Il sogno potrebbe diventare realtà?
Queste le ultime novità della mini riforma che la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato ieri:
ART.
4.
(Pagamento delle sanzioni).
(Pagamento delle sanzioni).
1. All'articolo 202 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 20
per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione
o dalla notificazione»;
b) al
comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico»;
2) al secondo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico»;
c) dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. Qualora l'agente
accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a
quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente Accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1.
L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al
trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
d) al
comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole:
«al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 1»;
2) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea
apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante
strumenti di pagamento elettronico».
2. Il Ministro dell'interno, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni
con banche, Poste Italiane S.p.A. e
con intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di
pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del
presente articolo. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite
posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati
all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione
a carico di questi ultimi.
Mario Serio