lunedì 10 settembre 2012

Scadenza di validità della patente di guida prorogata sino alla data del compleanno: è corretta?



Ultimamente alcune le norme che riguardano la circolazione stradale sembrano siano andate a “farsi friggere”.
Mi riferisco in particolare alla scadenza della validità della patente di guida, norma contenuta nell’art. 126 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  modificato,  in adeguamento alla Direttiva 2006/126/CE,  dal  DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 e per il quale il Ministero dell’Interno  aveva  emanato la Circolare  19 maggio 2011 - prot. 300/A/4692/11/109/16 .

Mi chiedo, infatti, come possa una Circolare (n. 7/12 del 20 luglio 2012 -protocollo n. DFP 29981), emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, stabilire che la scadenza di validità della patente di guida sia prorogata sino alla data del compleanno del titolare (sebbene sia soltanto per alcune patenti e in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo), giusto il disposto dell’articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012.

Si tratta, a mio modesto avviso, di un semplice conflitto di competenze tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, che ha emanato la  Circolare n. 7 del 20 luglio 2012   e  il Ministero dei Trasporti  che aveva già emanato la Circolare n. 6193 del 5 marzo 2012 , conclusosi a quanto pare, con una apparente  tacita forzatura della norma (e non credo di aver scoperto l’acqua calda), in quanto:

1.       L’articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012 non fa alcun cenno né alle patente di guida ne tanto meno alla normativa comunitaria  di riferimento, ne tantomeno all’art. 126 del C.d.S.;
2.       In Europa,  la Direttiva 2006/126/CE, modificata dalla Direttiva 2009/113/CE e dalla Direttiva 2011/94/UE,  stabilisce norme comuni concernenti la patente di guida che prevedono che:

  •  “A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni;
  • “Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni”;
  • ·         “A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni”;
  • “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni”;
  • “Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 19 gennaio 2013”;
  •  “Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale”;
  •  Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri”;
  • “Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”.

3.       La Direzione Generale Motorizzazione ha rappresentato all’Ufficio Legislativo del Ministero dei Trasporti perplessità in merito all’applicabilità dell’articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012  alle patenti di guida, peraltro condivisa dalla stessa , con nota prot. n. 8408 del 29 febbraio 2012, atteso che il documento “patente di guida” è soggetto ad una normativa di carattere speciale (quale è il Codice della Strada), nonché conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie armonizzate (direttive patenti) e con  circolare n.  6193 del 5 marzo 2012  ha stabilito che la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all’articolo 126 del Codice della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 del DL n. 5/2012.

Tuttavia la Direzione Generale Motorizzazione, con  Circolare Prot. N. 23907 del 07/09/2012, ha abrogato la precedente  Sua Circolare n. 6193 del 5 marzo 2012  e ha riproposto, come minestra riscaldata (forse per evitare ulteriori conflitti tra i rispettivi Ministeri), la circolare n. 7/12 del 20 luglio 2012 (prot. n. DFP 29981), del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, limitandosi soltanto ad aggiungere, che:
  • “In occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, Al, A2 (non menzionata dalla circolare si ritiene per mero errore materiale), A, BI, B e BE che hanno "scadenza ordinaria", la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, giusta il disposta dell'articolo 7, commi l e 2, del DL 5/2012”
  • “Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria Cl, CIE, C, CE, DI, DIE, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, C.d.S”
  • “Al riguardo si fa presente che il Centro Elaborazione Dati di questa Direzione Generale sta predisponendo adeguate procedure informatiche, che entreranno in linea a far data dal 17 settembre p.v.".

A che c’era, la Direzione Generale Motorizzazione poteva dirci anche che fine faranno le patenti rilasciate o rinnovate dal  10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del DL n. 5/2012) al 16 settembre 2012.
Infine, indipendentemente dalle considerazioni suesposte, ci si chiede,  se il Codice della Strada sia ancora di competenza “esclusiva” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno.
Vorrei concludere  rammentando quanto riportato nella suddetta Direttiva 2006/126/CE del 20 Dicembre 2006:
“La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea  di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa”.
               
Palermo, 09/09/2012

Ispettore di Polizia Municipale Mario Serio

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