Ripropongo l'interessante articolo di Marilisa Bombi
E' stato presentato lo scorso 21 giugno, il "VADEMECUM ad uso degli Uffici
Comunali in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui
all'art. 110, comma 6 del TULPS". Il Vademecum è stato predisposto
dall'Associazione dei Comuni in collaborazione con l'Associazione nazionale
Sapar-Agis e con Area giochi di Confindustria, servizi innovativi e tecnologici.
Tredici pagine di indicazioni procedurali e quaranta di normativa. Una
selezione, in pratica, delle disposizioni che hanno rivoluzionato, dal 2002 ad
oggi, non soltanto il comparto del gioco ma le abitudini stesse degli italiani,
se è vero (come è vero) che nessuno più si stupisce se alla cassa del bar
dell'autostrada viene offerto in vendita il gratta e vinci.
Leggi l’approfondimento di Marilisa Bombi pubblicato sul quotidiano
giuridico degli enti locali delle leggi d’Italia.
Attività economiche
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27-6-2012 |
Apparecchi con vincita in denaro: le iniziative dei comuni e del Parlamento
di MariLisa Bombi - Consulente enti locali, già funzionario comune
Che ci fosse la necessità di un testo unico nella complessa materia
dei giochi sono un pò tutti a sostenerlo e già da parecchio tempo. E'
sufficiente, infatti, scorrere la sezione normativa nel sito
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per rendersi conto
di quanto sia cresciuto, in questi ultimi anni, l'elenco delle diverse
fonti. Ma che nel medesimo momento, ovvero nelle medesime settimane, le
due associazioni degli enti locali e lo stesso Parlamento siano in prima
linea su questo fronte, è emblematico della sensibilità che su questo
specifico settore sta maturando.
Il vademecum dell'Anci
E' stato presentato lo scorso 21 giugno, il "VADEMECUM ad uso degli
Uffici Comunali in materia di APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED
INTRATTENIMENTO di cui all'art. 110, comma 6
del TULPS". Il Vademecum è stato predisposto dall'Associazione dei
comuni in collaborazione con l'Associazione nazionale Sapar-Agis e con
Area giochi di Confindustria, servizi innovativi e tecnologici. Tredici
pagine di indicazioni procedurali e quaranta di normativa. Una
selezione, in pratica, delle disposizioni che hanno rivoluzionato, dal
2002 ad oggi, non soltanto il comparto del gioco ma le abitudini stesse
degli italiani, se è vero (come è vero) che nessuno più si stupisce se
alla cassa del bar dell'autostrada viene offerto in vendita il gratta e
vinci. Mentre nonni sprovveduti mandano il nipote dal tabaccaio per
tentare la fortuna, e solo pochi rivenditori diligenti negano il
cartoncino colorato, coscienti del fatto che l'azzardo è consentito
soltanto ai maggiori di età.Il Vademecum dell'Anci si presenta, quindi, come un manuale operativo che ha l'intento di chiarire ciò che c'è da fare e ciò che non va, invece, fatto nell'istruttoria del procedimento. Indicazioni che, inevitabilmente, tengono conto delle prassi adottate dagli autori o dai loro consulenti e che possono non sempre essere condivise, come è il caso del sistema autorizzatorio per l'installazione degli apparecchi nell'ipotesi in cui l'ambiente destinato non sia già in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 del TULPS. Afferma, infatti, il Vademecum che: "Necessitano, (...), di licenza ex art. 86 del TULPS, ai fini dell'installazione degli apparecchi AWP, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie (Alberghi, locande e pensioni; Trattorie, osterie e ristoranti; Caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non; Sale giochi; Stabilimenti balneari e piscine) e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 ed 88 del TULPS come tabaccherie, edicole, ricevitorie, circoli ed aree aperte al pubblico; l'art. 86, comma 3, lett. c) dispone, infatti, l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi AWP in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo e secondo comma dell'art. 86 o di cui all'art. 88 del TULPS, ovvero per l'installazione degli stessi in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati. Per ottenere questa licenza, gli interessati devono presentare la SCIA, a cui, si precisa, non è necessario allegare copia dei nulla osta, non essendo questo adempimento previsto da alcuna norma. L'esistenza dei nulla osta è, inoltre, sempre verificabile anche in caso di sostituzione di apparecchi nel corso del tempo, in quanto resta, comunque, l'obbligo di apposizione dei titoli in argomento sugli apparecchi. Ugualmente non richiesto dalle norme, -precisa ancora il vademecum- è l'inserimento nella Scia (e nella licenza) del numero e della tipologia di apparecchi installati, in quanto l'offerta di gioco è oggetto di atti regolamentari di competenza di AAMS; indispensabile è, invece, inserire l'indicazione relativa all'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di AAMS in tema di contingentamento." Limitatamente a quanto sopraindicato ed inserito a pagina 6 del Vademecum, sono necessarie, infatti, alcune considerazioni. La Scia: "Per ottenere questa licenza, gli interessati devono presentare la SCIA". La citata indicazione presenta una contraddizione sostanziale. Infatti la Scia, prevista dall'art. 19, L. n. 241 del 1990, così come introdotta dalla L. n. 122 del 2010, sostituisce l'autorizzazione in tutti quei casi in cui l'autorizzazione stessa prevista dalla disciplina di riferimento, dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. In sostanza all'interessato potrebbero presentarsi due alternative. La prima è quella di presentare una segnalazione corredata dalle dichiarazioni prescritte, l'altra è quella di inoltrare al Comune una richiesta alla quale farà seguito il rilascio dell'autorizzazione. Ma relativamente alla possibilità di presentare una Scia in luogo di richiedere una autorizzazione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 86 del TULPS, il Vademecum dell'Anci sorvola, nel senso che non prende neppure in considerazione la questione, che le autorizzazioni disciplinate dal TULPS non possano essere assoggettate a Scia. Ciò in quanto prioritariamente al loro rilascio è necessario, in base all'art. 153 del regolamento al Testo unico, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, accertare la sorvegliabilità dei locali. Sorvegliabilità che, palesemente, è soggetta a valutazione discrezionale e non può quindi essere oggetto di una certificazione tecnica di parte, com'è invece per la sorvegliabilità relativa ai pubblici esercizi di somministrazione, essendo stata codificata dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564. Il Vademecum precisa anche che: "(...) indispensabile è, invece, inserire (nella Scia e nella licenza) l'indicazione relativa all'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di AAMS in tema di contingentamento. Ma non viene chiarito come e perché lo si dovrebbe fare.
La rivoluzione dell'automatico
Porta la firma dei deputati Gasparri, Rositani, La Russa, D'Onofrio,
Cardiello, Mascone, Tagini, Del Noce e Pezzoli, la proposta di legge
presentata il 15 aprile 1994 che attraverso la modifica dell'art. 110
del Tulps ha rivoluzionato il concetto stesso del trattenimento. Gli
intenti potevano essere lodevoli. Come risulta dai lavori parlamentari:
"scopo delle modifiche è di rendere giustizia ad un settore troppo
dimenticato e di consentire che, oltre alla tipologia universalmente
riconosciuta di apparecchi da trattenimento (videogiochi, flipper,
elettrogrammofoni) il settore possa finalmente accedere all'utilizzo di
questi apparecchi che consentano, come di fatto già consentono nei luna
park e nei parchi attrezzati (nda vedi L. 18 marzo 1968, n. 337 e decreto interministeriale 23 aprile 1969),
la vincita di piccoli premi. Se ne ricaverebbe, continua la relazione
alla proposta di legge, un beneficio enorme sotto il profilo morale: le
modestissime vincite in natura scoraggerebbero la pratica del gioco
d'azzardo in quanto la gratificazione viene raggiunta appunto mediante
il premio consentito; premio in natura che certamente devierebbe dal
premio in denaro, con beneficio sia dei gestori che dei fruitori. La
vincita, in sostanza, appaga; quando essa rimane circoscritta nel modo
da noi indicato, non è socialmente pericolosa ma soddisfa semplicemente
quella parte di vanità che è in ogni essere umano".Il disegno di legge, nella seduta dell'11 luglio 1995, venne approvato all'unanimità dalla X Commissione della Camera dei Deputati. Il 2 agosto dello stesso anno, il testo licenziato fu preso in esame dalla corrispondente Commissione del Senato che dopo la pausa estiva lo approvò nella seduta del 13 settembre 1995 non senza aver attentamente valutato i rischi che avrebbero potuto conseguire alla diffusione di questi apparecchi. Alcuni componenti della Commissione del Senato, in pratica, manifestarono preoccupazione per la facilità con la quale gli apparecchi da trattenimento potevano essere trasformati da leciti in illeciti consentendo il gioco d'azzardo e il rischio dell'infiltrazione della criminalità organizzata in questo bussines. Il resto è storia d'oggi.
L'iniziativa della Lega delle autonomie locali
Il 25 giugno si è svolto a Roma, organizzato dalla lega delle
autonomie un seminario per trattare le problematiche connesse alla
"diffusione del gioco d'azzardo nei territori urbani: riflessi sulle
competenze amministrative e sociali degli enti locali". Nell'arco di
dieci anni, è quanto sostiene l'Associazione dei comuni, il territorio
urbano è stato via via occupato capillarmente da istallazioni di gioco
di alea generando rilevanti problemi di pertinenza delle amministrazioni
comunali, provinciali e delle Asl.Da tutto questo complesso di gestione, offerta, promozione, è stato -per legge- deliberatamente escluso il sistema dei poteri locali e regionali. Le regioni non hanno alcun potere né d'indirizzo, né regolativo, né ispettivo: pur vedendosi ricadere sulle responsabilità regionali gran parte degli effetti (sociali, economici, urbanistici, finanziari). In sostanza, secondo la Lega delle autonomie, i comuni e le province, che pure devono adottare piani per il commercio, l'artigianato, l'industria e per i servizi, sono deliberatamente esautorati di ogni potestà amministrativa, anche laddove si trovino -come nei fatti avviene- a doversi far carico e a gestire gli "effetti collaterali" di questo complesso "insediamento". Per limitare danni e ricadute alcuni comuni hanno emanato provvedimenti di natura amministrativa. Anche se questi, successivamente, sono stati annullati dalla giustizia amministrativa. Insomma, il problema della diffusione della rete del gioco con vincita in denaro esiste e le più qualificate associazioni che si occupano dei riflessi sociali e clinici del gioco d'azzardo: Consulta Nazionale delle Fondazioni Antiusura, Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze, Associazione Alea stanno valutando quali iniziative intraprendere. Anche verso il Governo e il Parlamento per provvedimenti urgenti con il riconoscimento del gioco d'azzardo patologico nel livelli essenziali d'assistenza.
L'iniziativa del Parlamento
Sono più di venti i disegni di legge presentati alla Camera o al
Senato che trattano le problematiche del gioco d'azzardo ed alcuni di
questi sembrerebbero destinati a vedere la luce. Si tratta del testo
unificato dei disegni di legge n. 2484, 2714, 2909, 3104, 3192 e dalla
lettura del titolo breve si potrebbe ritenere che è finito il tempo
della pubblicità ingannevole, nel senso che nessuno utilizza più, se non
l'ANCI e l'AAMS, il termine di apparecchi da intrattenimento per
qualificare gli apparecchi previsti dal comma 6 dell'art. 110 del TULPS. Se, infatti, titolo del ddl è "Modifica all'art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia
di giochi e scommesse", quello breve reca "Disposizioni in materia di
gioco d'azzardo". Il capo primo del ddl che attualmente è all'esame
delle commissioni congiunte di Giustizia e Finanze, consta di sei
articoli, ed è destinato alle "Disposizioni per la tutela della
ludopatia". In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 dispone che:1. I disturbi e le complicanze derivanti da gioco d'azzardo, riconducibili alla patologia specifica della ludopatia, sono inseriti nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all'art. 59, comma 44, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Indubbiamente un passo avanti, se si tiene conto che, fino ad oggi, ogni intervento finanziario, nella maggior parte dei casi, era ed è tuttora a carico della famiglia. |