Tribunale di Camerino
Sentenza 13 aprile 2012
(Giudice Onorario Dott. Alfredo
Vita)
Conclusioni
Per la Sig.ra T.D.: "Piaccia
all'Illmo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare, per le ragioni in
premessa, l'impugnata sentenza n. 189/08 emessa dal GdP di Camerino in data 5
maggio 2008 nonché tutti gli atti precedenti alla stessa, ivi compresa,
l'ordinanza ingiunzione delle Prefettura di Macerata dell'8 giugno 2006 ed il
correlato verbale di contestazione n. 220/05 del 22/12/2005, condannando l'ente
appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di ambo i gradi di
giudizio".
Svolgimento del processo e motivi
della decisione
A mezzo atto di citazione
notificato in data 21-22.08.2008 la Sig.ra T.D. ha proposto gravame avverso la
sentenza nr. 189/2008 pronunciata dal Sig. Giudice di Pace di Camerino il
05.05-23.07.2008 con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla Sig.ra
T. medesima avverso l'ordinanza-ingiunzione (prot. nr. 186/06/ Area III -
dell'08.06.2006) notificatale ad istanza della Prefettura odierna appellata il
26.06.2006 ed ha richiesto l'annullamento del correlato verbale di
contestazione nr. 220/05 del 22.12.2005 "con cui le veniva intimato, quale
proprietaria della "FIAT UNO" tg. ... il pagamento della sanziona
amministrativa di euro 300,60 per asserite violazioni degli articoli 143/1° e
13°, 40/8° e 146/2°, 148/10° e 16° C.d.S" per i seguenti motivi:
1) "Nullità della sentenza
impugnata per assoluto difetto di motivazione e violazione di legge in ordine
al rigetto dell'eccezione relativa all'omessa contestazione immediata e in
ordine alla mancata dichiarazione di nullità del verbale perché fondato su mere
percezioni sensoriali dell'agente accertatore";
2) "Nullità della sentenza
per assoluto difetto di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto
e/o all'omesso esame del rilievo sull'incompetenza dell'agente ad accertare le
violazioni fuori dal territorio di sua competenza e in ordine al rigetto e/o
all'omesso esame relativo alla nullità del verbale perché elevato da un vigile
urbano in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza e a bordo della
propria autovettura nel flusso del traffico".
All'udienza del 21.12.2011 il
sottoscritto giudicante, fatte precisare alla sola parte costituita le
conclusioni, essendo rimasta la Prefettura di Macerata, pur legittimamente,
contumace e concessi i termini dei quali all'art. 190 c.p.c, ha trattenuta la
causa in decisione.
L'appello è fondato e merita
accoglimento.
Assorbente del primo motivo di
impugnazione è il secondo.
La sentenza del Supremo Collegio
nr. 5771 del 03.08.2008 ha infatti statuito che sono infatti nulle le multe
elevate dai vigili in borghese e fuori servizio per le violazioni del codice
della strada.
Nel caso di specie, così come
fatto dall'odierna appellante, una cittadina proponeva ricorso innanzi al
giudice di Pace per ottenere l'annullamento di una contravvenzione assumendo
che il verbale di contestazione era illegittimo sia perché l'infrazione non era
stata immediatamente contestata sia perché l'agente accertatore si trovava a
bordo della propria autovettura e in abiti borghesi.
Il giudice di Pace, a differenza
di quanto fatto da quello di Camerino nonostante l'eccezione gli fosse stata
prospettata dalla ricorrente, accoglieva il ricorso e annullava il verbale
osservando che gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. quando operano sulla
strada devono, ai sensi dell'art. 183 del regolamento del codice della strada,
essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o
dell'uniforme.
Precisava, altresì, che ai sensi
dell'articolo 1 della legge n. 65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare
un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere
disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in
abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa
autorizzazione.
Avverso tale pronuncia proponeva
ricorso per Cassazione l'ente comunale che, denunciando la violazione e la
falsa applicazione dell'articolo 183 reg. esec. C.d.S. e dell'articolo 4 della
legge n. 65 del 1986, deduceva che l'utilizzo dell'uniforme da parte degli
agenti e degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. è
richiesto solo durante l'espletamento delle operazioni di cui all'art. 11 del
C.d.S. ossia: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti stradali; c)
predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d)
scorta per la sicurezza della circolazione; e) tutela e controllo dell'uso
della strada.
I giudici della Suprema Corte
respingevano il ricorso e confermando la decisione del Giudice di Pace hanno
precisato che, a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale
e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la
qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
Nella fattispecie, dunque, poiché
l'agente di polizia municipale si trovava fuori dal servizio di vigilanza e
senza uniforme e non rivestiva la qualifica di agente della Polizia
Giudiziaria, l'infrazione dallo stesso elevata non può che ritenersi
illegittima.
Il regolamento delle spese di
lite segue necessariamente la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore Onorario
Dott. Alfredo Vita, in funzione di Giudice Unico Monocratico, ogni altra
eventuale questione, istanza o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente
pronunciando nella causa promossa dalla Sig.ra T.D. nei confronti della Prefettura
di Macerata - Ufficio Territoriale del Governo -, in persona del Sig. Prefetto
prò tempore, annulla, per le ragioni tutte delle quali in motivazione,
l'impugnata sentenza nr. 189/08 emessa dal Sig. Giudice di Pace di Camerino in
data 05.05-23.07.2008 nonché tutti gli atti precedenti alla stessa compresa
l'ordinanza-ingiunzione delle Prefettura di Macerata dell'08.06.2006 ed il
correlato verbale di contestazione nr. 220/05 del 22.12.2005.
Condanna la Prefettura di
Macerata - Ufficio Territoriale del Governo -, in persona del Sig. Prefetto prò
tempore, a rifondere alla Sig.ra T.D. le spese e competenze di lite e che si
liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in euro 50,00 per le spese, in
euro 700,00 per i diritti ed in euro 1.100,00 per gli onorari, oltre al
rimborso forfettario pari al 12,50% su diritti ed onorari, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.