L'art 86 del Tulps, nell'ultimo anno, ha subito una vera e propria rivoluzione.Chi segue assiduamente questo blog ha potuto seguire, passo passo, l'evolversi della vicenda fin dagli albori.
In questa sede, mi limito a riassumervi schematicamente (vedi sotto) le modifiche all'art. 86 predetto, sperando di fare un po di chiarezza.
Tutto nasce dal processo "spasmodico" di ricerca di semplificazione amministrativa che in questi ultimi tempi è tra gli obiettivi primari del Governo.
Ma la semplificazione non può avvenire "sic et simpliciter" abolendo norme "ad muzzum" o per meglio dire "ad minchiam" ma piuttosto introducendole, cercando magari di amalgamarle con quelle già esistenti.
Con il D.L. n. 5/2012 convertito in
Legge 4 aprile 2012,n. 35 il governo ha invece abrogato il comma 2 dell'art. 86 del TULPS e l'art. 159 del REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL. TESTO UNICO (REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635), dimenticandosi tutto il resto (a cominciare D.P.R. 4 aprile 2001, n.235).
A seguito di numerose proteste, da parte delle associazioni di categorie come per es. quelle della FIPE, con CIRCOLARE n. 10/2012 del 20 febbraio 2012, il governo è corso ai ripari rintroducendo nuovamente, in sede di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una specie di "bavaglio" ai circoli privati che poi nella sostanza bavaglio non è.
VIENE INFATTI INTRODOTTA LA COMUNICAZIONE AL QUESTORE IN LUOGO DELLA PREVIGENTE "LICENZA" per la somministrazione
di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque
specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
A parere delle scrivente, detta comunicazione non avrebbe motivo di esistere per il semplice fatto che a seguito di SCIA o di richiesta di autorizzazione inviata al comune:
- il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni;
- qualsiasi attività commerciale deve essere comunicata, dal Segretario Comunale, entro 20 giorni, al Questore.
Peraltro, la norma, così com'è, non semplifica proprio nulla.
Il mio consiglio, pero' è quello di inviare lo stesso l'inutile comunicazione al Questore per evitare possibili sorprese, in attesa che la norma venga nuovamente modificata o quantomeno chiarita dagli organi preposti.
Mario Serio
Precedente post:
Circoli privati:rimane necessaria la comunicazione al questore?
Conversione in legge del DL sulla sicurezza di cittadini, vigili del fuoco, servizio civile , con modifi cazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79
Articolo 86 TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773
In vigore fino al 9 febbraio 2012
1.
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si
vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche
non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
2.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di
birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati
di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci.
Articolo 86 TULPS modificato dal D.L. n. 5/2012 convertito in
Legge 4 aprile 2012,n. 35
In vigore dal 10 febbraio al 9 agosto 2012
In vigore dal 10 febbraio al 9 agosto 2012
1.
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si
vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche
non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili
2.
abrogato.
- Articolo 86 TULPS modificato dal D.L. 79/2012 convertito
in LEGGE 7 agosto 2012, n.
131
TESTO IN VIGORE dal 10 agosto 2012
TESTO IN VIGORE dal 10 agosto 2012
1.
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si
vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche
non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
2. Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.
2. Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.