Il Ministero dei Trasporti non si smentisce ed ancora una volta emette un nuovo parere fotocopia, (sull'argomento "parere fotocopia" vedi post precedente).
Questa volta lo fa in materia di: Installazione dissuasori di velocità modello "speed check" e sullo stesso argomento aveva già espresso parere identico il 27 giugno dello scorso anno (che riporto sotto).
Trattandosi chiaramente di un manufatto non previsto dal C.d.S., il ministero non puo' fare altro che asserire, in parole povere, che detto manufatto:
E' ABUSIVO!!!!
in quanto non riconducibile a nessun componente della segnaletica prevista.
Ogni altro commento, a parere dello scrivente, è pura accademia.
Mario Serio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Divisione II
27/6/2011
Prot. 3518
0ggetto: Installazione dissuasori di velocità modello "speed check". Quesito. Rif. prot. n. 88588 del 07.06.2011.
Con riferimento a quanto esposto nel
quesito in oggetto, si comunica che i manufatti in oggetto non sono
inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della
Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa
alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art.
192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.
L'art. 60 della Legge 29 luglio 2010 ,
n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", rinvia ad
apposito decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle
caratteristiche degli impianti da impiegare per la regolazione della
velocità.
Poiché i manufatti in questione non
possono essere classificati come impianti, in quanto privi di
qualsivoglia dispositivo deputato alla specifica funzione, essi
probabilmente
non potranno neppure essere ricondotti
alla futura nuova disciplina che sarà introdotta in attuazione del
suddetto art. 60 L. 120/2010.
L'eventuale impiego come componenti
della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non
sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente
Regolamento.
Allo stato attuale, a parere di questo
Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione
al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero
quando è previsto, all'interno delle strategie di controllo delle
infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso
frequente all'utilizzo di box di contenimento per collocarvi un
rilevatore mobile, considerato che anche una collocazione fissa non
implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali
casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della
velocità.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
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