Cgue: no responsabilità penale per il farmacista privo di doppia autorizzazione
Il farmacista autorizzato dalla
legislazione nazionale a esercitare anche un’attività di grossista, per
la distribuzione all’ingrosso di medicinali, deve essere in possesso di una specifica autorizzazione,
alla luce di quanto sancito dal l’articolo 77 paragrafo 2, della
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Lo afferma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 28 giugno 2012.
Nel caso di specie, alcuni farmacisti
erano stati denunziati all’autorità giudiziaria per aver svolto attività
di distribuzione all’ingrosso di medicinali in assenza
dell’autorizzazione prescritta dalla legge italiana.
La Procura presso il Tribunale di Palermo, aveva allora avviato un procedimento penale nei loro confronti.
Il giudice del rinvio ha sottolineato
l’obbligatorietà dell’apposita autorizzazione, richiamando a sostegno
della sua decisione l’articolo 77 sopra citato.
Tuttavia, la Corte ha affermato che la
previsione di una doppia autorizzazione per il farmacista che vende
anche all’ingrosso medicinali “non può, di per sé e
indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, creare o
aggravare la responsabilità penale di un farmacista che ha esercitato
l’attività di distribuzione all’ingrosso senza munirsi
dell’autorizzazione ad essa correlata”.
Occorre ricordare, infatti, come ha
fatto la Commissione, che, benché i giudici nazionali siano tenuti ad
interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del
testo e della finalità di una direttiva al fine di conseguire il
risultato da quest’ultima previsto, tale obbligo di interpretazione
conforme è soggetto ad alcuni limiti in materia penale.
Tra questi, i principi generali del diritto, che fanno parte integrante del diritto dell’Unione, e in particolare, in quelli di certezza del diritto e di irretroattività.
Infatti “una direttiva, non può
avere pertanto come effetto, di per sé e prescindendo da una legge
interna di uno Stato membro, di determinare o aggravare la
responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue
disposizioni”.
Inoltre, “il farmacista che sia
autorizzato, in forza della legislazione nazionale, a esercitare anche
un’attività di grossista di medicinali deve soddisfare tutti i requisiti
imposti ai richiedenti e ai titolari dell’autorizzazione di
distribuzione all’ingrosso di medicinali in forza degli articoli 79-82
della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120”.