Con La LEGGE 7 agosto 2012, n. 131, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (vedi post del 10 agosto u.s.), il governo corre ai ripari ed reintroduce nuovamente il bavaglio ai ai circoli privati.
L'errore era davvero grossolano, perchè non aveva tenuto conto di tutte quelle normative che in tutti questi anni si sono susseguite per i circoli privati (come per es. il D.P.R. 4 aprile 2001, n.235), per non contare poi di tutta la giurisprudenza consolidata in materia.
Si sà che quando si corre ai ripari, in fretta e furia, ci si dimentica sempre qualcosa, per cui nell'andare a reintrodurre l'articolo 2bis (che riporto sotto), ci si è dimenticati che la comunicazione non bisogna farla al questore ma al Sindaco (diranno che l'anno fatto apposta per uniformarsi al T.U.L.P.S.).
Mi chiedo se questa gente è a conoscenza della normativa che impone al segretario comunale di comunicare al questore, entro venti giorni, qualsiasi attività e mi chiedo tanto altro ancora ma non riesco a darmi delle risposte.
Mario Serio
«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di enti e circoli privati).
- 1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma"».