domenica 16 settembre 2012

Enti locali: sulla gestione con diritto di esclusiva del servizio di bike sharing



Con Parere reso ai sensi dell’(ex) art. 4, D.L. n. 138/2011, l’AGCM ritiene che la documentazione trasmessa dall’ente locale evidenzi la “sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva” in ordine alla gestione del servizio di bike sharing, “.



AS964 - COMUNE DI COMO - GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING

Roma, 9 luglio 2012


Comune di Como


Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell’articolo4, commi 3 e 4, del DL 138/2011 e ss.mm.  ervenuta in data 11 maggio 2012 per la gestione del servizio di bike sharing.


Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 11 maggio 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 4 luglio 2012, ha ritenuto di rilasciare un parere positivo ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DL 138/2011 e s.m.i.
Nel caso in esame, alla luce delle informazioni trasmesse e delle valutazioni compiute, si ritiene che l’amministrazione comunale abbia fornito elementi adeguati a consentire una valutazione circa la “sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva”, essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per poter sostenere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
Infatti, pur essendo in via di principio ipotizzabile il ricorso a forme di concorrenza nel mercato per il servizio in oggetto, in considerazione delle dimensioni estremamente ridotte del medesimo, i costi di transazione e i costi fissi di gestione riconducibili ad una gestione non esclusiva appaiono tali da scoraggiare e rendere non praticabile tale soluzione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa