ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO
9 agosto 2012
Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione
in tema di repressione delle frodi di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 44).
(12A09810) GU n. 218 del 18-9-2012
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle assicurazioni
private ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP
adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei
comportamenti dei soggetti vigilati;
Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto stesso, l'ISVAP predisponga un modello di relazione, che
ciascuna impresa e' tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in
ordine alle attivita' poste in essere per contrastare le frodi nel
settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini;
Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la
disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 13,
comma 7, cui e' stata data attuazione con il provvedimento n. 2827
del 25 agosto 2010 recante i parametri di significativita' per la
consultazione della banca dati sinistri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 30, comma
1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo
2012, n. 27.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore
generale, nonche' l'alta dirigenza che svolge compiti di
sovrintendenza gestionale;
b) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi
dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per
la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia;
d) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento
diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni
conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149
e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
e) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto
dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate
di proprieta' dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
f) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del
diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle
cose di proprieta' dei terzi trasportati;
g) «fiduciari»: periti, medici, legali che concorrono
all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento;
h) «impresa gestionaria»: l'impresa che effettua un risarcimento
per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in
parte, civilmente responsabile del sinistro;
i) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le societa' di
cui all'art. 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, autorizzate all'esercizio della assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore;
j) «imprese di assicurazione comunitarie»: le societa' di cui
all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore nel territorio della Repubblica;
k) «imprese designate»: le imprese designate dall'ISVAP ai sensi
dell'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) «indicatore del rischio frode»: fattore individuato dall'impresa
volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode;
m) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di
cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione
assicurativa;
n) «ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
o) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o,
nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art.
2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonche' il
rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese
di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
p) «parametri di significativita'»: gli indicatori del rischio
frode individuati dall'ISVAP con il provvedimento n. 2827 del 25
agosto 2010;
q) «relazione»: la relazione in tema di attivita' antifrode di cui
all'art. 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27;
r) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei
risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente
della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
s) «rischio frode»: il rischio di un danno economico derivante da
condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei
confronti dell'impresa di assicurazione, sia durante l'iter
contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro;
t) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2,
comma 3, n. 10 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
u) «sinistro esposto al rischio frode»: il sinistro al quale e'
riconducibile almeno un indicatore del rischio frode;
v) «sinistro oggetto di approfondimento»: il sinistro esposto al
rischio frode per il quale sono state disposte attivita' integrative
rispetto a quelle ordinarie;
w) «unita' di rischio»: la singola polizza di assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli terrestri nel
caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato o il singolo veicolo
assicurato nel caso di polizza collettiva.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate in Italia e alle imprese di assicurazione comunitarie.
Art. 4
Finalita' della relazione
1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la
valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone, al fine
di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto
all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi.
Art. 5
Contenuto della relazione
1. Il modello di relazione si compone di un documento di sintesi e
tre sezioni.
2. Il documento descrive le linee guida delle politica aziendale ed
illustra gli obiettivi e le strategie operative promosse in tema di
prevenzione e contrasto delle frodi.
3. La sezione 1 contiene le informazioni relative al sistema
organizzativo ed alle procedure, anche di natura informatica,
adottate dall'impresa per prevenire e contrastare il rischio frode.
In particolare:
A) le «notizie di carattere generale» riguardano la struttura
organizzativa, la formazione dei dipendenti e dei fiduciari;
B) le «notizie sulla fase assuntiva» riguardano le procedure
adottate in fase di assunzione del contratto;
C) le «notizie sulla gestione dei sinistri» riguardano le procedure
interne adottate in fase di gestione dei sinistri e le forme di
controllo previste nei confronti di chi partecipa all'accertamento e
stima dei danni ed al pagamento dei risarcimenti;
D) le «notizie sulla gestione dei sinistri da parte delle imprese
designate» riguardano le procedure interne adottate per la gestione
dei sinistri di cui all'art. 283, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
4. La sezione 2 si articola in due prospetti. Il primo contiene
dati numerici riferiti ai sinistri denunciati nell'anno di
riferimento rapportati alle unita' di rischio, distinti per provincia
e per partite di danno con indicazione di quelli esposti al rischio
frode, di quelli oggetto di specifico approfondimento di quelli senza
seguito e di quelli per i quali sono state presentate
denunce/querele. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai
sinistri gestiti nell'ambito della CARD.
5. La sezione 3 si articola in due prospetti. Il primo contiene
dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la
successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti ed al relativo
esito. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai contratti ed
alla documentazione contrattuale.
6. Le informazioni della sezione 1, negli anni successivi al primo,
sono trasmesse solo in caso di variazione.
Art. 6
Modalita' e termini
1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia trasmettono
all'Autorita' la relazione, approvata dall'organo amministrativo,
entro i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento n. 22 del
4 aprile 2008.
2. Le imprese di assicurazione comunitarie trasmettono
all'Autorita' la relazione entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Le modalita' tecniche di trasmissione dei dati e delle
informazioni di cui all'art. 5 del regolamento sono stabilite con
provvedimento.
Art. 7
Modifica al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010
1. L'art. 4, comma 3, del provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto
2010 e' modificato come segue:
«I parametri di significativita' sono annualmente sottoposti a
revisione da parte dell'ISVAP, sulla base delle informazioni
trasmesse da ciascuna impresa nella relazione annuale, di cui al
regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012, in tema di repressione
delle frodi».
Art. 8
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet
dell'ISVAP.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 agosto 2012
Il commissario straordinario: Giannini
Allegato
Istruzioni per la compilazione della Sezione 1
Istruzioni di carattere generale
Le domande contenute nella Sezione 1 prevedono risposte preformulate
cui l'impresa puo' aderire, anche con modalita' multipla,
contrassegnando le apposite caselle d'identificazione.
In calce ad ogni singolo quesito, e' individuato un campo, denominato
"Breve descrizione", per le informazioni che attengono a dati,
situazioni o procedure che non trovano completa identificazione nelle
risposte preformulate.
A tal proposito si evidenzia che, per n. 22 delle n. 32 domande che
compongono il questionario, tra le risposte predisposte e' prevista
la possibilita' di contrassegnare la voce "altro". Nel caso detta
voce venga prescelta va necessariamente utilizzato il campo "Breve
descrizione", per completare le informazioni richieste.
Le domande contenute nella Sezione 1, lettera D), devono essere
compilate dalle sole imprese designate ai sensi dell'art. 286 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Negli anni successivi al primo l'impresa trasmette informazioni
relativamente alle sole domande per le quali debba essere fornita una
risposta in parte o totalmente differente da quella data l'annualita'
precedente.
Istruzioni di carattere specifico
Domanda n. 1 : la risposta "a specifiche fasi del ciclo produttivo",
rimanda al campo "Breve descrizione" per l'indicazione della stessa.
Domande n. 9, n. 16 e n. 27 : la consultazione di banche dati rinvia
al campo "Breve descrizione", dove illustrare, per quelle interne ed
esterne, natura, caratteristiche e modalita' di consultazione; per
quelle gestite dall'ANIA, quali tra esse.
Domanda 12: in caso di risposta "altro" nel campo "Breve descrizione"
precisare quali forme di incentivi e pubblicita' sono previste.
Domanda n. 15: nel caso di risposta "si" nel campo "Breve
descrizione" indicare la proposta di integrazione o modifica dei
parametri di significativita' esistenti, precisandone le cause.
Domanda n. 17: per le risposte "nel caso di danni superi ad un
determinato importo" e "altro" nel campo "Breve descrizione"
precisare per quali importi o tipologie di danni non e' prevista la
perizia sul veicolo.
Domanda n. 25: nel caso di risposta "si" nel campo "Breve
descrizione" precisare per quali importi o tipologie di danni
l'impresa si avvale di tale figura.
Domanda n. 29 : nel caso di risposta "sono state predisposte
specifiche istruzioni", nel campo "Breve descrizione" indicare
l'unita' organizzativa che ha impartito dette istruzioni,
descrivendo, sinteticamente, il contenuto delle istruzioni stesse.
Domanda n. 32 : in presenza di denunce/querele presentate
dall'impresa designata nel campo "Breve descrizione" indicare:
• in valore assoluto, il numero dei sinistri cui si riferiscono;
• l'incidenza percentuale di tali sinistri sul numero totale di
quelli gestiti.
Nel caso in cui venga barrata la casella "sono previsti report per
Consap", nel campo "Breve descrizione" illustrare ricorrenza e
modalita' degli stessi report.
MODELLO DI RELAZIONE
SEZIONE 1
A. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
Parte di provvedimento in formato grafico
B. NOTIZIE RELATIVE ALLA FASE ASSUNTIVA
Parte di provvedimento in formato grafico
C. NOTIZIE RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE DEI SINISTRI
Parte di provvedimento in formato grafico
D. NOTIZIE SULLA GESTIONE DEI SINISTRI DA PARTE DELLE IMPRESE
DESIGNATE
Parte di provvedimento in formato grafico
Istruzioni per la compilazione dei prospetti di cui alla Sezione 2
Prospetto n. 1
Il prospetto deve essere compilato sulla base dei sinistri gestiti
direttamente dall'impresa, sia NO CARD che CARD, al netto dei CARD
debitori. I sinistri gestiti contemporaneamente sia nel regime NO
CARD che in quello CARD devono essere conteggiati come un solo
sinistro.
I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico.
Nel prospetto sono indicate le regioni suddivise per province come da
elenco estratto dal sito web dell'Istat
(http://www.istat.it/it/archivio/6789).
In relazione a dette province va indicato il numero delle "unita' di
rischio" come definite all'art. 2, lett. w, del Regolamento. Per la
determinazione di detto numero, deve considerarsi il numero dei
veicoli assicurati in proporzione al periodo di copertura di
competenza dell'esercizio di riferimento. Le unita' di rischio
dovranno, pertanto, riferirsi, sia alle polizze emesse nell'esercizio
di riferimento, sia a quelle emesse negli anni trascorsi gia' a
riserva premi al 31/12 dell'esercizio precedente. (vedasi al riguardo
principi di redazione dei moduli di vigilanza 28, 29, 29A, 29B e 30
dell'Allegato n. 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008).
Per "sinistri denunciati" sono da intendersi, con esclusione di
quelli relativi al rischio responsabilita' civile del vettore, tutti
i sinistri del ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) per i quali
l'impresa, nel corso dell'esercizio, abbia ricevuto denuncia di
sinistro o richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 148 e 149
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Detti sinistri
andranno riferiti alle province di assunzione del rischio cui
ineriscono. I sinistri relativi a rischi assunti tramite canali
telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla provincia di
residenza del contraente. I sinistri relativi a rischi assunti
tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla provincia
in cui ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato
l'intermediazione.
Per "partite di danno" s'intendono le singole voci di cui, anche se
derivanti da un unico evento, e' stato richiesto il risarcimento,
suddivise in danni a cose e lesioni personali
Nella determinazione del numero di "sinistri esposti al rischio
frode", si deve tener conto dei sinistri cosi' individuati nel corso
dell'esercizio, indipendentemente dall'anno di generazione degli
stessi.
Nella determinazione del numero di "sinistri oggetto di
approfondimento in relazione al rischio frode", si deve tener conto
dei sinistri cosi' individuati nel corso dell'esercizio,
indipendentemente dall'anno di generazione degli stessi.
Tra i "sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio
frode definiti senza seguito" vanno enumerati i sinistri come sopra
individuati che, in conseguenza delle attivita' effettuate, sono
stati chiusi senza seguito.
Nella determinazione del numero di "sinistri per i quali sono state
presentate denunce/querele" devono essere compresi i sinistri per i
quali, nel corso dell'esercizio di riferimento, sono state presentate
denunce/querele, indipendentemente dall'anno di generazione degli
stessi sinistri.
Prospetto n. 2
Il prospetto deve essere compilato sulla base dei soli sinistri CARD
gestiti dall'impresa in qualita' di gestionaria (CARD Gestionaria),
siano essi CARD CID o CARD CTT. Sono ricompresi anche i sinistri,
regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono
veicoli assicurati presso la medesima impresa.
I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico.
Nel campo "sinistri denunciati" vanno enumerati i sinistri per i
quali l'impresa, nel corso dell'esercizio, abbia ricevuto denuncia di
sinistro o richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 149 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Per "partite di danno" s'intendono le singole voci di cui, anche se
derivanti da un unico evento, e' stato richiesto il risarcimento,
suddivise, per quanto attiene ai sinistri CARD CID, in danni a cose e
lesioni personali.
Per "sinistri esposti al rischio frode, sinistri oggetto di
approfondimento in relazione al rischio frode" e "sinistri oggetto di
approfondimento in relazione al rischio frode definiti senza seguito"
si rinvia a quanto specificato nel prospetto n. 1.
Nella determinazione del numero di "sinistri per i quali sono state
presentate denunce/querele" devono essere compresi i sinistri CARD
con le modalita' gia' indicate nel prospetto n. 1.
Parte di provvedimento in formato grafico
Istruzioni per la compilazione della Sezione 3
Prospetto n. 1
Il prospetto deve essere compilato indicando il numero complessivo
delle denunce/querele presentate, nel corso dell'anno di riferimento,
in relazione a sinistri, indipendentemente dall'anno di generazione
dei sinistri stessi.
I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico.
Con la "costituzione di parte offesa" si fa riferimento all'espressa
dichiarazione dell'impresa, resa con la notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, di essere informata circa
l'eventuale archiviazione del procedimento.
Prospetto n. 2
Il prospetto deve essere compilato indicando il numero complessivo
delle denunce/querele presentate, nel corso dell'esercizio di
riferimento, in relazione a contratti, documentazione contrattuale e
precontrattuale, dovendosi con cio' intendere anche le
denunce/querele per contrassegni ed attestazioni sullo stato del
rischio oggetto di falsificazione.
Le posizioni contrattuali da indicare riguardano i casi di
denuncia/querela concernenti le coperture r.c.auto e non anche i casi
relativi a rischi accessori (ad es. coperture furto e incendio).
I dati di cui al Prospetto n. 1 ed al Prospetto n. 2, presentati nel
corso di un anno solare, devono essere riproposti, distintamente,
negli anni a venire e fino all'estinzione dei procedimenti.
Parte di provvedimento in formato grafico
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19.09.2012
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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22:37:02
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