martedì 5 giugno 2012

Igiene degli alimenti di origine animale


L’igiene degli alimenti di origine animale ha storicamente goduto di un’attenzione maggiore da parte del legislatore rispetto agli altri alimenti proprio per le specifiche peculiarità di natura sanitaria di cui questi alimenti possono essere veicolo.
Attualmente la norma base è rappresentata dal Regolamento CE 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce requisiti specifici in materia di igiene.

Detto Regolamento si inserisce nel quadro generale rappresentato dal Regolamento CE 852/2004, fornendo prescrizioni orientate ai diversi settori produttivi: carne e prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e molluschi, ecc.
Quindi rispetto al passato ci troviamo di fronte ad un unico regolamento comunitario orizzontale per tutti gli alimenti di origine animale che è subentrato alle precedenti Direttive comunitarie che trattavano verticalmente i suddetti settori (abrogate con la Direttiva 2004/41/CE recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs 193/2007).

Con esso infatti il legislatore comunitario ha inteso raggiungere l’obiettivo della semplificazione normativa e dare un supporto chiaro, immediatamente fruibile all’ operatore del settore alimentare. Gli alimenti di origine animale sono, inoltre, oggetto di controlli specifici e per essi è stato emanato il Reg. 854/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla norme sulla salute e sul benessere degli animali.

In tale Regolamento vengono individuate le autorità competenti ad effettuare i controlli ufficiali che sono, per gli alimenti di origine animale, i veterinari che svolgono ispezioni ed audit sugli stabilimenti per garantire la salubrità degli alimenti in essi prodotti. I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e superano le norme nazionali in contrasto.

Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, ha la facoltà di emanare norme nazionali di adattamento e linee guida contenenti ulteriori indicazioni per chiarire o disciplinare aspetti non contemplati dai Regolamenti. Inoltre lo Stato ha il dovere di emanare provvedimenti sanzionatori per punire le violazioni alle prescrizioni dei Regolamenti stessi.

Consulta l’elenco linee guida e altri provvedimenti
Fonte:Ministero della Salute

LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI DI ADATTAMENTO
PIANI DI AUTOCONTROLLO
SETTORE CARNI
GURI 9 febbraio 2005 n. 32
RINTRACCIABILITÀ’
ALIMENTI E MANGIMI
GURI 19 dicembre 2005 n. 294
Applicazione Reg. 852/2004
Linee guida
GURI 7 novembre 2006 n. 259
Applicazione Reg. 853/2004
Linee guida
GURI 7 novembre 2006 n. 259
FORMAGGI
deroga specifica e norme transitorie
Latte ovicaprino
GURI 13 febbraio 2007 n. 36
Latte bovino
GURI 13 febbraio 2007 n. 36

LATTE CRUDO
Vendita diretta
GURI 13 febbraio 2007 n. 36
MOLLUSCHI
Linee guida igiene
GURI 13 febbraio 2007 n. 36
PRODOTTI TRADIZIONALI
Tutela
GURI 13 febbraio 2007 n. 36
PRODOTTI PESCA
Linee guida igiene
GURI 22 marzo 2007 n. 68
CRITERI MICROBIOLOGICI
Applicazione Reg. (CE) 2073/2005
GURI 30 maggio 2007 n. 126
CARNI POLLAME E LAGOMORFI
Prodotti parzialmente eviscerati
GURI 7 giugno 2008 n. 132
CARNI
Controlli ufficiali su presenza trichine
nelle carni
GURI 30 maggio 2007 n. 124
Deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione
GURI 19 giugno 2007 n. 140

LINEE GUIDA per applicazione
Reg. 854-882
Audit e categorizzazione del rischio
Nota Prot. DGSAN/3/6238/P 31 marzo 2007
CONTROLLI LATTE
Organizzazione controlli ufficiali
GURI 9 giugno 2008 n. 133
SANZIONI E ABROGAZIONI
D. Lgs n 190/2006
Sanzioni per violazioni al Reg CE 178/2002
GURI 23 maggio 2006 n. 118
D. Lgs n. 193/2007
Recepimento Direttiva 2004/41/CE
Sanzioni per violazioni ai Reg. 852 ed 853
GURI 9 novembre 2007 n. 261
D. Lgs n. 194/2008
Finanziamento controlli ufficiali
secondo Reg. 882/2004
GURI 11 dicembre 2008 n. 289