Uno dei compiti che mi sono prefisso quando ho iniziato a scrivere in questo blog, oltre a quello di fornire il mio modestissimo contributo agli operatori di Polizia Locale e a tutti coloro che si occupano di commercio, è quello di trattare anche argomenti per cosi' dire "poco conosciuti" alla maggioranza degli utenti, anche perchè il sottoscritto è svincolato da qualsiasi formalismo dettato da case editrici, agenzie pubblicitarie o altro.
E' per questo che oggi mi accingo a parlare del modello per l'installazione della segnaletica ed anche su suggerimento dell'amico Mario Modica (Comandante e Commissario Aggiunto della Polizia Locale di Mandello del Lario).
Scusate la mia presunzione, ma sono convinto che la maggior degli addetti ai lavori non ne conoscono nemmeno l'esistenza (e non certo per loro colpa).
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Modello per l'installazione della segnaletica
Come è noto, infatti (e come ricordato in più di un'occasione con pareri resi dal MIT), il termine di sessanta giorni per opporre ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica previsto dall’art. 37 comma 3 del codice, decorre non tanto dalla data di pubblicazione dell’ordinanza istitutiva quanto dall’esposizione della segnaletica che rende operativa l’ordinanza.
Pertanto, si rende necessario stabilire l'esatto periodo temporale dell' installazione o apposizione della segnaletica.
Per tale scopo, è stato predisposto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,con nota prot. 1026 del 17 luglio 2006, un modello di verbale per installazione della segnaletica.
Una considerazione finale però è d'obbligo: "Ma se il Ministero
ritiene che sia fondamentale stabilire l'esatto momento
dell'installazione della segnaletica per poter stabilire il termine per
produrre il ricorso perchè non estendere il famoso "modello" a tutto il resto della Penisola piuttosto che solo a pochi eletti?"
Si allega:
- Verbale per l'installazione della segnaletica;
- Prot. n. 1026 del 17 luglio 2006;
- Nota MIT Prot. 62795 del 3 luglio 2007;
- Nota MIT Prot. 381 del 28 GENNAIO 2012;
Mario Serio
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Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII
Prot. 62795 del 3 luglio 2007Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII
Oggetto: Vs. quesito dell'8 maggio 2007.
Con riferimento al quesito in oggetto si puntualizza quanto segue.
In diritto
L' Art. 5 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada ( Regolamentazione della circolazione in generale) prevede che:
1.Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per I'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2.In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3.I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
L'art. 6 del D.lgs. 495/1992 - Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della strada( Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei Lavori pubblici.Sostituzione in caso di inadempienza ).
1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice, è esercitato,dal Ministro dei Lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata. L'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del Codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.
2. Il ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.
omissis.........
4.L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.
Omissis:
Nel quadro delle attuali competenze il riferimento è da intendersi al Ministro o Ministero dei Trasporti.
Nel merito.
In virtù delle disposizioni normative suesposte, pertanto, appare evidente come il Ministero dei Trasporti possa impartire agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di Codice della strada. Tali provvedimenti hanno la medesima efficacia e sono vincolanti per gli enti proprietari delle strade, al pari dei Decreto Ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 37, comma 3, del medesimo Codice, come atti finali di un iter endoprocedimentale che ha inizio con la presentazione di un ricorso gerarchico da parte di un soggetto interessato.
Cosa peraltro implicitamente confermata dall'art. 45, c. 1, del Codice della Strada.
Tra l'altro il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada non si esaurisce con la prerogativa di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale, ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate, in caso di grave pericolo per la sicurezza.
La sola differenza sostanziale tra le due procedure contemplate consiste nei soggetti che possono proporle, e nell'ambito oggettivo temporale che caratterizza una delle due.
Difatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 sopra citato, e dall'art. 74 del connesso Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, " il ricorso contro i provvedimenti relativi alla segnaletica è proposto entro 60 giorni da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto ", quindi appare chiaro come ai fini della possibile ricezione e ammissibilità del ricorso in questione, la norma richiamata richieda una potenziale violazione di un interesse legittimo da parte di un soggetto, e che tale procedura tutelare sia esperita entro 60 giorni.
In proposito questo Ufficio ha sempre inteso che il termine dei 60 giorni decorra dal momento in cui il soggetto interessato è posto nelle condizioni di poter conoscere del provvedimento o dell'ordinanza, attraverso l'esposizione della segnaletica che rende operativo il provvedimento o l'ordinanza, dispiegando i suoi effetti.
L'eventuale provvedimento di accoglimento del ricorso una volta notificato all'Ente proprietario della strada, vincola quest'ultimo ad attenersi alle disposizioni imperative impartite nel medesimo provvedimento, e diventa titolo per il ricorrente per poter agire - ove ricorrano le condizioni - civilmente e penalmente nei confronti dell'Ente inadempiente.
Diversamente, nella procedura contemplata all'art. 5 già citato, il Ministero interviene – qualora sia accertata l'inosservanza da parte dell'ente proprietario della strada delle disposizioni del Codice della strada e del suo Regolamento - a seguito di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'art. 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro.
In conclusione, si ribadisce che i provvedimenti emanati dal Ministero ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada sono a tutti gli effetti vincolanti nei confronti degli Enti proprietari delle strade, i quali hanno l'obbligo di revocare, modificare ovvero integrare le Ordinanze istitutive di segnaletica stradale, secondo le disposizioni dettate da questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
( Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
( Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
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Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 381Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
28 gennaio 2011
Oggetto: Predisposizione delle Ordinanze
di regolamentazione della circolazione stradale.
In relazione ai contenuti dell'istanza in oggetto
e considerato che nel corso degli anni sono pervenute a questo Ministero
numerose segnalazioni ex art. 6 D.P.R. D. 495/92 inerenti la violazione di
disposizioni del codice della strada relative alla regolamentazione della
circolazione stradale, si rende necessario fornire, ai sensi degli artt. 5 e 35
del D.Lgs. n. 285/92. ad integrazione di quanto già previsto al punto 4.3. della
Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 n. 6688.
"Sulla corretta ed uniforme applicazione
delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per
l'installazione e la manutenzione disposto", ulteriori direttive per
la corretta applicazione dell'art. 5 comma 3 del Codice della strada in
occasione della predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della
circolazione.
Com'è noto il D.lgs. n. 285/1992 stabilisce le
facoltà e i limiti dell'ente proprietario della strada nel regolamentare la
circolazione stradale (artt. 6 e 7 c.d.s.). In particolare i provvedimenti per
la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari,
attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti
segnali (art. 5, comma 3, c.d.s.).
L'art. 5, comma 3, c.d.s. costituisce una
specifica e concreta applicazione del principio generale dell'attività
amministrativa sancito dall'art. 3 legge n. 241/90 in base al quale «Ogni
provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, salvo che nelle
ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato lo decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».
Ciò premesso, per regolamentare la circolazione
stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le
ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.)
in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso
causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste
dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato.
Con particolare riferimento all'indicazione dei
presupposti di fatto e alle risultanze dell'istruttoria, si è avuto modo di
accertare che gli enti proprietari delle strade spesso motivano le ordinanze
attraverso il generico richiamo alle «esigenze della circolazione»
oppure alle «caratteristiche delle strade». Tali indicazioni, anche
alla luce delle disposizioni normative richiamate, non integrano la motivazione
dell'ordinanza bensì costituiscono una mera riproposizione di quanto enunciato
nell'art. 6 Codice della Strada.
Analogamente, non è sufficiente richiamare sic
et simpliciter esigenze di «sicurezza» stradale o delle persone
ovvero esigenze di «fluidità della circolazione» in quanto si tratta
di principi ed obbiettivi previsti dall'art. 1 Codice della Strada cui ogni
ordinanza di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi.
Viceversa, l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso
l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario comprovi la
sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo)
attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino
indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del
provvedimento adottato.
In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione
della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o
eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di
istruttoria.
Le determinazioni giuridiche sopra elencate sono
condivise anche dalla giurisprudenza amministrativa, difatti, dalla lettura
della sentenza 8 gennaio 2011, n. 10, si evince come il Tar Brescia, investito
a pronunciarsi nel merito della legittimità di un ordinanza emanata ai sensi
dell'art. 7 del Codice della strada, ha motivato il proprio pronunciamento
adoperando le medesime argomentazioni di fatto e di diritto adottate
dall'Ufficio scrivente nella presente nota, ovviamente utilizzando modalità di
sintesi, di valutazione e di giudizio proprie di un Tribunale Amministrativo.
L'art 5 comma 3, c.d.s. stabilisce inoltre che le
ordinanze di regolamentazione della circolazione devono essere «rese note
al pubblico» mediante i prescritti segnali.
A tal riguardo, sempre al fine di provvedere ad
un'adeguata informazione agli utenti della strada, si ricorda che l'art. 32
della legge 69/2009 prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle Amministrazioni
e degli enti pubblici obbligati.
In particolare, si richiama l'attenzione sulla
necessità di fornire un'adeguata informazione agli utenti della strada.
Sul punto, si è avuto modo di accertare come
spesso l'ente proprietario della strada disattende quanto prescritto dall’art.
77, c. 7, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada
laddove prevede che sul retro dei segnali stradali di prescrizione, ad
eccezione di quelli, utilizzati nei cantieri stradali, debbano essere indicati
gli estremi dell'ordinanza di apposizione della segnaletica.
Come si è avuto modo di argomentare in precedenti
occasioni, le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la
collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento
connesso, anche in funzione dell'art. 37 del citato Codice che, al comma 3,
prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio
dal provvedimento ovvero dalla collocazione della segnaletica.
Pur non costituendo la eventuale mancata
apposizione degli estremi dell’ordinanza un presupposto idoneo a rendere la
prescrizione inefficace, si è dell'avviso che l'esatto adempimento della norma
sia un preciso dovere delle Amministrazioni proprietarie di strade, anche al
fine di evitare un inutile contenzioso, caso che si verifica con frequenza e
che costituisce un indubbio spreco di tempo e di risorse.
Un ulteriore aspetto di rilievo concerne
l'indicazione delle forme di tutela esperibili nei confronti dei provvedimenti
di regolamentazione della circolazione stradale.
Al riguardo, il già citato art. 3 della legge n.
241/90 al comma 4 stabilisce che in ogni provvedimento amministrativo debbano
essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Sul punto si richiama l' attenzione sulla
necessità di indicare nell'ordinanza di regolamentazione della circolazione
stradale l'elenco dei rimedi esperibili, giudiziali e/o amministrativi,
riportando il dies a quo dei termini di decadenza relativi a ciascun
procedimento, e quello relativo all'effettiva apposizione e/o visibilità della
segnaletica, anche in relazione al computo del termine utile per attivare la
procedura prevista dall'art. 37, comma 3, del Codice della strada.
Inoltre, anche se già previsto ex lege
dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/90 è d'uopo prevedere
la possibilità di presentare eventuali istanze di autotutela. Per sua natura si
ricorda che l'autotutela amministrativa può essere definita come quel complesso
di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti
potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese. In
questi casi la pubblica amministrazione interviene con i mezzi amministrativi a
sua disposizione (salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale), tutelando
autonomamente la propria sfera d'azione.
Il suo fondamento si rinviene pertanto nella
potestà generale che l'ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione
di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza.
Tenuto conto che la presente nota è stata redatta
da questa Amministrazione per la competenza richiamata all'art. 35 del D.Lgs.
285/92, si invitano gli Enti in indirizzo a recepirne i contenuti oggettivi e i
principi giuridici, nonché garantirne la massima diffusione provvedendo alla
sua diramazione a tutte le amministrazioni provinciali e comunali, fornendone
riscontro all’Ufficio scrivente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sergio DONDOLINI
Dott. Sergio DONDOLINI