Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona; il principio vale non solo per il primo impianto ma anche per gli eventuali trasferimenti. La precisazione è fornita dal Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22 agosto 2012 n. 4588. In tale sede i giudici ricordano che a norma del D.P.R. 1275/1971, art. 13, secondo comma, il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Il che sta a significare che il titolare è libero di scegliere l’ubicazione dell’esercizio all’interno della zona, ma questa libertà non è illimitata, potendo l’autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle «esigenze degli abitanti della zona».
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