giovedì 7 giugno 2012

La Consulta boccia la legge del Fvg sulla polizia locale

La Corte Costituzionale: non si può vietare agli agenti municipali l’accesso al contratto di lavoro a tempo parziale. Il caso a Trieste

ROMA. Non si può vietare al personale appartenente alla polizia municipale l’accesso al contratto di lavoro a tempo parziale. È quanto emerge da una sentenza della Corte Costituzionale - la numero 141 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia numero 9 del 29 aprile 2009, relativa a Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

L’articolo della norma stabiliva infatti che i rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti alla data di entrata in vigore della legge fossero trasformati in rapporti a tempo pieno entro due anni dall’entrata in vigore della stessa.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste ha emanato un regolamento che vieta, per il personale della polizia municipale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ed impone la conversione di quelli a tempo parziale in contratti a tempo pieno entro un certo termine.

Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti del Comune di Trieste, inquadrati nel corpo di polizia municipale, nei confronti del Comune stesso, il Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l) della Costituzione.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimo l’art. 26 della legge, mentre ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 10 comma 7 della stessa legge regionale, che estende anche alla polizia locale l’esclusione del rapporto a tempo parziale prevista per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salvo sia diversamente stabilito nei regolamenti di polizia locale per esigenze di carattere stagionale.
6 giugno 2012