N. 00247/2012 00247/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2008 00434/2008 REG.RIC.
N. 00434/2008 00434/2008 REG.RIC.
TAR Basilicata n. 247 del 24 maggio 2012
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2008, proposto dalla M.A. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Diomede e Vincenzo Savino, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via del Gallitello n. 177;
contro
ANAS S.p.A. (ora Ente Nazionale per le Strade S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici ope legis risulta domiciliata;
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14500 del 5.8.2008, con il quale il Dirigente Amministrativo ed il Capo Compartimento dell’ANAS di Potenza hanno respinto formalmente l’istanza di autorizzazione all’installazione di un’insegna sullo stabilimento della società ricorrente, presentata dalla ricorrente il 16.4.2007;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al rilascio dell’autorizzazione della predetta insegna;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ANAS S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Rosa Di Camillo, su delega dell'avv. Vincenzo Savino, per la parte ricorrente, e Domenico Mutino, per l'Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente esercita l’attività commerciale dal 1977 nell’Area Industriale di T. S.: lo stabilimento industriale si trova all’altezza del Km. 39,650, parallelamente al lato destro ed ad una distanza di 35 m. dall’Autostrada S.-P., e sul tetto di tale stabilimento risulta da molto tempo installata un insegna luminosa, lunga 14 m. ed alta 1,5 m., recante la dicitura “M.A.” con le lettere di colore giallo e lo sfondo di colore azzurro.
In data 2.3.2007 la polizia Stradale di P. irrogava alla società ricorrente la sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 23, comma 13 bis, D.Lg.vo n. 285/1992 nella misura minima di 4.144,00 €: tale sanzione è stata impugnata dalla società ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di P. ed il relativo giudizio risulta tuttora pendente.
Con istanza del 16.4.2007 la società ricorrente chiedeva all’ANAS di P. il rilascio dell’autorizzazione (in sanatoria) all’installazione della suddetta insegna, specificando anche che “le lettere luminosa avevano una potenza di circa 140 Watt per metro quadrato”.
Con nota prot. n. 6815 del 14.4.2008 il Dirigente Amministrativo ed il Capo Compartimento dell’ANAS di P. ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 comunicavano alla ricorrente che la predetta istanza del 16.4.2007 non avrebbe potuto essere accolta, in quanto l’insegna non rispettava l’art. 23, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 285/1992, poiché, “così come ubicata”, rivestiva “connotazione prettamente pubblicitaria, arrecando disturbo visivo agli utenti” dell’Autostrada S.- P., “tale da distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione” (con tale nota l’ANAS invitava la ricorrente a presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni).
Con nota del 26.4.2008 la società ricorrente, oltre ad eccepire il silenzio assenso formatosi ai sensi dell’art. 53, comma 5, DPR n. 495/1992, deduceva che si trattava di un’insegna di esercizio, conforme agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 DPR n. 495/1992.
Con provvedimento prot. n. 14500 del 5.8.2008 il Dirigente Amministrativo ed il Capo Compartimento dell’ANAS di P. respingevano formalmente l’istanza di autorizzazione all’installazione dell’insegna sopra descritta, presentata dalla ricorrente il 16.4.2007, in quanto tale insegna non risultava conforme all’art. 23, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 285/1992, poiché, “così come ubicata”, rivestiva “connotazioni prettamente pubblicitarie, arrecando, inoltre, disturbo visivo agli utenti che percorrono l’Autostrada, distraendone l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione” (con tale provvedimento veniva anche ingiunto alla ricorrente di rimuovere entro 30 giorni la citata insegna). Tale provvedimento prot. n. 14500 del 5.8.2008 è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 6.10.2008), deducendo la violazione dell’art. 23, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 285/1992, degli artt. 47, comma 1, e 53, comma 5, DPR n. 495/1992, l’eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, motivazione inesistente, erronea e/o insufficiente e travisamento dei fatti (al ricorso è stata allegata la Sentenza Giudice di Pace di P.a n. 5 dell’8.1.2008, con la quale era stato accolto il ricorso proposto avverso la sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 23, comma 13 bis, D.Lg.vo n. 285/1992 dalla E. S.r.l., che aveva installato un’insegna senza autorizzazione dell’ANAS, qualificando tale insegna come di esercizio ed evidenziando che l’ANAS non si era ancora pronunciata sulla relativa istanza di autorizzazione; con tale ricorso è stata pure chiesto il riconoscimento del diritto della ricorrente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione della predetta insegna).
Si costituiva in giudizio l’ANAS, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. All’Udienza Pubblica del 19.4.2012 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, in quanto il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un’insegna, visibile da un’Autostrada, costituisce esercizio di un potere discrezionale di valutazione tecnica in merito all’impatto e/o ai riflessi del mezzo pubblicitario sulla sicurezza della circolazione stradale, per cui la posizione giuridica del ricorrente assume la configurazione dell’interesse legittimo, la cui tutela ai sensi dell’art. 103 Cost. spetta alla cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Pertanto, risulta, in ogni caso, inammissibile la domanda della ricorrente, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto al rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’insegna di cui è causa.
Nel merito il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto, attesocchè l’art. 23, comma 7, D.Lg.vo n. 285/1992 prevede l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario e del concessionario dell’autostrada esclusivamente per le insegne di esercizio, ma esclude espressamente il rilascio dell’autorizzazione per le insegne pubblicitarie.
Da quest’ultima norma si evince che le insegne di esercizio hanno la finalità di individuare il punto di accesso dell’impresa e possono essere autorizzate soltanto se non pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale, mentre, al contrario, se le insegne di esercizio assumono le caratteristiche di insegne di tipo pubblicitario non possono essere autorizzate.
Dai rilievi fotografici contenuti nella Relazione tecnica, allegata al ricorso, risulta che l’insegna, oggetto della controversia in esame:
1) poggia su 10 pali di acciaio, installati sul tetto dello stabilimento industriale della società ricorrente, il quale risulta composto dal solo piano terra;
2) si trova ad oltre un metro dal tetto del predetto stabilimento;
3) ed occupa quasi tutta la superficie del tetto del citato stabilimento.
Da tali caratteristiche si ricava agevolmente che l’insegna di cui è causa non è una normale e/o semplice insegna di esercizio, che consente alla clientela di individuare il punto di accesso ai locali commerciali, ma svolge una funzione promozionale dell’attività imprenditoriale della ricorrente ed assume essenzialmente e/o prevalentemente carattere pubblicitario, tenuto pure conto che l’accesso ai locali commerciale non poteva avvenire direttamente dall’Autostrada (per una fattispecie analoga, in cui l’insegna era stata collocata sul tetto di uno stabilimento industriale cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3782 del 28.6.2007, la quale ha riformato la Sentenza Sez. III TAR Veneto n. 1645 del 3.5.2002, citata dalla ricorrente).
Comunque, l’ANAS di P. ha anche ritenuto con una valutazione discrezionale, non manifestamente irragionevole, che l’insegna di cui è causa arreca disturbo visivo agli utenti dell’Autostrada, potendone distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Per completezza va, altresì, precisato che il decorso del termine di 60 giorni, previsto dall’art. 53, comma 5, DPR n. 495/1992 per l’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’installazione di un’insegna visibile da un’Autostrada, non consuma il potere dell’Ente proprietario o del concessionario dell’Autostrada di pronunciarsi sul’istanza di autorizzazione, ma consente al richiedente di proporre l’azione giurisdizionale ex art. 21 bis L. n. 1034/1971.
Inoltre, va evidenziato che, nella specie, non si è formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 6 ter, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005, in quanto il 4° comma dell’art. 20 L. n. 241/1990 esclude espressamente la formazione del silenzio assenso con riferimento agli atti e procedimenti relativi, tra l’altro, alla pubblica sicurezza ed alla pubblica incolumità, per cui nella specie non si è formato alcun silenzio assenso, poiché il procedimento in commento, essendo attinente alla sicurezza della circolazione stradale, rientra senz’altro nell’ambito oggettivo delle materie della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Tenuto conto che l’art. 47, comma 1 DPR n. 495/1992 definisce in modo generico il concetto di insegna di esercizio, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.