venerdì 7 settembre 2012

Vendita all’ingrosso di medicinali, doppia autorizzazione per il farmacista

Cgue: no responsabilità penale per il farmacista privo di doppia autorizzazione

Il farmacista autorizzato dalla legislazione nazionale a esercitare anche un’attività di grossista, per la distribuzione all’ingrosso di medicinali, deve essere in possesso di una specifica autorizzazione, alla luce di quanto sancito dal l’articolo 77 paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Lo afferma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 28 giugno 2012.
Nel caso di specie, alcuni farmacisti erano stati denunziati all’autorità giudiziaria per aver svolto attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge italiana.
La Procura presso il Tribunale di Palermo, aveva allora avviato un procedimento penale nei loro confronti.
Il giudice del rinvio ha sottolineato l’obbligatorietà dell’apposita autorizzazione, richiamando a sostegno della sua decisione l’articolo 77 sopra citato.
Tuttavia, la Corte ha affermato che la previsione di una doppia autorizzazione per il farmacista che vende anche all’ingrosso medicinali “non può, di per sé e indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, creare o aggravare la responsabilità penale di un farmacista che ha esercitato l’attività di distribuzione all’ingrosso senza munirsi dell’autorizzazione ad essa correlata”.
Occorre ricordare, infatti, come ha fatto la Commissione, che, benché i giudici nazionali siano tenuti ad interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e della finalità di una direttiva al fine di conseguire il risultato da quest’ultima previsto, tale obbligo di interpretazione conforme è soggetto ad alcuni limiti in materia penale.
Tra questi, i principi generali del diritto, che fanno parte integrante del diritto dell’Unione, e in particolare, in quelli di certezza del diritto e di irretroattività.
Infatti “una direttiva, non può avere pertanto come effetto, di per sé e prescindendo da una legge interna di uno Stato membro, di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni”.
Inoltre, “il farmacista che sia autorizzato, in forza della legislazione nazionale, a esercitare anche un’attività di grossista di medicinali deve soddisfare tutti i requisiti imposti ai richiedenti e ai titolari dell’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali in forza degli articoli 79-82 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120”.