sabato 25 agosto 2012

Anche il trasferimento di un esercizio di farmacia deve essere funzionale alle esigenze degli abitanti

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona; il principio vale non solo per il primo impianto ma anche per gli eventuali trasferimenti. La precisazione è fornita dal Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22 agosto 2012 n. 4588. In tale sede i giudici ricordano che a norma del D.P.R. 1275/1971, art. 13, secondo comma, il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Il che sta a significare che il titolare è libero di scegliere l’ubicazione dell’esercizio all’interno della zona, ma questa libertà non è illimitata, potendo l’autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle «esigenze degli abitanti della zona».
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