martedì 24 luglio 2012

Insanabile la notifica per posta delle cartelle esattoriali di Equitalia Dopo il gdp di Genova ora anche la Ctp di Campobasso limita i poteri dell’esattore

Nuovo colpo (giurisprudenziale) ai poteri di Equitalia dopo la nota sentenza del Gdp di Genova. Secondo la Commissione provinciale Tributaria di Campobasso non è sanabile la notifica per posta delle cartelle esattoriali

Un altro duro colpo ai poteri apparentemente illimitati di Equitalia in termini di esazione. Dopo la nota sentenza n. 4486/12 del giudice di pace di Genova interviene anche la Commissione provinciale Tributaria di Campobasso con la sentenza n. 113 del 12 giugno scorso a sottolineare l’ambito dei poteri di notifica da parte dell’agente per la riscossione stabilendo che non è nulla ma inesistente e quindi non sanabile, la notifica della cartella esattoriale effettuata da Equitalia a mezzo posta e non mediante l’ufficiale giudiziario o messi comunali.

Tale decisione che per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” contribuisce a corroborare l’orientamento che limita i poteri dell’esattore in materia di notifica dei propri atti, non ha fatto altro che prendere atto che la normativa vigente non prevede che la società di riscossione sia un soggetto abilitato a notificare a mezzo posta.

In particolare sottolinea espressamente e chiaramente il giudice tributario che «per i provvedimenti conseguenti a procedimento amministrativo tributario, escluso l’unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell’Ufficio impositore, per gli atti di competenza dell’agente della riscossione la previsione di notifica a mezzo racc. A/R di cui all’art. 26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione, sempre affidata all’organo preposto dalla legge alla notificazione (messo notificatore nominato dal concessionario ex art. 45 DLgs. 112/99, messo comunale o agente della pulizia municipale), in sintonia con il disposto dell’art. 60 DPR 600/73 che espressamente richiamo gli artt. 137 e sgg del c.p.c. che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell’ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale».
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO – SENTENZA DEL 11 GIUGNO 2012, N. 133/3/12

Svolgimento del processo

(..) ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe, recante l’importo complessivo di €. 5.645,00, deducendo la nullità della cartella per inesistenza della notificazione, facendo rilevare che, trattandosi di inesistenza, la stessa non è sanabile nemmeno con la costituzione di esso stesso ricorrente e che la inesistenza della notifica a mezzo posta deriva dalla falsa applicazione dell’art. 26 DPR 602/73.

Si costituisce Equitalia che eccepisce la infondatezza della eccezione di nullità della notifica, asserendo che secondo quanto ritenuto anche da questa stessa CTP in diverse sentenze, in base all’art. 26 del DPR 602/73 (nonché degli artt. 3 e 14 L. 890/82) la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso la relata di notifica è sostituita dall’avviso di ricevimento fatto sottoscrivere dal postino (o dal messo notificatore), avviso che, ai sensi dell’art. 2699 c.p.c. fa piena prova fino a querela di falso.

Motivi della decisione

Nel caso che qui interessa la eccepita nullità della cartella esattoriale per inesistenza della notifica è fondata, deve quindi essere accolta.

E’ opportuno preliminarmente precisare che nella specie la questione che deve essere affrontata e risolta è quello non solo della mancanza della relata di notifica (che comporterebbe nullità verosimilmente sanabile), bensì quello del soggetto abilitato per legge, nel caso di notifica a mezzo posta, a consegnare all’agente postale l’atto da notificare.

A tal fine è anche preliminarmente indispensabile distinguere la tipologia del provvedimento da notificare poiché per gli atti del processo tributario è pacifica la possibilità della c.d. notifica diretta, ovvero notifica a mezzo posta direttamente ad opera della parte (S.U. Cass. 14294/2007), mentre per gli atti del procedimento amministrativo tributario, vale a dire per la cartella di pagamento come per tutti gli altri atti dell’agente della riscossione, la regola è che essi devono essere notificati nelle forme prescritte, tra le quali è ricompresa la notifica a mezzo della posta.

Gli effetti della omissione o comunque dei vizi della notificazioni sono diversi poiché, se riferiti agli atti processuali, questi sono suscettibili di sanatoria se hanno raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (come nella costituzione del resistente). Per quanto concerne invece la cartella di pagamento, la notificazione, oltre allo scopo di far conoscere l’atto al destinatario, si pone come requisito di perfezionamento della efficacia giuridica dell’atto avente indiscutibilmente natura recettizia, con la conseguenza che il difetto di notifica non è sanabile per il raggiungimento dello scopo (avvenuta conoscenza dell’atto), non essendo sanabile un atto che sia carente di un elemento necessario per la efficacia dell’atto stesso.

Tanto premesso è necessario esaminare il problema della notifica degli atti a mezzo posta direttamente da parte del concessionario della riscossione.

Per la notifica degli atti del procedimento tributario, e in particolare per la notifica a mezzo della posta l’art. 14, L. 890/82 espressamente dispone: “La notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dalla Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui all’art. 26, 45 e seguenti del DPR 29/9/73 n. 602 n. 600, nonché le altre modalità previste dalle singole leggi di imposta”.

L’art. 26 DPR 602/73 che, secondo il disposto dell’art. 14 citato, è l’unica fonte legislativa in materia di notificazione delle cartelle di pagamento, al primo comma dispone che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

Ebbene sembra evidente che la disposizione contenga, nella prima parte, la indicazione dei soggetti abilitati per legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, fermo restando il soggetto abilitato, dispone in ordine alle modalità con cui la notifica deve essere eseguita, chiarendo che essa può essere eseguita anche con il mezzo della posta, ma pur sempre ad opera dei soggetti abilitati.

A riprova del chiaro intento del legislatore si evidenzia che l’art. 26 citato, prima che subisse la modifica introdotta dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 46 del 26/02/99 dopo le parole “La notifica può essere eseguita anche mediante invio” seguivano le parole “da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”.

Con la eliminazione delle parole “da parte dell’esattore” appare evidente la volontà del legislatore di limitare la notifica a mezzo della posta solo ai soggetti espressamente abilitati alla notificazione dalla disposizione medesima, con esclusione della medesima possibilità da parte dell’Agente per la riscossione.

Del resto l’ultimo comma dell’art. 26 è tassativo nell’affermare che “Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto”, ossia dell’art. 60 DPR 600/73, che, rinviando agli artt. 137 e sgg c.p.c. richiama anche l’art. 149 c.p.c. che prevede che la notificazione a mezzo del servizio postale è fatta dall’ufficiale giudiziario oltre che dai messi, ma mai senza l’intermediazione di costoro.

In definitiva, e in sintesi, si può concludere affermando che per i provvedimenti conseguenti a procedimento amministrativo tributario, escluso l’unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell’Ufficio impositore, per gli atti di competenza dell’agente della riscossione la previsione di notifica a mezzo racc. A/R di cui all’art. 26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione, sempre affidata all’organo preposto dalla legge alla notificazione (messo notificatore nominato dal concessionario ex art. 45 DLgs. 112/99, messo comunale o agente della pulizia municipale), in sintonia con il disposto dell’art. 60 DPR 600/73 che espressamente richiamo gli artt. 137 e sgg del c.p.c. che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell’ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale.

Il ricorso pertanto deve essere accolto.

Contrastanti sentenze di merito, di questa e altre CTP, giustificano la compensazione delle spese di giustizia tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.