Ultimamente alcune le norme che
riguardano la circolazione stradale sembrano siano andate a “farsi friggere”.
Mi riferisco in particolare alla
scadenza della validità della patente di guida, norma contenuta nell’art. 126
del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato,
in adeguamento alla Direttiva 2006/126/CE, dal DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 e per il quale il Ministero dell’Interno aveva emanato la Circolare 19 maggio 2011 - prot. 300/A/4692/11/109/16 .
Mi chiedo, infatti, come possa una
Circolare (n. 7/12 del 20 luglio 2012 -protocollo n. DFP 29981), emanata dal
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, stabilire che la
scadenza di validità della patente di guida sia prorogata sino alla data del
compleanno del titolare (sebbene sia soltanto per alcune patenti e in occasione
solo del primo rilascio o del primo rinnovo), giusto il disposto dell’articolo
7, commi 1 e 2, del DL 5/2012.
Si tratta, a mio modesto avviso, di un
semplice conflitto di competenze tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione, che ha emanato la Circolare n. 7 del 20
luglio 2012 e il Ministero dei Trasporti che aveva già
emanato la Circolare n. 6193 del 5 marzo 2012 ,
conclusosi a quanto pare, con una apparente tacita forzatura della norma (e non credo di
aver scoperto l’acqua calda), in quanto:
1. L’articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012 non fa
alcun cenno né alle patente di guida ne tanto meno alla normativa comunitaria di riferimento, ne tantomeno all’art. 126 del
C.d.S.;
2. In
Europa, la Direttiva 2006/126/CE, modificata dalla Direttiva
2009/113/CE e dalla Direttiva 2011/94/UE, stabilisce norme comuni concernenti la
patente di guida che prevedono che:
- “A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni;
- “Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni”;
- · “A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni”;
- “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni”;
- “Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 19 gennaio 2013”;
- “Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale”;
- “Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri”;
- “Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”.
3. La Direzione Generale Motorizzazione ha rappresentato all’Ufficio
Legislativo del Ministero dei Trasporti perplessità in merito all’applicabilità
dell’articolo 7, commi 1 e 2, del DL 5/2012 alle patenti di guida, peraltro condivisa
dalla stessa , con nota prot. n. 8408 del 29 febbraio 2012, atteso che il documento “patente di guida”
è soggetto ad una normativa di carattere speciale (quale è il Codice della
Strada), nonché conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie
armonizzate (direttive patenti) e con circolare n. 6193 del 5 marzo 2012 ha stabilito che la scadenza di validità della
patente di guida resta disciplinata in conformità all’articolo 126 del Codice
della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 7 del DL n. 5/2012.
Tuttavia la Direzione Generale Motorizzazione, con Circolare Prot. N. 23907 del 07/09/2012, ha
abrogato la precedente Sua Circolare n.
6193 del 5 marzo 2012 e ha riproposto,
come minestra riscaldata (forse per evitare ulteriori conflitti tra i rispettivi
Ministeri), la circolare n. 7/12 del 20 luglio 2012 (prot. n. DFP 29981), del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, limitandosi
soltanto ad aggiungere, che:
- “In occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, Al, A2 (non menzionata dalla circolare si ritiene per mero errore materiale), A, BI, B e BE che hanno "scadenza ordinaria", la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, giusta il disposta dell'articolo 7, commi l e 2, del DL 5/2012”
- “Restano invece escluse dall'ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria Cl, CIE, C, CE, DI, DIE, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, C.d.S”
- “Al riguardo si fa presente che il Centro Elaborazione Dati di questa Direzione Generale sta predisponendo adeguate procedure informatiche, che entreranno in linea a far data dal 17 settembre p.v.".
A che c’era,
la Direzione Generale Motorizzazione poteva dirci anche che fine faranno le
patenti rilasciate o rinnovate dal 10
febbraio 2012 (data di entrata in vigore del DL n. 5/2012) al 16 settembre
2012.
Infine, indipendentemente
dalle considerazioni suesposte, ci si chiede, se il Codice della Strada sia ancora di competenza
“esclusiva” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero
dell’Interno.
Vorrei concludere rammentando quanto riportato nella suddetta Direttiva 2006/126/CE del 20 Dicembre 2006:
“La facoltà d'imporre le
disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla
direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la
circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà
adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le
amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione
di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa”.
Palermo, 09/09/2012
Ispettore di Polizia
Municipale Mario Serio
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Vedi post precedenti:
- Scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento;
- Quesito dei lettori: la patente di guida su tessera puo' essere usata come documento d'identità ?- Modelli di Patente vecchie e nuove-
- Circolare Prot. N. 23907 del 07/09/2012 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
- Patente valida fino al compleanno e ultime "novità"in materia di C.d.S.;
- Circolare Prot. N. 23907 del 07/09/2012 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
- Patente valida fino al compleanno e ultime "novità"in materia di C.d.S.;
- Art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d’identità e di riconoscimento – scadenza di validità della patente di guida