Cosi' come vi avevo accennato nel post del 3 agosto 2012:Liberalizzazione di bar e ristoranti:aggiornamento della Bolkestein, è stato pubblicato il Decreto legislativo 06.08.2012 n° 147 (Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n.
202), che introduce gli aggiornamenti al DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010,
N. 59 (in attuazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come
direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi, relativa ai servizi del mercato interno).
Detti aggiornamenti hanno tenuto conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
POSSO GARANTIRVI CHE NELLA SOSTANZA NON CAMBIA ASSOLUTAMENTE NULLA TRA LA DIA E LA SCIA SE NON PER IL SEMPLICE FATTO CHE QUEST'ULTIMA ESSENDO CERTIFICATA PASSA TRAMITE IL CANALE "ELETTRONICO" DEL SUAP (SIA PER GLI ENTI ACCREDITATI CHE PER GLI ENTI DELEGATI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, ma ricordiamoci che ci sono ancona moltissimi comuni inadempienti (a gennaio erano circa 1200 su circa 8000 comuni) per non parlare poi delle ASP che non hanno ancora attivato un semplicissimo indirizzo PEC.
Detti aggiornamenti hanno tenuto conto delle modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
POSSO GARANTIRVI CHE NELLA SOSTANZA NON CAMBIA ASSOLUTAMENTE NULLA TRA LA DIA E LA SCIA SE NON PER IL SEMPLICE FATTO CHE QUEST'ULTIMA ESSENDO CERTIFICATA PASSA TRAMITE IL CANALE "ELETTRONICO" DEL SUAP (SIA PER GLI ENTI ACCREDITATI CHE PER GLI ENTI DELEGATI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, ma ricordiamoci che ci sono ancona moltissimi comuni inadempienti (a gennaio erano circa 1200 su circa 8000 comuni) per non parlare poi delle ASP che non hanno ancora attivato un semplicissimo indirizzo PEC.
Qualcuno per fortuna si è accorto della modifica apportata all'art. 71 del decreto legislativo legislativo 59/2010 (inserita nello schema di decreto all'art. 8 e che il sottoscritto aveva denunciato nel precedente post) , che consentiva a chi aveva commesso infrazioni alle norme sui giochi di esercitare l'attività:
ART. 8(Modificazioni
all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante
requisiti diˇaccesso e di esercizio delle attività commerciali ed al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.ˇ114)ˇ
1. All'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 le parole: "non detentive" sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: "il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi" sono sostituite dalle seguenti: "il gioco d'azzardo o le scommesse clandestine ";
1. All'articolo 71, del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 le parole: "non detentive" sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: "il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi" sono sostituite dalle seguenti: "il gioco d'azzardo o le scommesse clandestine ";
ed è corso subito ai ripari modificando nuovamente la norma che è stata così "rispristinata":
Art. 8
Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse; b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;
Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse; b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;
Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 14 settembre, ma comunque, avremo modo di approfondire la materia in seguito.
Mario Serio
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177)
Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Considerata la necessita' di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 2 e' abrogato.
2. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»; b) al comma 2, le parole: «E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»; c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attivita'" e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»; b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; c) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.».
2. Il comune inibisce l'attivita' di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attivita' produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".».
2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le societa' cooperative»; b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato e' una societa', i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale; per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa' in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le societa' cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed e' iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'».
2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".».
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e' sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l'articolo 4, comma 1, l'articolo 6, comma 4, dalle parole:
"prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma, e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».
2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata. Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). - 1. L'attivita' di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e' soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. 2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e' sostituito dal seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attivita' produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attivita' corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:».
3. All'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto termine» sono soppresse.
4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.".
5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attivita' presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.".
6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.".
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attivita'. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attivita' riconducibili ad attivita' escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni. a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, "Ordinamento dei magazzini generali". b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali. Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attivita' di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti e' soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addi' 6 agosto 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell'interno
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)
(GU n. 202 del 30-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 177)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Considerata la necessita' di apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto legislativo:
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazioni all'articolo 8, relativo alle definizioni, e all'articolo 10, relativo alla liberta' di accesso ed esercizio, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
1. All'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
le parole: «dichiarazione di inizio attivita' (D.I.A.), di cui
all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di
inizio di attivita' (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241».Modificazioni all'articolo 8, relativo alle definizioni, e all'articolo 10, relativo alla liberta' di accesso ed esercizio, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 2 e' abrogato.
Art. 2
Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del rilascio del titolo
autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di
servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente
previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14
per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del
presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di
inizio attivita', si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.».Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande
2. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»; b) al comma 2, le parole: «E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche» sono sostituite dalle seguenti: «E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche»; c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Art. 3
Modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli esercizi di vicinato
1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo
19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'».Modificazioni all'articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli esercizi di vicinato
Art. 4
Modificazioni all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli spacci interni
1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo
19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'».Modificazioni all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli spacci interni
Art. 5
Modificazioni all'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli apparecchi automatici
1. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo
19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'».Modificazioni all'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo agli apparecchi automatici
Art. 6
Modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:Modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attivita'" e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'».
Art. 7
Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori
1. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo
19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 2, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'»; c) dopo il comma 5,
e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'attivita' di incaricato alla vendita
diretta a domicilio di cui al comma 5 e' considerata abituale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se
nell'anno solare per la stessa e' percepito un reddito superiore a
cinquemila euro ed e' estranea al rapporto di agenzia di cui
all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva
di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice
autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17
agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti
dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attivita'
promozionale. ».Modificazioni all'articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori
Art. 8
Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Modificazioni all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f) del comma 1 le
parole: «non detentive» sono soppresse; b) al comma 2 le parole: «il
gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui
giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il divieto di esercizio
dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai
sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta
in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»; d) il
comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di societa',
associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1
e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati
dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui
ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale
altra persona preposta all'attivita' commerciale.»; e) l'alinea del
comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'esercizio, in qualsiasi forma e
limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al
dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:»; f) la lettera b)
del comma 6 e' sostituita dalla seguente: «b) avere, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria
opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale;»; g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Sia per
le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od
organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono
essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in
alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita'
commerciale.»; h) l'ultimo comma indicato con il numero 3 assume il
numero 7; i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e
5» sono inserite le seguenti: «e 6».2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»; b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; c) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.».
Art. 9
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti altre semplificazioni di attivita' commerciali, ausiliarie e connesse
1. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
inseriti i seguenti: «Art. 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e
produzione di margarina e grassi idrogenati) . - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le
seguenti disposizioni: a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante
disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi
idrogenati alimentari; b) il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1954, n. 131, recante approvazione del regolamento per la
esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della
produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati
alimentari; c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre
1997, n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi
idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59. 2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "E'
subordinato ad una denuncia di inizio attivita'" sono sostituite dalle
seguenti : "Non e' subordinato ad alcuna specifica segnalazione
certificata di inizio attivita', fatto salvo quanto previsto dal
regolamento CE/852/2004.". Art. 71-ter (Attivita' di commissionario,
mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari,
ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e'
soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti
ortofrutticoli, carnei ed ittici ed e' abrogato l'articolo 3, secondo
comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio
all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti
ittici.Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti altre semplificazioni di attivita' commerciali, ausiliarie e connesse
2. Il comune inibisce l'attivita' di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attivita' produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".».
Art. 10
Modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di facchinaggio
1. All'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'»; b) dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5
marzo 2001, n. 57, le parole: "di capacita' economico-finanziaria,
tecnico-organizzativa e" sono soppresse.».Modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di facchinaggio
Art. 11
Modificazioni all'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di intermediazione commerciale e di affari
1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo
19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 19 della legge»; b) il comma 7 e' abrogato.Modificazioni all'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di intermediazione commerciale e di affari
Art. 12
Modificazioni all'articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di agente e rappresentante di commercio
1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le
parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle
seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole:
«articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 19 della legge».Modificazioni all'articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di agente e rappresentante di commercio
Art. 13
Modificazioni all'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di mediatore marittimo
1. All'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le
parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle
seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole:
«articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 19 della legge».Modificazioni all'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di mediatore marittimo
Art. 14
Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442
1. All'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole:
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo
19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 19 della legge»; b) al comma 3, le parole: «se
l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica» sono sostituite
dalle seguenti: «e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella
posizione REA relativa all'impresa»; c) il comma 5 e' abrogato; d) al
comma 7 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «E' altresi' soppressa
la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14
novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal
Ministero dello sviluppo economico.».Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di spedizioniere, ed alla legge 14 novembre 1941, n. 1442
2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»; al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le societa' cooperative»; b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato e' una societa', i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale; per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa' in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le societa' cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».
Art. 15
Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di acconciatore
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, come modificato dall'articolo
77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole:Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di acconciatore
«dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) all'articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola: «acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed e' iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'».
2. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1, commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: "degli articoli successivi" sono sostituite dalle seguenti: "legislative vigenti in materia".».
Art. 16
Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di estetista
1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 78 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio
di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata
di inizio di attivita'» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della
legge»; b) all'articolo 3, comma 01, come inserito dall'articolo 78 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle
notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione
della segnalazione certificata di inizio di attivita'.».Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di estetista
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e' sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l'articolo 4, comma 1, l'articolo 6, comma 4, dalle parole:
"prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma, e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».
Art. 17
Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di tintolavanderia
1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «soggetta
a dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti:
«soggetto a segnalazione certificata di inizio di attivita'» e le
parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»; b) dopo il comma
1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della legge 22
febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo,
escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile
tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate
esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori
destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo
acquisto di appositi gettoni.».Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attivita' di tintolavanderia
Art. 18
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59
del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli
1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
inseriti i seguenti: «Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). - 1.
E' soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. 2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o
restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 32, primo
comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui
consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui
prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici; b)
il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la
formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. Art.
80-ter(Attivita' di mediatori per le unita' di diporto). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e'
soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unita' da diporto,
sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e 51 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse, nella
rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione». Art.
80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). - 1. Fatta salva la
possibilita' di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria
potesta' regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti,
al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli
esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti
modificazioni. a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «4. -
L'iscrizione nel ruolo e' disposta dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.»; b) al settimo comma dell'articolo 5 le
parole: «La commissione di cui all'articolo 4» e le parole: «la
commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura»; c) al primo comma dell'articolo 6
le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4» sono
soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: «in base ad
istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta» sono soppresse; d)
all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione centrale
per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo
seguente» sono abrogate; e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente
soppressi; f) all'articolo 10 le parole: «l'attivita' abitualmente
esercitata» sono soppresse; g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Il ruolo e' pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e'
pubblicato sul sito della camera di commercio.»; h) all'articolo 13, le
parole: «La commissione di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»;
le parole: «e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni
previste dal successivo art. 15» sono soppresse; i) all'articolo 15, le
parole: «commissione prevista dall'art. 4» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma e'
abrogato; l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente
alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e
16.2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata. Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). - 1. L'attivita' di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e' soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. 2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e' sostituito dal seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attivita' produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attivita' corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:».
3. All'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto termine» sono soppresse.
4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.".
5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attivita' presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.".
6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.".
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attivita'. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attivita' riconducibili ad attivita' escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni. a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, "Ordinamento dei magazzini generali". b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali. Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attivita' di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti e' soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».
Art. 19
Modificazioni all'articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai marchi ed attestati di qualita' dei servizi
1. All'articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della
individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli
ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo,
anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27
del medesimo codice.».Modificazioni all'articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo ai marchi ed attestati di qualita' dei servizi
Art. 20
Modificazioni all'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante modifiche ed abrogazioni
1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' abrogato; b) al
comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78» sono sostituite dalle
seguenti: «73, 74, 75 e 76»; c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e
g) sono soppresse; d) al comma 5, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente: «e-bis) l'articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della
legge 14 novembre 1941, n. 1442;»;Modificazioni all'articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante modifiche ed abrogazioni
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.».
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.Disposizioni finanziarie
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addi' 6 agosto 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell'interno
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino