Assessorato delle attività produttive.DECRETO 31 luglio 2012. Modifica dell’allegato al decreto 12 giugno 2003, concernente nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in
materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzioni
di oli minerali e carburanti;
Vista la legge regionale n. 97/92;
Visto il D.A. n. 1231 del 9 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 27
settembre 1997;
Visto il D.A. n. 751 del 29 settembre 2000, con il quale
è stato prorogato il D.A. n. 1231 del 9 settembre 1997;
Visto il D.A. n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio
2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione
e ristrutturazione della rete di distribuzione
dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato
sino all’approvazione della legge di settore, ed in particolare
l’art. 9 del testo allegato allo stesso;
Vista la direttiva CEE del 12 dicembre 2006, laddove si
prescrive che ogni limitazione alla libera circolazione ed
installazione delle attività economiche deve trovare
espresso riferimento a ragione di ordine pubblico, pubblica
sicurezza, sanità pubblica o tutela dell’ambiente;
Vista la legge n. 133 del 6 agosto 2008, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il D.A. n. 556 del 26 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5
dicembre 2008 con il quale è stato disposto che le norme
regionali contenenti vincoli e restrizioni all’accesso e
all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti,
caducate con l’art. 83 bis della legge n. 33/2008 non sono
applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima;
Visti i principi e le norme europee in tema di liberalizzazione
e semplificazione degli oneri in tema di attività
produttive richiamati, da ultimo, agli artt. 1 e 17 del D.L.
n. 1/12, convertito in legge n. 27/12;
Vista da ultimo la nota prot. n. 28270 del 30 marzo
2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
con la quale si invita a rimuovere “tutte le barriere normative
che ostacolano uno sviluppo del settore della
distribuzione in Sicilia”;
Ritenuto quindi che, nelle more della definizione ed
approvazione del nuovo disegno di legge di iniziativa
governativa elaborato sulla scorta sia del mutato quadro
normativo nazionale sia delle indicazioni fornite dalla predetta
autorità garante, già all’esame dell’Assemblea regionale
siciliana, occorre adottare ogni atto più opportuno
nel senso sopraindicato;
Considerato che la normativa regionale, eventualmente
in contrasto con la disciplina europea immediatamente
esecutiva, possa ritenersi disapplicabile quanto meno
nelle more dell’adozione della riforma di settore in corso
di definizione;
Ritenuto di dover favorire l’ammodernamento della
rete distributiva dei carburanti e lo sviluppo economico in
armonia con la citata normativa nazionale;
Considerato necessario rivedere la normativa di settore,
con particolare riguardo alla trasferibilità degli
impianti ed ai relativi titoli di trasferimento, adeguandola
agli orientamenti nazionali;
Ritenuto nelle more della riforma della disciplina del
settore della distribuzione carburanti, di dover provvedere
in merito;
Decreta:
Art. 1
L’art. 9 comma 1 dell’allegato al D.A. n. 45 del 12 giugno
2003 “piano di razionalizzazione e ristrutturazione
della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione
per la Sicilia” è così sostituito: “art. 9 – il trasferimento
della concessione potrà essere autorizzato solo in caso di
trasferimento della proprietà, ovvero di cessione o di affitto
di azienda o di ramo d’azienda del relativo impianto,
solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti previsti
dalle norme vigenti”.
Art. 2
Il trasferimento della concessione di cui al precedentente
art. 1 potrà essere autorizzato anche nei casi di
impianti di distribuzione di carburanti da realizzare.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 luglio 2012.
VENTURI