia locale
di Grosio il 21 ottobre 2006 a carico del camperista nostro associato;
·
condannato il Comune di Grosio a pagare la somma complessiva di
euro 5.812,00 oltre spese generali, IVA e accessori di legge per l’intero
giudizio.
Nella motivazione
della sentenza si legge: «...la difesa dell’appellante...ha depositato nota con
allegata l’ordinanza n. 514 in data 04.06.2012 con la quale il Comune di Grosio
ha revocato l’ordinanza n. 366/2005 sulla cui illegittimità si fondava (e si
fonda) l’opposizione proposta dallo stesso omissis per privacy avverso il
verbale di accertamento n. 130/2006 del 21.10.2006. Ritiene questo Giudice che
il venir meno dell’ordinanza n. 366/2005, che costituisce atto presupposto del
verbale di accertamento oggetto della presente impugnazione, non possa che
comportare la caducazione anche del verbale di accertamento oggetto di
impugnazione che in detta ordinanza trovava il proprio fondamento. La richiesta
di annullamento del verbale di accertamento avanzata da parte opponente deve,
pertanto, essere accolta...la rimozione
in autotutela dell’ordinanza n. 366/2005 da parte del Comune di Grosio ha
costituito una presa d’atto della illegittimità del provvedimento. Sotto tale
profilo, non può non evidenziarsi che anche le censure di illegittimità mosse
dall’appellante alla suddetta ordinanza (ndr. sono condivisibili). L’ordinanza
è certamente carente sotto il profilo della motivazione, omettendo totalmente
di giustificare la esclusione dei soli caravan, autocaravan e autobus dalla
circolazione sulla strada Fusino – Eita (la giustificazione è stata fornita dal
Comune solo ex post negli atti del presente giudizio e di quelli che lo hanno
preceduto). La stessa, inoltre, si sovrappone illegittimamente derogandovi,
alla disciplina dettata dal Codice della Strada agli artt. 185 e 15.
L’illegittimità dell’ordinanza è stata riconosciuta peraltro anche dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha diffidato il Comune dal
rimuovere la segnaletica di divieto di accesso per caravan e autobus posta
all’imbocco della strada (diffida per effetto della quale il Comune di Grosio
si è determinato a revocare l’ordinanza medesima). L’appello, pertanto, è fondato nel merito e deve conseguentemente
essere annullato il verbale di accertamento della Polizia locale di Grosio n.
130/2006 emesso a carico di omissis per privacy in quanto esecutivo di ordinanza
illegittima. Le spese del presente giudizio e quelle dei gradi anteriori vanno
liquidate ponendole tutte a carico del Comune di Grosio, in virtù del principio
della soccombenza»
L’odissea giudiziaria
contro Grosio
La pronuncia del
Tribunale di Sondrio giunge finalmente a definire una vicenda giudiziaria
aperta nell’ottobre 2006. In quel tempo il camperista ricorreva al Giudice di
pace di Tirano chiedendo l’annullamento del verbale con il quale la Polizia
Locale di Grosio contestava la violazione dell’art. 6, comma IV, lett. b) del
Codice della Strada, perché il veicolo autocaravan di proprietà del ricorrente
“è stato trovato in sosta in località
Eita in Valgrosina superando la località Fusino oltre la quale la segnaletica
vieta il transito alle autocaravan”.
Tra i motivi del
ricorso al Giudice di Pace: l’illegittimità dell’ordinanza n. 336/2005 con la
quale il Comune di Grosio vietava il transito alle autocaravan nella zona
oggetto di accertamento.
Il Giudice di Pace,
trascurando i motivi di ricorso, confermava il verbale impugnato e la
legittimità dell’ordinanza comunale di cui si denunciava l’eclatante difetto di
motivazione e l’eccesso di potere.
La sentenza era
impugnata avanti al Tribunale di Sondrio che respingeva l’appello ritenendo la
pronuncia di primo grado “condivisibile e
ben motivata” e confermando altresì la legittimità dell’ordinanza del
Comune di Grosio. Tutto ciò a dispetto di quell’obbligo di motivazione la cui
violazione impedisce al cittadino di comprendere l’iter logico attraverso il
quale il potere – amministrativo o giurisdizionale – viene amministrato.
L’ingiusta ed
erronea sentenza del Tribunale di Sondrio era impugnata con ricorso alla Corte
di Cassazione.
La
Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e con l’ordinanza n.
14014/2011 così pronunciava: “alle
articolate deduzioni dell’appellante sulla illegittimità dell’ordinanza
impositiva del divieto di transito...il Tribunale ha risposto con la
tautologica affermazione che “l’ordinanza appare in sé legittima e ben motivata”
e con il generico e criptico rilievo che “nel merito, questo giudice non può
certo sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per la
regolamentazione del traffico locale” (salvo peraltro affermare, immediatamente
dopo, che il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un
ambiente particolare, quale la val Grosina, appare pienamente condivisibile”).
Tali affermazioni non superano la soglia della mera apparenza di motivazione”.
Così
concludendo la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava al
Tribunale di Sondrio affinché si pronunciasse
nuovamente in merito alla riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Tirano.
I
consulenti legali dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
nell’interesse del camperista, riassumevano la causa dinanzi al Tribunale di
Sondrio.
All’udienza
del 7 marzo 2012 l’Avv. Marcello Viganò e l’Avv. Assunta Brunetti discutevano
il merito della vicenda dinanzi al Giudice Dott. Luca Fuzio evidenziando
l’illegittimità dell’ordinanza del Comune di Grosio n. 336 del 12 luglio 2005
istitutiva del divieto di transito e di sosta per caravan, autocaravan e
autobus appartenenti alle categorie M2 e M3 oltre la diga di Fusino verso Eita
e oltre la Chiesa di Fusino verso la Valdisacco.
Con
sentenza depositata il 17 agosto 2012 il Giudice del Tribunale di Sondrio
annullava il verbale di contestazione elevata dalla Polizia locale di Grosio il
21 ottobre 2006 e condannava il Comune di Grosio alle spese dell’intero
giudizio di cui:
- 1.612,00 euro per il giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Sondrio;
- 1.000,00 euro per il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Tirano;
- 1.200,00 euro per il giudizio d’appello dinanzi al Tribunale di Sondrio;
- 2.000,00 euro per il giudizio di Cassazione;
- spese generali e accessori di legge.
A NOI
IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELl’azione QUOTIDIANA PER GARANTIRE LA LIBERA
circolazione e sosta delle autocaravan nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle
ordinanze anticamper e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.
AI CAMPERISTI IL COMPITO DI segnalarci
i divieti e/o le sbarre anticamper nonché associarsi,
alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le
molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti
istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare
istanze e/o ricorsi.
ARTICOLI
INCAMPER numero 144
del 2012, pagina 72 e 73.
Per leggerlo aprire: http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=144&startPage=74
UN CAMPERISTA CI PONE DOMANDE DI GRANDE ATTUALITÀ
8 settembre 2012
Da: … omissis per la privacy_fausto@libero.it
Oggetto: R: CAMPERISTI, LA LEGGE PREVALE: Annullata la sanzione e
condannato il Comune di GROSIO a rifondere le spese di tutti i gradi di
giudizio
Ancora una volta i
miei più vivaci complimenti per la vittoria ottenuta. C'è però una domanda alla
quale vorrei tanto risposta.
Perché non vengono sanzionati
anche il giudice di pace ed il giudice di Sondrio per il loro errore?
Perché davanti a un
errore palese questi magistrati ne escono indenni e a pagare sono sempre,
direttamente o indirettamente, i cittadini?
È facile emettere
sentenze errate e poi, davanti alla perseveranza di un cittadino, annullarle o
ribaltarle sapendo che tanto loro non saranno mai chiamati in causa.
Cordialmente, Fausto
LE RISPOSTE
Prima di tutto occorre prendere atto che alla
maggioranza degli italiani manca il senso civico, che si esercita giorno per
giorno e che determina, di conseguenza, un mutamento nelle leggi e nella loro
applicazione. Questo fa sì che non ci siano leggi adeguate a punire, subito e
in modo esemplare, coloro che delinquono e chi svolge – pagato mese dopo mese
dai cittadini – con cialtroneria e/o interesse privato il lavoro in una
Pubblica Amministrazione. A tutti il compito di cambiare gli italiani,
trasformandoli da sudditi che si lagnano in cittadini attivi. Questo vale anche
per i camperisti. Infatti, i risultati che via via si conseguono, arrivano solo
grazie a circa 20.000 equipaggi che anno dopo anno danno fiducia e sostegno all’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti con il loro vitale contributo sociale (35 euro
l’anno: nemmeno 10 centesimi il giorno). In sintesi, 20.000 equipaggi “attivi”
e 200.000 che stanno a guardare; salvo poi lamentarsi per l’emanazione di
ordinanze in violazione di legge con relativi divieti e sbarre anticamper.
Venendo
ai Giudici (il Giudice di Pace e il primo Giudice di Appello): è palese la loro
impreparazione perché sul tema della circolazione e sosta delle autocaravan risale
al 1986 il primo intervento di un Ministro della Repubblica. Ma questo non è
stato che il primo di tanti successivi passi per l’affermazione di una norma in
materia di circolazione e sosta delle autocaravan nonché per la sua corretta
applicazione. Infatti, per far valere i propri diritti, i camperisti si sono
dovuti organizzare in Associazione per far varare nel 1991 la Legge n. 336 che
disciplina la figura dell’autocaravan e la relativa circolazione e sosta. Legge
recepita in toto nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Ma quanto detto non è
bastato a molti Giudici, tanto che, come Associazione siamo dovuti intervenire
giorno dopo giorno affinché la legge fosse trattata e ricordata in Direttive
interministeriali, in innumerevoli corrispondenze del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in decine di diffide firmate dai Ministri in
carica e dirette al Sindaco di turno per fargli revocare ordinanze in
violazione di legge e rimuovere le segnaletiche stradali e le sbarre anticamper.
Oggi, prima la Cassazione e poi il secondo Giudice
di Appello hanno fatto giustizia ma è bene ricordare che un cittadino medio non
avrebbe potuto ricevere simile giustizia per i tempi e per i costi che essa
comporta. Infatti, giustizia è arrivata solo perché è intervenuta
l’Associazione con i propri consulenti legali e con le proprie risorse
economiche.
Non solo, ma se il Sindaco di Grosio impugnerà la
sentenza del Tribunale di Sondrio, ci vorranno anni, soldi e legali competenti
per chiarire ai Giudici che saranno investiti, le ragioni dei nostri diritti e
questo può accadere solo se anno dopo anno i camperisti verseranno il loro
contributo contribuendo all’esistenza dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti.
I nostri consulenti
legali, una volta acquisita l’ultima sentenza, se vi saranno gli estremi della
responsabilità civile e disciplinare dei magistrati, provvederanno a segnalare
il comportamento di detti Giudici agli organi competenti affinché attivino i
dovuti provvedimenti.
La nostra esperienza maturata
anno dopo anno davanti ai Giudici di Pace ci ha convinti che la figura del
Giudice di Pace molto spesso non è all’altezza del ruolo che riveste,
considerando che nell’ambito del processo è di fondamentale importanza disporre
di giudici di primo grado professionalmente preparati.
Purtroppo ci sono Giudici di Pace che sanno fare bene il loro lavoro perché seguono le
regole mentre ci sono Giudici di Pace con poca professionalità ma che, seppur segnalati
alle competenti autorità, non sono stati mai sanzionati.
Per quanto detto, è necessario che i
preposti a legiferare, quei cittadini che abbiamo
eletto a rappresentarci al Parlamento, emanino norme per:
·
eliminare la figura del Giudice di Pace: un giudice onorario non
preparato adeguatamente e che costituisce un costo inaccettabile, specialmente
durante una crisi economica;
·
procedere all’assunzione di Giudici togati perché, oltre a elevare
il livello qualitativo, questo investimento, soprattutto in questo periodo di
crisi economica, potrà rivelarsi un buon contributo per l’occupazione;
·
snellire
il procedimento per l’accertamento della responsabilità civile e disciplinare
del magistrato previsto oggi dalla legge117/1988 e
dal decreto legislativo 109/2006;
·
riformulare alcune ipotesi di responsabilità del magistrato;
·
emanare una Legge affinché, come nella Sanità riguardo al
personale medico, l’organizzazione dei Tribunali non sia svolta da magistrati
ma da personale del Ministero della Giustizia. In sintesi, gli orari di
presenza, i carichi di lavoro, i tempi entro i quali un carico di lavoro dev’essere
eseguito, l’utilizzo delle attrezzature, l’organizzazione del personale di
supporto ai magistrati, devono essere svolti dal personale del Ministero della
Giustizia.
In
conclusione, se in questo secolo non ci attiveremo per cambiare il diritto e
l’organizzazione della macchina della Giustizia, non potremo poi lamentarci se
la parola GIUSTIZIA non corrisponderà alle sentenze che saranno via via emesse.
A leggervi, Pier Luigi Ciolli