mercoledì 19 settembre 2012

Isvap: nuovo modello di raccolta informazioni in tema di repressione delle frodi


ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 agosto 2012

Regolamento concernente la predisposizione del modello  di  relazione
in tema di repressione delle frodi di cui all'articolo 30,  comma  1,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27.  (Regolamento  n.  44).
(12A09810)  GU n. 218 del 18-9-2012
 
        
      

 
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni recante il Codice  delle  assicurazioni
private ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP
adotta  ogni  regolamento   necessario   per   la   correttezza   dei
comportamenti dei soggetti vigilati; 
  Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del decreto stesso, l'ISVAP predisponga un modello di relazione,  che
ciascuna impresa e' tenuta a  trasmettere  con  cadenza  annuale,  in
ordine alle attivita' poste in essere per contrastare  le  frodi  nel
settore assicurativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 31 del  1°  giugno  2009  recante  la
disciplina della banca dati sinistri e, in  particolare,  l'art.  13,
comma 7, cui e' stata data attuazione con il  provvedimento  n.  2827
del 25 agosto 2010 recante i parametri  di  significativita'  per  la
consultazione della banca dati sinistri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 30, comma
1, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con  modificazioni,  in  legge  24  marzo
2012, n. 27. 

        
      
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a)  «alta  direzione»:  l'amministratore  delegato,  il   direttore
generale,  nonche'   l'alta   dirigenza   che   svolge   compiti   di
sovrintendenza gestionale; 
  b)  «assicurazione  obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore»:  l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore, per i  rischi  del  ramo  10,  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  c)  «banca  dati  sinistri»:  la  banca  dati  istituita  ai  sensi
dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  per
la prevenzione  e  il  contrasto  di  comportamenti  fraudolenti  nel
settore delle assicurazioni  obbligatorie  per  i  veicoli  a  motore
immatricolati in Italia; 
  d) «CARD»: la Convenzione  tra  assicuratori  per  il  risarcimento
diretto e per la  regolazione  dei  rimborsi  e  delle  compensazioni
conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,  149
e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; 
  e) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto
dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate
di proprieta' dei conducenti o dei proprietari dei veicoli; 
  f) «CARD-CTT»: la  parte  terza  della  CARD  per  l'esercizio  del
diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed  alle
cose di proprieta' dei terzi trasportati; 
  g)   «fiduciari»:   periti,   medici,   legali    che    concorrono
all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento; 
  h) «impresa gestionaria»: l'impresa che  effettua  un  risarcimento
per conto dell'impresa assicuratrice  del  veicolo,  in  tutto  o  in
parte, civilmente responsabile del sinistro; 
  i) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le societa' di
cui all'art. 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, autorizzate all'esercizio  della  assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore; 
  j) «imprese di  assicurazione  comunitarie»:  le  societa'  di  cui
all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, abilitate all'esercizio della assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore nel territorio della Repubblica; 
  k) «imprese designate»: le imprese designate  dall'ISVAP  ai  sensi
dell'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  l) «indicatore del rischio frode»: fattore individuato dall'impresa
volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode; 
  m) «intermediari»: le persone fisiche o le societa',  iscritte  nel
registro unico degli intermediari assicurativi  e  riassicurativi  di
cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
che  svolgono  a  titolo  oneroso  l'attivita'   di   intermediazione
assicurativa; 
  n)  «ISVAP»  o  «Autorita'»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo; 
  o) «organo amministrativo»:  il  consiglio  di  amministrazione  o,
nelle  imprese  che  hanno  adottato  il  sistema  di  cui   all'art.
2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione,  nonche'  il
rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia  di  imprese
di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo; 
  p) «parametri di  significativita'»:  gli  indicatori  del  rischio
frode individuati dall'ISVAP con il  provvedimento  n.  2827  del  25
agosto 2010; 
  q) «relazione»: la relazione in tema di attivita' antifrode di  cui
all'art. 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  r) «risarcimento diretto»: la  procedura  per  la  regolazione  dei
risarcimenti prevista dagli articoli  141,  149  e  150  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; 
  s) «rischio frode»: il rischio di un danno economico  derivante  da
condotte, consistenti  anche  in  semplici  raggiri,  realizzati  nei
confronti  dell'impresa  di   assicurazione,   sia   durante   l'iter
contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro; 
  t) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2,
comma 3, n. 10 del codice  delle  assicurazioni  private  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  u) «sinistro esposto al rischio frode»: il  sinistro  al  quale  e'
riconducibile almeno un indicatore del rischio frode; 
  v) «sinistro oggetto di approfondimento»: il  sinistro  esposto  al
rischio frode per il quale sono state disposte attivita'  integrative
rispetto a quelle ordinarie; 
  w)  «unita'  di  rischio»:  la  singola  polizza  di  assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli  terrestri  nel
caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato o il  singolo  veicolo
assicurato nel caso di polizza collettiva. 

        
      
                               Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate in Italia e alle imprese di assicurazione comunitarie. 

        
      
                               Art. 4 
 
                      Finalita' della relazione 
 
  1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per  la
valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone,  al  fine
di garantire  l'adeguatezza  dell'organizzazione  aziendale  rispetto
all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi. 

        
      
                               Art. 5 
 
                      Contenuto della relazione 
 
  1. Il modello di relazione si compone di un documento di sintesi  e
tre sezioni. 
  2. Il documento descrive le linee guida delle politica aziendale ed
illustra gli obiettivi e le strategie operative promosse in  tema  di
prevenzione e contrasto delle frodi. 
  3. La sezione  1  contiene  le  informazioni  relative  al  sistema
organizzativo  ed  alle  procedure,  anche  di  natura   informatica,
adottate dall'impresa per prevenire e contrastare il  rischio  frode.
In particolare: 
  A) le «notizie  di  carattere  generale»  riguardano  la  struttura
organizzativa, la formazione dei dipendenti e dei fiduciari; 
  B) le  «notizie  sulla  fase  assuntiva»  riguardano  le  procedure
adottate in fase di assunzione del contratto; 
  C) le «notizie sulla gestione dei sinistri» riguardano le procedure
interne adottate in fase di gestione  dei  sinistri  e  le  forme  di
controllo previste nei confronti di chi partecipa all'accertamento  e
stima dei danni ed al pagamento dei risarcimenti; 
  D) le «notizie sulla gestione dei sinistri da parte  delle  imprese
designate» riguardano le procedure interne adottate per  la  gestione
dei sinistri di cui all'art. 283, comma 1, del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209. 
  4. La sezione 2 si articola in due  prospetti.  Il  primo  contiene
dati  numerici  riferiti  ai   sinistri   denunciati   nell'anno   di
riferimento rapportati alle unita' di rischio, distinti per provincia
e per partite di danno con indicazione di quelli esposti  al  rischio
frode, di quelli oggetto di specifico approfondimento di quelli senza
seguito  e  di   quelli   per   i   quali   sono   state   presentate
denunce/querele. Il secondo contiene  i  medesimi  dati  riferiti  ai
sinistri gestiti nell'ambito della CARD. 
  5. La sezione 3 si articola in due  prospetti.  Il  primo  contiene
dati aggregati sulle denunce  o  querele  relative  ai  sinistri,  la
successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti ed al relativo
esito. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai  contratti  ed
alla documentazione contrattuale. 
  6. Le informazioni della sezione 1, negli anni successivi al primo,
sono trasmesse solo in caso di variazione. 

        
      
                               Art. 6 
 
                         Modalita' e termini 
 
  1. Le imprese di assicurazione autorizzate  in  Italia  trasmettono
all'Autorita' la  relazione,  approvata  dall'organo  amministrativo,
entro i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento n. 22 del
4 aprile 2008. 
  2.   Le   imprese   di   assicurazione   comunitarie    trasmettono
all'Autorita' la relazione entro il 31 maggio di ogni anno. 
  3.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  dei  dati  e   delle
informazioni di cui all'art. 5 del  regolamento  sono  stabilite  con
provvedimento. 

        
      
                               Art. 7 
 
     Modifica al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 
 
  1. L'art. 4, comma 3, del provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto
2010 e' modificato come segue: 
  «I parametri di  significativita'  sono  annualmente  sottoposti  a
revisione  da  parte  dell'ISVAP,  sulla  base   delle   informazioni
trasmesse da ciascuna impresa nella  relazione  annuale,  di  cui  al
regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012,  in  tema  di  repressione
delle frodi». 

        
      
                               Art. 8 
 
                            Pubblicazione 
 
  1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'ISVAP. 

        
      
                               Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 agosto 2012 
 
                               Il commissario straordinario: Giannini 

        
      
                                                             Allegato 
 
 
           Istruzioni per la compilazione della Sezione 1 
 
 
Istruzioni di carattere generale 
 
Le domande contenute nella Sezione 1 prevedono risposte  preformulate
cui  l'impresa  puo'   aderire,   anche   con   modalita'   multipla,
contrassegnando le apposite caselle d'identificazione. 
In calce ad ogni singolo quesito, e' individuato un campo, denominato
"Breve descrizione",  per  le  informazioni  che  attengono  a  dati,
situazioni o procedure che non trovano completa identificazione nelle
risposte preformulate. 
A tal proposito si evidenzia che, per n. 22 delle n. 32  domande  che
compongono il questionario, tra le risposte predisposte  e'  prevista
la possibilita' di contrassegnare la voce  "altro".  Nel  caso  detta
voce venga prescelta va necessariamente utilizzato  il  campo  "Breve
descrizione", per completare le informazioni richieste. 
Le domande contenute nella  Sezione  1,  lettera  D),  devono  essere
compilate dalle sole imprese designate ai  sensi  dell'art.  286  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
Negli anni  successivi  al  primo  l'impresa  trasmette  informazioni
relativamente alle sole domande per le quali debba essere fornita una
risposta in parte o totalmente differente da quella data l'annualita'
precedente. 
 
Istruzioni di carattere specifico 
 
Domanda n. 1 : la risposta "a specifiche fasi del ciclo  produttivo",
rimanda al campo "Breve descrizione" per l'indicazione della stessa. 
Domande n. 9, n. 16 e n. 27 : la consultazione di banche dati  rinvia
al campo "Breve descrizione", dove illustrare, per quelle interne  ed
esterne, natura, caratteristiche e modalita'  di  consultazione;  per
quelle gestite dall'ANIA, quali tra esse. 
Domanda 12: in caso di risposta "altro" nel campo "Breve descrizione"
precisare quali forme di incentivi e pubblicita' sono previste. 
Domanda  n.  15:  nel  caso  di  risposta  "si"  nel   campo   "Breve
descrizione" indicare la proposta  di  integrazione  o  modifica  dei
parametri di significativita' esistenti, precisandone le cause. 
Domanda n. 17: per le risposte  "nel  caso  di  danni  superi  ad  un
determinato  importo"  e  "altro"  nel  campo   "Breve   descrizione"
precisare per quali importi o tipologie di danni non e'  prevista  la
perizia sul veicolo. 
Domanda  n.  25:  nel  caso  di  risposta  "si"  nel   campo   "Breve
descrizione"  precisare  per  quali  importi  o  tipologie  di  danni
l'impresa si avvale di tale figura. 
Domanda n.  29  :  nel  caso  di  risposta  "sono  state  predisposte
specifiche  istruzioni",  nel  campo  "Breve  descrizione"   indicare
l'unita'   organizzativa   che   ha   impartito   dette   istruzioni,
descrivendo, sinteticamente, il contenuto delle istruzioni stesse. 
Domanda  n.  32  :  in   presenza   di   denunce/querele   presentate
dall'impresa designata nel campo "Breve descrizione" indicare: 
   • in valore assoluto, il numero dei sinistri cui si riferiscono; 
   • l'incidenza percentuale di tali sinistri sul  numero  totale  di
quelli gestiti. 
Nel caso in cui venga barrata la casella "sono  previsti  report  per
Consap",  nel  campo  "Breve  descrizione"  illustrare  ricorrenza  e
modalita' degli stessi report. 
 
 
                        MODELLO DI RELAZIONE 
 
 
                              SEZIONE 1 
 
 
A. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
B. NOTIZIE RELATIVE ALLA FASE ASSUNTIVA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
C. NOTIZIE RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE DEI SINISTRI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
D. NOTIZIE  SULLA  GESTIONE  DEI  SINISTRI  DA  PARTE  DELLE  IMPRESE
DESIGNATE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 Istruzioni per la compilazione dei prospetti di cui alla Sezione 2 
 
 
Prospetto n. 1 
 
Il prospetto deve essere compilato sulla base  dei  sinistri  gestiti
direttamente dall'impresa, sia NO CARD che CARD, al  netto  dei  CARD
debitori. I sinistri gestiti contemporaneamente  sia  nel  regime  NO
CARD che in quello  CARD  devono  essere  conteggiati  come  un  solo
sinistro. 
I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico. 
Nel prospetto sono indicate le regioni suddivise per province come da
elenco       estratto       dal       sito       web       dell'Istat
(http://www.istat.it/it/archivio/6789). 
In relazione a dette province va indicato il numero delle "unita'  di
rischio" come definite all'art. 2, lett. w, del Regolamento.  Per  la
determinazione di detto  numero,  deve  considerarsi  il  numero  dei
veicoli  assicurati  in  proporzione  al  periodo  di  copertura   di
competenza  dell'esercizio  di  riferimento.  Le  unita'  di  rischio
dovranno, pertanto, riferirsi, sia alle polizze emesse nell'esercizio
di riferimento, sia a quelle  emesse  negli  anni  trascorsi  gia'  a
riserva premi al 31/12 dell'esercizio precedente. (vedasi al riguardo
principi di redazione dei moduli di vigilanza 28, 29, 29A, 29B  e  30
dell'Allegato n. 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008). 
Per "sinistri denunciati"  sono  da  intendersi,  con  esclusione  di
quelli relativi al rischio responsabilita' civile del vettore,  tutti
i sinistri del ramo 10  (r.c.  autoveicoli  terrestri)  per  i  quali
l'impresa, nel  corso  dell'esercizio,  abbia  ricevuto  denuncia  di
sinistro o richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 148  e  149
del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209.  Detti  sinistri
andranno  riferiti  alle  province  di  assunzione  del  rischio  cui
ineriscono. I sinistri  relativi  a  rischi  assunti  tramite  canali
telematici (telefono, Internet) sono  attribuiti  alla  provincia  di
residenza del  contraente.  I  sinistri  relativi  a  rischi  assunti
tramite sportello bancario o postale sono attribuiti  alla  provincia
in cui ha sede lo sportello bancario  o  postale  che  ha  effettuato
l'intermediazione. 
Per "partite di danno" s'intendono le singole voci di cui,  anche  se
derivanti da un unico evento, e'  stato  richiesto  il  risarcimento,
suddivise in danni a cose e lesioni personali 
Nella determinazione del  numero  di  "sinistri  esposti  al  rischio
frode", si deve tener conto dei sinistri cosi' individuati nel  corso
dell'esercizio,  indipendentemente  dall'anno  di  generazione  degli
stessi. 
Nella   determinazione   del   numero   di   "sinistri   oggetto   di
approfondimento in relazione al rischio frode", si deve  tener  conto
dei   sinistri   cosi'   individuati   nel   corso    dell'esercizio,
indipendentemente dall'anno di generazione degli stessi. 
Tra i "sinistri oggetto di approfondimento in  relazione  al  rischio
frode definiti senza seguito" vanno enumerati i sinistri  come  sopra
individuati che, in  conseguenza  delle  attivita'  effettuate,  sono
stati chiusi senza seguito. 
Nella determinazione del numero di "sinistri per i quali  sono  state
presentate denunce/querele" devono essere compresi i sinistri  per  i
quali, nel corso dell'esercizio di riferimento, sono state presentate
denunce/querele, indipendentemente  dall'anno  di  generazione  degli
stessi sinistri. 
 
Prospetto n. 2 
 
Il prospetto deve essere compilato sulla base dei soli sinistri  CARD
gestiti dall'impresa in qualita' di gestionaria  (CARD  Gestionaria),
siano essi CARD CID o CARD CTT. Sono  ricompresi  anche  i  sinistri,
regolati dalla procedura di  risarcimento  diretto,  che  coinvolgono
veicoli assicurati presso la medesima impresa. 
I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico. 
Nel campo "sinistri denunciati" vanno  enumerati  i  sinistri  per  i
quali l'impresa, nel corso dell'esercizio, abbia ricevuto denuncia di
sinistro o richiesta di  risarcimento  ai  sensi  dell'art.  149  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
Per "partite di danno" s'intendono le singole voci di cui,  anche  se
derivanti da un unico evento, e'  stato  richiesto  il  risarcimento,
suddivise, per quanto attiene ai sinistri CARD CID, in danni a cose e
lesioni personali. 
Per  "sinistri  esposti  al  rischio  frode,  sinistri   oggetto   di
approfondimento in relazione al rischio frode" e "sinistri oggetto di
approfondimento in relazione al rischio frode definiti senza seguito"
si rinvia a quanto specificato nel prospetto n. 1. 
Nella determinazione del numero di "sinistri per i quali  sono  state
presentate denunce/querele" devono essere compresi  i  sinistri  CARD
con le modalita' gia' indicate nel prospetto n. 1. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
           Istruzioni per la compilazione della Sezione 3 
 
 
Prospetto n. 1 
 
Il prospetto deve essere compilato indicando  il  numero  complessivo
delle denunce/querele presentate, nel corso dell'anno di riferimento,
in relazione a sinistri, indipendentemente dall'anno  di  generazione
dei sinistri stessi. 
I dati richiesti hanno carattere esclusivamente numerico. 
Con la "costituzione di parte offesa" si fa riferimento  all'espressa
dichiarazione  dell'impresa,  resa  con  la  notizia   di   reato   o
successivamente alla sua presentazione,  di  essere  informata  circa
l'eventuale archiviazione del procedimento. 
 
Prospetto n. 2 
 
Il prospetto deve essere compilato indicando  il  numero  complessivo
delle  denunce/querele  presentate,  nel  corso   dell'esercizio   di
riferimento, in relazione a contratti, documentazione contrattuale  e
precontrattuale,   dovendosi   con   cio'    intendere    anche    le
denunce/querele per contrassegni  ed  attestazioni  sullo  stato  del
rischio oggetto di falsificazione. 
Le  posizioni  contrattuali  da  indicare  riguardano   i   casi   di
denuncia/querela concernenti le coperture r.c.auto e non anche i casi
relativi a rischi accessori (ad es. coperture furto e incendio). 
I dati di cui al Prospetto n. 1 ed al Prospetto n. 2, presentati  nel
corso di un anno solare,  devono  essere  riproposti,  distintamente,
negli anni a venire e fino all'estinzione dei procedimenti. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      

19.09.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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