SENTENZA N. 231
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio
LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo
1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30
(Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi
farmaceutiche) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 10 - 13 ottobre 2011, depositato in cancelleria il
18 ottobre 2011 ed iscritto al n. 121 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Teresina Macrì per
la Regione Calabria.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 10 ottobre 2011 e
depositato il successivo 18 ottobre, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha impugnato, in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117,
terzo comma, della Costituzione, 1’articolo 1, comma 1, della legge
della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie
in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) [pubblicata nel Suppl.
ord. n. 4 al B.U.R. n. 14 del 10 agosto 2011] – che prevede che «I
farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica,
attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto
di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia» – nonché
i «commi successivi al comma 1, in quanto ad esso collegati e
dipendenti».
Osserva il ricorrente che la disciplina transitoria
dettata dall’impugnato articolo 1 (che costituisce in realtà l’intero
corpo normativo della legge de qua) eccede le competenze regionali,
contenendo una palese deroga al principio generale (ribadito anche da
questa Corte nella sentenza n. 177 del 1988) dell’assegnazione della
titolarità delle farmacie in base ad un concorso pubblico, posto dalla
legislazione statale di riferimento, rappresentata dall’art. 48, comma
29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326: in tale disposizione viene infatti sancito che, «salvo diversa
disciplina regionale», il conferimento delle sedi farmaceutiche resesi
vacanti o di nuova istituzione ha luogo a seguito della vincita di un
concorso, bandito ogni quattro anni dalla regione, e consistente in una
selezione basata sulla valutazione di titoli professionali e su una
prova attitudinale espletata attraverso quiz, il superamento del 70% dei
quali fa conseguire 1’idoneità, in base al disposto del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 268. Pertanto,
l’assegnazione del servizio farmaceutico, in ragione della finalità
pubblica che esso è destinato a svolgere a tutela della salute,
necessita del pubblico concorso, per oggettive esigenze di buon
funzionamento dello stesso. E ciò, per la difesa erariale, non contrasta
con l’incipit dell’art. 48 («Salvo diversa disciplina regionale»), che
può essere letto nel senso di lasciare al legislatore regionale la
facoltà di derogare alla natura precettiva della disposizione (che,
contenendo una normativa di principio di ordine generale valida su tutto
il territorio nazionale, è nel suo nucleo centrale inderogabile) quanto
alle modalità esecutive ad essa connesse.
Secondo il ricorrente, dunque, la norma impugnata, nel
disciplinare il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie,
prevedendone la sanatoria tramite 1’assegnazione al gestore provvisorio
della relativa titolarità (senza peraltro che il legislatore regionale
abbia specificatamente evidenziato la sussistenza di una particolare,
eccezionale ed urgente situazione tale da necessitare tale intervento
normativo), viola innanzitutto il principio del pubblico concorso di cui
all’ultimo comma dell’art. 97 Cost., che è teso a «garantire in modo
stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull’intero territorio
nazionale, assicurando la parità di trattamento tra farmacisti ai fini
del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione, attraverso
lo strumento più idoneo a garantire che gli aspiranti vengano
selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza,
per l’efficace ed efficiente erogazione del servizio.
Inoltre, data la natura di «principio fondamentale»
della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i
soggetti iscritti all’albo dei farmacisti, viene individuato un
ulteriore profilo di incostituzionalità per contrasto della norma in
esame con l’art. 117, terzo comma, Cost., giacché la materia della
organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta al
titolo di competenza concorrente «tutela della salute», in quanto «la
complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di
rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare
l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a
garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute».
2.— Si è costituita la Regione Calabria, in persona del
Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo la
declaratoria di non fondatezza della questione.
In primo luogo, la Regione rileva che quella impugnata
non è una disposizione di carattere generale, ma è una norma tesa a
sanare, con il criterio della specialità, la particolare situazione di
quei farmacisti che, avendo conseguito l’idoneità all’ultimo concorso
svolto in materia, hanno avuto assegnata in via provvisoria una sede
resasi successivamente vacante, gestendola per almeno tre anni. E ciò in
coerenza con quanto in passato previsto dallo stesso legislatore
nazionale – con l’art. 14 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di
riordino del settore farmaceutico), e, prima ancora, con l’art. 1 della
legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma transitoria in materia di gestione
delle farmacie urbane) – che ha fatto ricorso proprio allo strumento
della sanatoria per regolarizzare il fenomeno della gestione provvisoria
delle farmacie.
Inoltre, la Regione osserva che la clausola di salvezza
della diversa disciplina regionale, apposta (all’inizio della
disposizione e prima della dettatura della regola) nel richiamato art.
48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, non può che attribuire
alla regione una facoltà di deroga certamente più estesa di quella
presunta dalla difesa statale, mediante la possibilità di previsione –
pur nel contesto del principio di assegnazione delle sedi farmaceutiche
per pubblico concorso, da espletare ogni quattro anni – di una
disciplina diversa, sia pure in via eccezionale e supportata da adeguati
motivi o finalità di interesse pubblico. Il tal senso la Regione
richiama le motivazioni di due decisioni giurisdizionali amministrative
rispetto a fattispecie del tutto analoghe (T.a.r. Puglia-Bari 4 marzo
2008, n. 483, confermata da Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, 591)
in cui si evidenzia che il beneficio in questione non è riconosciuto
indiscriminatamente a tutti i gestori provvisori, ma solo a quelli che
avevano effettivamente partecipato agli specifici concorsi ordinari per
l’assegnazioni delle sedi farmaceutiche e che erano risultati idonei,
così da non mettere in discussione il principio generale del concorso.
Ancora, la Regione richiama quanto affermato nella
sentenza n. 87 del 2006, in cui (scrutinando l’art. 46 della legge 16
gennaio 2003, n.3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione», con il quale il legislatore statale aveva
dettato una disciplina analoga a quella oggi censurata, prevedendo
l’attribuzione in sanatoria di sedi farmaceutiche vacanti) questa Corte –
ricondotta la materia della organizzazione del servizio farmaceutico al
titolo di competenza concorrente della tutela della salute – ha
dichiarato illegittima la disposizione statale, in quanto contenente
norme di dettaglio, escludendo che, dopo la riforma del titolo V, parte
seconda, della Costituzione, possa seguirsi lo stesso percorso
argomentativo della citata sentenza n. 177 del 1988, dovendosi
attualmente escludere che l’interesse nazionale (su cui si fondava tale
pronuncia) possa legittimare uno spostamento del regime delle competenze
dettato dall’art. 117 Cost.
Ribadito che, nella specie, si tratta di una disciplina
transitoria, che non mette in discussione l’ordinaria procedura
dell’attribuzione della titolarità delle farmacie tramite pubblico
concorso, la Regione conclude affermando che, alla luce delle
considerazioni espresse dalla Corte, non sussiste un principio
fondamentale che imponga necessariamente la concorsualità in materia di
assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e secondo cui la
regolamentazione della fattispecie è riservata al livello del dettaglio
normativo.
Considerato in diritto
1.1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna,
per violazione degli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma,
Cost., l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 10
agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni
di sedi farmaceutiche), nonché i «commi successivi al comma 1, in quanto
ad esso collegati e dipendenti», che costituiscono l’intero corpo
normativo della legge de qua. In particolare, il comma 1 prevede che «I
farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica,
attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto
di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia». Gli
altri commi del medesimo articolo 1 prevedono che: « Il termine
triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del
provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione»; (comma 2);
che « Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1, le sedi
farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello
scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell’anno
1997» (comma 3); che « È escluso dal beneficio di cui al comma 1, il
farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha
già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che
presenta altre incompatibilità previste dalla normativa vigente» (comma
4); che «Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della
sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione
Calabria entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria» (comma 5); che «La Regione effettua la verifica dei
requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5» (comma 6); che «Ad
esito della verifica di cui al comma 6, la Regione Calabria bandisce
concorso unico regionale per l’assegnazione della titolarità delle sedi
farmaceutiche» (comma 7); e che « La presente legge non comporta spese a
carico del bilancio regionale» (comma 8).
1.2.— Il ricorrente denuncia il contrasto della
normativa impugnata con dell’articolo 97, ultimo comma, della
Costituzione, per violazione del principio del pubblico concorso, teso a
«garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico»
sull’intero territorio nazionale, assicurando la parità di trattamento
tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova
istituzione, attraverso lo strumento più idoneo a garantire che gli
aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di
professionalità ed esperienza, al fine dell’efficace ed efficiente
erogazione del servizio (come affermato dalla sentenza n. 177 del 1988);
e con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, data la natura
di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla
partecipazione di tutti i soggetti iscritti all’albo dei farmacisti,
poiché (come più volte affermato da questa Corte, da ultimo nella
sentenza n. 295 del 2009) la materia della organizzazione del servizio
farmaceutico deve essere ricondotta al titolo di competenza concorrente
«tutela della salute», in quanto «la complessa regolamentazione
pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è
preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini
ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del
fondamentale diritto alla salute». Relativamente a questo secondo
profilo, la censura si fonda sul presupposto che la disciplina
transitoria impugnata ecceda la competenza regionale, contenendo una
deroga al principio generale dell’assegnazione della titolarità delle
farmacie in base ad un concorso pubblico, desunto dall’art. 48, comma
29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, il quale prevede che, «Salvo diversa disciplina regionale, a
partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di
nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria
regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso
unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione
ogni quattro anni». E tale concorso (sempre secondo la prospettazione)
consiste «in una selezione basata sulla valutazione di titoli
professionali e su una prova attitudinale espletata attraverso quiz, il
superamento del 70% dei quali fa conseguire 1’idoneità, in base al
disposto del d.P.C.M. n. 268 del 30 marzo 1994».
2.1.— La questione non è fondata.
2.2.— Questa Corte ha ripetutamente affermato che, «ai
fini del riparto delle competenze legislative previsto dall’articolo 117
della Costituzione, la “materia” della organizzazione del servizio
farmaceutico, non diversamente (cfr. sentenza n. 61 del 1968) da quanto
già avveniva sotto il regime anteriore alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), va ricondotta al titolo di competenza concorrente della
tutela della salute» (sentenza n. 87 del 2006, resa proprio in tema di
concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche); e ciò perché la
complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di
rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare
l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a
garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo
marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia la
sostanziale natura commerciale dell’attività del farmacista (sentenze n.
150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 430 del 2007).
Alla pacifica (e non contestata dalle parti)
riconduzione della disciplina de qua a tale titolo di competenza
concorrente Stato-Regione, si è costantemente accompagnata, da parte di
questa Corte, l’affermazione della natura di «principio fondamentale»
della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i
soggetti iscritti all’albo dei farmacisti, che risponde all’esigenza di
«garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» (anche
sentenza n. 352 del 1992) sull’intero territorio nazionale costituendo
lo strumento più idoneo ad assicurare che gli aspiranti vengano
selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, a
garanzia dell’efficace ed efficiente erogazione del servizio.
2.3.— Ciò premesso, va peraltro rilevato come lo stesso
legislatore statale abbia ritenuto che il principio del concorso (da
svolgersi, nella sua forma propria, per titoli ed esami) sia
suscettibile di deroga, allorquando si sia in presenza di situazioni
eccezionali giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico: in
tal senso, si possono ricordare le disposizioni di sanatoria di
pregresse gestioni di fatto di sedi farmaceutiche di cui all’art. 1
della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma transitoria in materia di
gestione delle farmacie urbane), ed all’art. 14 della legge 8 novembre
1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nonché la
normativa, sopravvenuta alla proposizione del presente giudizio in via
principale – contenuta nell’art. 11, comma 3, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività), come sostituito dalla legge
di conversione 24 marzo 2012, n. 27 – che prevede che le regioni e le
province autonome bandiscano un concorso straordinario «per soli titoli»
per la prima copertura delle nuove sedi farmaceutiche (istituite in
virtù della legge medesima) oltre che di quelle vacanti, non oggetto di
procedure concorsuali già espletate o in via di svolgimento.
Avendo il ricorrente – in un contesto di competenza
concorrente – evocato il principio fondamentale contenuto nel sopra
citato art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, si tratta
dunque, in questa sede, di verificare la spettanza (riservata al solo
legislatore statale ovvero anche a quello regionale) del potere di
conformare l’ampiezza applicativa di tale principio rispetto alle
specifiche e contingenti giustificate necessità locali, attraverso
deroghe al principio stesso.
3.1.— Sul punto, va sottolineato che questa Corte –
chiamata a scrutinare una disposizione di legge statale (l’art. 46 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione»), che (in senso speculare a quello
odierno) prevedeva una ulteriore sanatoria del fenomeno della gestione
provvisoria delle farmacie con assegnazione al gestore provvisorio della
relativa titolarità – ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale,
sul rilievo del contenuto di estremo dettaglio di tale normativa,
ritenuta inidonea a rivestire natura di normativa di principio, poiché
concernente «statuizioni al più basso grado di astrattezza, che, per il
loro carattere di estremo dettaglio, non solo sono insuscettibili di
sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro
concreta applicazione, soltanto un’attività di materiale esecuzione»
(sentenza n. 87 del 2006).
E, sotto altro profilo, va ricordato che identica
pronuncia di incostituzionalità ha riguardato norme della Regione
siciliana che attribuivano ai titolari delle farmacie rurali sussidiate
delle isole minori il beneficio della riserva del dieci per cento delle
sedi vacanti o di nuova istituzione (commi 1 e 2 dell’art. 32 della
legge reg. 16 aprile 2003, n. 4, recante «Disposizioni transitorie in
materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche»), in ragione del fatto
che, in tal modo, esse determina(va)no un meccanismo di «deroga
permanente» alla regola del concorso per titoli ed esami per
l’assegnazione delle farmacie nel territorio della Sicilia a beneficio
di una sola categoria di farmacisti, giacché la previsione della
«graduatoria riservata per soli titoli» sottrae sempre e comunque al
concorso un certo numero di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione, a beneficio di soggetti cui viene consentito, in sostanza,
di scegliere una sede farmaceutica fra quelle disponibili, senza
partecipare, in condizioni di parità con gli altri farmacisti, ad una
selezione concorsuale e, anzi, con preferenza rispetto ai farmacisti che
partecipano agli ordinari concorsi (sentenza n. 448 del 2006). Tale
seconda decisione, in particolare – pur ribadendo (come detto) che la
regola del concorso pubblico risponde all’esigenza di «garantire in modo
stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull’intero territorio
nazionale ed assume quindi anche per la Regione siciliana natura di
principio fondamentale –, risulta incentrata non già su una
pregiudiziale affermazione della incompetenza del legislatore regionale a
prevedere deroghe al predetto principio fondamentale, quanto piuttosto
sull’assunto della illegittimità della norma censurata in quanto
contenente una “deroga permanente” alla regola della assegnazione con le
prescritte modalità concorsuali, dettata in via permanente, solo per
una particolare categoria di farmacisti.
3.2.— In coerenza con quanto precedentemente detto,
questa Corte ritiene che la problematica dedotta nell’odierno giudizio
non debba necessariamente risolversi (come richiesto nel ricorso) con la
affermazione di una rigida ripartizione di competenze, che porti alla
negazione aprioristica della sussistenza di una potestà legislativa
regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio
del pubblico concorso. Oltretutto, una soluzione in tale senso si
porrebbe in insanabile contraddizione con l’inequivoco incipit dell’art.
48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003 (evocato dal ricorrente
quale espressione del principio fondamentale di cui si assume la
violazione da parte della normativa impugnata), che, facendo salva una
«diversa disciplina regionale», evidentemente intende riconoscere e
salvaguardare una competenza della regione in ordine alla
regolamentazione del concorso. Segno che (fermo il principio
fondamentale di “concorsualità” delle assegnazioni), nelle intenzioni
dello stesso legislatore statale, detto principio (normalmente basato su
una selezione per titoli ed esami) sia destinato a costituire la
modalità ordinaria di assegnazione delle sedi vacanti, non essendo
purtuttavia escluso che le regioni o le province autonome, in
considerazione di specifiche e concrete necessità contingenti (quali, ad
esempio, quelle di sanare pregresse situazioni di precariato), possano
prevedere deroghe per casi determinati ed in via meramente transitoria.
Né, d’altronde – anche in ragione delle argomentazioni
contenute nelle richiamate sentenze n. 87 e 448 del 2006 – risulta
condivisibile la riduttiva lettura del menzionato incipit datane dal
ricorrente (secondo cui, «fermo l’obbligo dell’assegnazione delle sedi
farmaceutiche mediante procedura concorsuale, ciò che potrebbe al più
ritenersi non vincolante sono le modalità esecutive ad essa connesse»),
giacché è di tutta evidenza che, nelle materie di competenza
concorrente, la produzione della normativa di dettaglio è attribuita
alle Regioni per Costituzione, e quindi (ove si seguisse
l’interpretazione auspicata) la clausola di salvezza sarebbe del tutto
pleonastica.
Ed altrettanto inconferente, ai fini del decidere, è il
richiamo contenuto nel ricorso alle argomentazioni di cui alla sentenza
n. 177 del 1988 – svolte a sostegno del rigetto dei dubbi di
costituzionalità sollevati dalle Regioni allora ricorrenti (a causa del
contenuto di dettaglio delle norme statali impugnate, prive di
qualsivoglia funzione di coordinamento) nei confronti della sanatoria
prevista e disciplinata dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 22 dicembre
1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di
farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28
febbraio 1981, n. 34) – che risultano incentrate sulla affermazione
della natura eccezionale e provvisoria della deroga statale al principio
generale dell’assegnazione della titolarità di farmacie in base a un
concorso, per cui i profili normativi lesivi delle competenze
concorrenti regionali (o provinciali) trovavano giustificazione nella
sussistenza dell’interesse nazionale, inteso quale fondamento di
legittimazione del potere normativo statale esercitato. Infatti (come
espressamente sottolineato nella sopra richiamata sentenza n. 87 del
2006) «nell’assetto costituzionale delineato dalla riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione deve escludersi che l’interesse
nazionale possa legittimare uno spostamento del regime delle competenze
normative regolato dal nuovo articolo 117 della Costituzione».
4.1.— Nemmeno risulta configurabile l’ulteriore
sollevato profilo di incostituzionalità, riferito alla asserita
violazione del principio stabilito nell’ultimo comma dell’art. 97 Cost.
Anche a prescindere dalla (pur dirimente) considerazione
che tale principio appare quantomeno eccentrico rispetto al fenomeno
della assegnazione di farmacie (che, comunque lo si voglia qualificare,
non costituisce conferimento di impiego nella pubblica amministrazione,
giacché le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro
disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria,
restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli:
sentenza n. 68 del 1961), quello che non è condivisibile è l’assunto
(che appare evidentemente sotteso, nella prospettazione, alla evocazione
del citato parametro) di una non spiegata coincidenza quanto a
presupposti e ad ámbiti di applicazione, del principio fondamentale di
cui all’art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, dettato
con riferimento alla materia in esame dal legislatore ordinario statale,
con quello imposto (anch’esso peraltro «salvo i casi stabiliti dalla
legge», e non in termini di inderogabile necessità) dalla norma
costituzionale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. La stessa giurisprudenza di questa Corte non esclude la
facoltà di introdurre deroghe al pubblico concorso (anche al fine di
consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate
nella pubblica amministrazione), seppure con il limite che detta
facoltà può essere considerata legittimamente utilizzata solo quando le
deroghe siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento
dell’amministrazione e quando ricorrano peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (da ultimo,
sentenze n. 299 del 2011 e n. 30 del 2012).
Orbene – escluso che nella specie si possa configurare
una deroga permanente al principio concorsuale (come tale sanzionata
nella sentenza n. 448 del 2006) – la norma regionale impugnata si
caratterizza (per stessa denominazione dell’atto legislativo, recante
«Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi
farmaceutiche») per la eccezionalità e la precisa delimitazione
temporale dell’intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei
soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza
nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o
stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche
protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta
del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto
fondamentale dei cittadini alla salute.
4.2.— D’altra parte, non può non assumere particolare
significato che il beneficio medesimo non è riconosciuto dal legislatore
calabrese indiscriminatamente a tutti i gestori provvisori di sedi
farmaceutiche, ma solo a quelli che (per un congruo lasso di tempo)
hanno gestito in via provvisoria la sede farmaceutica, loro attribuita
ai sensi della legislazione vigente in materia (art. 1, comma 1); e che
le sedi farmaceutiche in questione sono quelle «attribuite in gestione
provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso
regionale bandito nell’anno 1997» (art. 1, comma 3). Sicché, anche sotto
tale profilo, la normativa censurata appare compatibile con il generale
principio di concorsualità, come espressione del più generale principio
di imparzialità della pubblica amministrazione, poiché i soggetti
assegnatari vengono scelti non già in maniera arbitraria, trattandosi
comunque di farmacisti risultati idonei all’esito di precedente prova
concorsuale regolarmente sostenuta, e tuttavia non collocati utilmente
in graduatoria per l’assegnazione di sedi vacanti e successivamente
beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Calabria 10
agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni
di sedi farmaceutiche), proposta – in riferimento agli articoli 97,
ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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