domenica 29 luglio 2012

E' abusivo il dissuasore di velocità modello "speed check".Parere MIT 3937 del 04.07.2012

Il Ministero dei Trasporti non si smentisce ed ancora una volta emette un nuovo parere fotocopia (sull'argomento "parere fotocopia" vedi post precedente). 
Questa volta  lo fa in materia di: Installazione dissuasori di velocità modello "speed check" e  sullo stesso argomento aveva già espresso parere identico  il 27 giugno dello scorso anno (che riporto sotto).
Trattandosi chiaramente di un manufatto non previsto dal C.d.S., il ministero non puo' fare altro che asserire, in parole povere,  che detto manufatto:

E' ABUSIVO!!!!
in quanto non riconducibile a nessun componente della segnaletica prevista.
Ogni altro commento, a parere dello scrivente, è pura accademia.

Mario Serio



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
27/6/2011
Prot. 3518
0ggetto: Installazione dissuasori di velocità modello "speed check". Quesito. Rif. prot. n. 88588 del 07.06.2011.

Con riferimento a quanto esposto nel quesito in oggetto, si comunica che i manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
L'art. 60 della Legge 29 luglio 2010 , n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", rinvia ad apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della velocità.
Poiché i manufatti in questione non possono essere classificati come impianti, in quanto privi di qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi probabilmente
non potranno neppure essere ricondotti alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del suddetto art. 60 L. 120/2010.
L'eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento.
Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, all'interno delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)


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