Mi è stato chiesto se la nuova patente di guida su tessera (per intenderci quella europea plastificata rilasciata dalla Motorizzazione -vedi sotto modelli di patente- ), puo' essere usata come documento d'identita'.
Visto che l' argomento è di interesse collettivo e che molto spesso capita di trovare risposte fuorvianti, anche sulla rete come per es. in questo link, cerchero' di affrontare l'argomento in questo blog sperando di farlo nel miglior modo possibile.
Si. La patente di guida è idonea a consentire l'identificazione personale anche dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7 ottobre 1999, ma attenzione non è valida come documento per l'espatrio.
Visto che l' argomento è di interesse collettivo e che molto spesso capita di trovare risposte fuorvianti, anche sulla rete come per es. in questo link, cerchero' di affrontare l'argomento in questo blog sperando di farlo nel miglior modo possibile.
Si. La patente di guida è idonea a consentire l'identificazione personale anche dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7 ottobre 1999, ma attenzione non è valida come documento per l'espatrio.
Se dovete andare all'estero, nei paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno stipulato con l’Italia appositi accordi, è necessaria la Carta d'Identità mentre per gli altri paesi è necessario il Passaporto (dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza).
Riprendendo il discorso di prima, il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) all'art. 35 così recita:
Riprendendo il discorso di prima, il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) all'art. 35 così recita:
"1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino o l’abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti di identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente."
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino o l’abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti di identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente."
Ed inoltre, il nuovo modello di patente di guida è rispondente alle caratteristiche
richieste dall'art.292 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato
con R.D. 635/40, ai fini dell'equipollenza alla carta d'identità ai fini
del riconoscimento, così come asserito in diverse circolari Ministeriali.
"Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo
chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento
di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida,
ha espresso parere negativo sull'abrogazione dell'art. 292 del R.D. n.
635/40 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida
a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne
sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del
cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che
il provvedimento perseguiva".
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Circolare del Ministero dei Trasporti e della NavigazioneDipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Segreteria tecnica. in data 3 aprile 2000, n. A12/2000/MOT.
Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. n. M/2413/8 del 14 marzo u.s. con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione generale per l'amministrazione generale o per gli affari del personale - Ufficio studi ha reso il proprio parere favorevole in ordine alla validità della patente di guida, anche nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7 ottobre 1999) ai fini della identificazione dei relativi titolari.
Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito internet di pertinenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si segnala, in ogni caso, la necessità che gli uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente presso l'utenza e le Amministrazioni locali interessate.
Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito internet di pertinenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si segnala, in ogni caso, la necessità che gli uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente presso l'utenza e le Amministrazioni locali interessate.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO F.to Dr.ssa Annamaria Fabretti Longo
Allegato alla circolare n. A12/2000/MOT del 3 aprile 2000.
Nota del Ministero dell'Interno
Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi in data 14 marzo 2000, prot. n. M/2413/8 avente per oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
Con la nota sopradistinta, questo Comune ha chiesto il parere di questo ufficio in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l'identifi-cazione personale anche dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7 ottobre 1999.Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi in data 14 marzo 2000, prot. n. M/2413/8 avente per oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini. Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, ne è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contraddistingue i requisiti prescritti dall’art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso parere negativo sull'abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa. La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
Inoltre, il D.M. 7 ottobre 1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati.
D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7 maggio 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997).
IL DIRETTORE GENERALE F.to Catalani
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Nota del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/35762/109/16 in data 13.12.2004 sull’equipollenza della patente di guida alla carta di identità quale documento di riconoscimento
Si fa riferimento alla nota del 5 novembre 2004 dell’ufficio Servizi Demografici, concernente la validità della patente di guida come documento equipollente alla carta d’identità.
Nel merito, le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno definito “documento d’identità” la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
L’art. 35 del citato D.P.R., al comma 2, definisce documenti equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Si fa riferimento alla nota del 5 novembre 2004 dell’ufficio Servizi Demografici, concernente la validità della patente di guida come documento equipollente alla carta d’identità.
Nel merito, le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno definito “documento d’identità” la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
L’art. 35 del citato D.P.R., al comma 2, definisce documenti equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO F.to Mazzilli.
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Circolare n.41 del 18 maggio 1998 prot.n. M/2413/8- Validità della
patente di guida ai fini dell'identificazione personale - emanata da
Ministero dell'Interno - Direzione generale per l'amministrazione
generale e per gli affari del personale
Circ. Min. interno 18 maggio 1998, n. 41 - Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
Da parte di alcune pubbliche amministrazioni è stato formulato quesito in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l'identificazione personale anche dopo le modifiche sopravvenute in ordine alla competenza al rilascio.
Questa Direzione Generale ritiene persistente tale idoneità.
Il parere espresso si fonda sul dettato della norma dell'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), che attribuisce carattere di documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato (nella specie, dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C. dipendente dal Ministero dei Trasporti e della navigazione).
La formulazione del parere trova fondamento, altresì, nella circostanza che il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, espresse parere negativo sulla abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635 del 1940 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti, il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.
Peraltro, il Comitato antiriciclaggio istituito presso il Ministero del tesoro - interessato al problema sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 2 del decreto legge n. 143 del 1991 che prescrive l'obbligo di identificazione di chiunque compia operazioni comportanti trasmissioni o movimentazioni di mezzi di pagamento superiori a lire venti milioni presso gli uffici della pubblica amministrazione, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare e gli altri enti ed imprese ivi indicati - ha concordato sulla idoneità della patente di guida a consentire la identificazione personale.
Anche il Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha condiviso l'orientamento di questa Amministrazione.
Tutto ciò premesso, le SS.LL. sono pregate di voler notiziare di quanto sopra esposto gli enti e gli organismi interessati.
Circ. Min. interno 18 maggio 1998, n. 41 - Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
Da parte di alcune pubbliche amministrazioni è stato formulato quesito in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l'identificazione personale anche dopo le modifiche sopravvenute in ordine alla competenza al rilascio.
Questa Direzione Generale ritiene persistente tale idoneità.
Il parere espresso si fonda sul dettato della norma dell'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), che attribuisce carattere di documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato (nella specie, dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C. dipendente dal Ministero dei Trasporti e della navigazione).
La formulazione del parere trova fondamento, altresì, nella circostanza che il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, espresse parere negativo sulla abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635 del 1940 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti, il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.
Peraltro, il Comitato antiriciclaggio istituito presso il Ministero del tesoro - interessato al problema sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 2 del decreto legge n. 143 del 1991 che prescrive l'obbligo di identificazione di chiunque compia operazioni comportanti trasmissioni o movimentazioni di mezzi di pagamento superiori a lire venti milioni presso gli uffici della pubblica amministrazione, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare e gli altri enti ed imprese ivi indicati - ha concordato sulla idoneità della patente di guida a consentire la identificazione personale.
Anche il Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha condiviso l'orientamento di questa Amministrazione.
Tutto ciò premesso, le SS.LL. sono pregate di voler notiziare di quanto sopra esposto gli enti e gli organismi interessati.
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Modelli di patente validi ma non più rilasciati
- MODELLO 1 - MC. 703 DAL 1954
- MC 701. Dal 1959 al 1974. Stampata su un supporto cartaceo-telato, di forma a "libretto" con sei pagine: la prima contiene il frontespizio, la seconda i dati del conducente e la foto, la terza la categoria della patente, la quarta i cambiamenti di residenza, la quinta gli spazi per le marche da bollo e la sesta i provvedimenti sulla patente. Rilasciato dal Prefetto, prevedeva sei tipi di patente e le diciture relative al conducente erano prevalentemente scritte a mano. Il documento è tuttora in circolazione, mantiene la sua validità e non necessita di essere sostituito.
- MC 701/MEC. Dal 1974 al 1989. Modello nato a seguito della abolizione delle Patenti a uso pubblico o privato. Ne esistono tre versioni differenti e quasi tutti sono stati redatti con stampanti meccanizzate. Il supporto rimane sempre quello cartaceo-telato ed è composta sempre da sei pagine la cui disposizione rimane la stessa rispetto al modello precedente. Documento rilasciato dal Prefetto e tuttora valido.
- MC 701/N. Dal 1989 al 1990. Abolita la patente di categoria F. Rispetta la conformazione prevista dalle direttive comunitarie. Rimane comunque molto simile alle precedenti, sempre stampata su supporto cartaceo-telato. Sulla prima pagina compaiono la traduzione del termine "patente di guida" in tutte le lingue della comunità europea.
- MC 701/C. Dal 1990 al 1995. In sostanza identico al precedente, sempre stampato su supporto cartaceo-telato rosa, con la differenza dal modello MC 701/N di avere la pagina 5 invertita con la pagina 6. sulla prima pagina scompare la dicitura del ministero, rimane solo la scritta "Repubblica italiana".
- MC 701/D. dal giugno 1995 al settembre 1995. Prima patente italiana prodotta con carta filigranata e contenente alcuni requisiti di sicurezza. Ultima patente rilasciata dal Prefetto.
- MC 701/E. Dall'ottobre 1995 al giugno 1996. Rispetto al modello precedente sono stati aggiunti altri requisiti di sicurezza. È la prima patente ad avere sulla prima pagina la stampa del circolo di stelle simbolo della comunità europea. Modello rilasciato dalla motorizzazione civile.
- MC 701/F. Dal luglio 1996 al giugno 1997. Patente nata a seguito della nuova disciplina sulle patenti della comunità europea.
- MC 701/F. Dal luglio 1996 all'ottobre 1999. Patente identica all'altra con l'unica differenza nell'impaginazione delle ultime due pagine.
- MC 720 F. Dall'ottobre 1999 all'ottobre 2000. Di formato tessera tipo carta di credito, modello adottato da tutti i paesi membri della comunità europea. Ha 2 pagine, sulla prima contiene il simbolo dello stato e il simbolo della comunità europea. Sempre sulla prima pagina sono impressi la foto, i dati del titolare, il numero, il periodo di validità e la categoria della patente. Sulla seconda pagina è specificata la categoria per cui e valida la patente, è presente lo spazio per eventuali cambi di residenza. In basso a sinistra della seconda pagina sono inseriti le cifre del cosiddetto "codice armonizzato" (identico per tutta l'Europa), la cui lettura consente di avere precise informazioni. In questo modello di patente le date di validità della patente venivano riportate a mano sullo spazio apposito (spazio 4a e spazio 4b). Il documento era rilasciato dalla motorizzazione civile ed è valido.
Modello rilasciato attualmente
- MC 720 F. Dall'ottobre 2000. Praticamente identico al modello precedente, di cui mantiene il nome. L'unica differenza sta nella zona non plastificata che viene ridotta allo spazio per la firma del titolare. È rilasciata dalla motorizzazione civile.
AGGIORNAMENTO DEL 26/04/2015
Ribadito
nuovamente dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica
Sicurezza con propria circolare 300/ A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013
ad oggetto "Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice
della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio
2013. Prime disposizioni operative" che la patente di guida è
documento valido ai fini del riconoscimento laddove precisa "...., si
precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a
mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale", come peraltro gia' disposto dall'art. 35 del dpr n. 445/2000.Inoltre, la Polizia di Stato ad un quesito in merito rispose: Domanda n.2081: Vorrei sapere se la nuova patente formato card può essere considerata un documento di identità.
Risposta: La patente di guida, anche nel nuovo formato card, è considerata un valido documento di identificazione a tutti gli effetti. L'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, rubricato "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", prevede che l'identità personale possa essere dimostrata con ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e, tra questi, è menzionata esplicitamente la patente di guida" (fonte: http://www.poliziadistato.it/faq/view/20751/) il citato art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
Risposta: La patente di guida, anche nel nuovo formato card, è considerata un valido documento di identificazione a tutti gli effetti. L'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, rubricato "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", prevede che l'identità personale possa essere dimostrata con ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e, tra questi, è menzionata esplicitamente la patente di guida" (fonte: http://www.poliziadistato.it/faq/view/20751/) il citato art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
art 35 dpr 445/2000