Il titolare di farmacia può programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità.
L'art. 11, c.8, del d. l. n. 1/2012 dispone che: "I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori". Tale disposizione non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo: al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; ma dall'altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi. Inoltre, la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità; e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi.
L'art. 11, c.8, del d. l. n. 1/2012 dispone che: "I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori". Tale disposizione non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo: al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; ma dall'altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi. Inoltre, la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità; e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi.
Consiglio di Stato, Sez. III, 1/9/2012 n. 3555
N. 03555/2012
REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di
registro generale 5928 del 2012, proposto da:
Matilde De Tommasis
quale legale rappresentante Farmacia De Tommasis di Giuseppe De Tommasis e C.
S.n.c.; Paolo Cotroneo in qualità di legale rappresentante Farmacia Cotroneo
Bruno del Dott.Paolo Cotroneo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Ceceri, con domicilio eletto presso Avvocati Associati Regus in Roma, piazza
del Popolo N. 18;
contro
Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Napoli,
Asl Napoli 1 Centro,
Farmacia Paola
Carraturo;
Regione Campania,
rappresentata e difesa dall'avv. Carla Palumbo, con domicilio eletto presso
Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29;
Comune di Napoli,
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Fabio Maria Ferrari, Anna
Pulcini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio
Emanuele II, 18;
per la riforma
dell' ordinanza
cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 01099/2012, resa tra le
parti, concernente precisazioni sugli orari di turni e ferie delle farmacie;
Visto l'art. 62 cod.
proc. amm;
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti
della causa;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Regione Campania e di Comune di Napoli;
Vista la impugnata
ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della
domanda cautelare presentata dai ricorrenti in primo grado;
Viste le memorie
difensive;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi
per le parti gli avvocati Laurenza su delega di Ceceri e Bove su delega di
Palumbo;
RITENUTO:
- che la disciplina
amministrativa dei turni e degli orari di servizio delle farmacie risponde allo
scopo essenziale e primario di garantire continuativamente alla generalità
degli utenti la reperibilità di una farmacia aperta ed accessibile entro un
ragionevole margine di distanza, e che in tale prospettiva si giustifica
l’imposizione ai singoli titolari dell’obbligo di tenere aperte le rispettive
farmacie secondo l’orario e il calendario stabilito dall’autorità;
- che tradizionalmente
il potere di disciplinare i turni di apertura è stato configurato ed esercitato
come idoneo a creare l’obbligo di rispettare oltre che turni di apertura, anche
turni di chiusura; ciò in vista della protezione di interessi pure apprezzabili
dal punto di vista pubblico, ma certamente secondari rispetto a quello primario
sopra evidenziato;
- che peraltro il
sopravvenuto art. 11, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 ora dispone: «I
turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla
vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da
quelli obbligatori»;
- che questa
disposizione non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo:
al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel
loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari
delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed
emanandi; ma dall’altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti
sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie,
di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non
sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in
orari e/o turni diversi;
- che la norma è
altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun
esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua
discrezione l’orario e il calendario dell’apertura del proprio esercizio, salvo
il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità; e ciò senza il
bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi;
- che, in questa
situazione, il ricorso proposto in primo grado possiede il fumus boni iuris
sufficiente a giustificare la concessione della tutela cautelare richiesta,
salva ed impregiudicata ogni diversa decisione del giudice di primo grado sul
merito della controversia ivi comprese eventuali questioni di costituzionalità
le quali peraltro allo stato non sembrano di immediata evidenza;
- che le spese della
presente fase cautelare possono essere compensate in ragione della novità della
controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (ricorso numero: 5928/2012)
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza
cautelare in primo grado.
Ordina che a cura
della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita
fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc.
amm.
Compensa le spese
della presente fase cautelare.
La presente ordinanza
sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 con l'intervento dei
magistrati:
Pier Giorgio Lignani,
Presidente, Estensore
Vittorio Stelo,
Consigliere
Angelica Dell'Utri,
Consigliere
Hadrian Simonetti,
Consigliere
Dante D'Alessio,
Consigliere
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 01/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)