L’igiene degli alimenti di origine animale ha storicamente goduto di un’attenzione maggiore da parte del legislatore rispetto agli altri alimenti proprio per le specifiche peculiarità di natura sanitaria di cui questi alimenti possono essere veicolo.
Attualmente la norma base è rappresentata dal Regolamento CE 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce requisiti specifici in materia di igiene.
Detto Regolamento si inserisce nel quadro generale rappresentato dal Regolamento CE 852/2004, fornendo prescrizioni orientate ai diversi settori produttivi: carne e prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e molluschi, ecc.
Quindi rispetto al passato ci troviamo di fronte ad un unico regolamento comunitario orizzontale per tutti gli alimenti di origine animale che è subentrato alle precedenti Direttive comunitarie che trattavano verticalmente i suddetti settori (abrogate con la Direttiva 2004/41/CE recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs 193/2007).
Con esso infatti il legislatore comunitario ha inteso raggiungere l’obiettivo della semplificazione normativa e dare un supporto chiaro, immediatamente fruibile all’ operatore del settore alimentare. Gli alimenti di origine animale sono, inoltre, oggetto di controlli specifici e per essi è stato emanato il Reg. 854/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla norme sulla salute e sul benessere degli animali.
In tale Regolamento vengono individuate le autorità competenti ad effettuare i controlli ufficiali che sono, per gli alimenti di origine animale, i veterinari che svolgono ispezioni ed audit sugli stabilimenti per garantire la salubrità degli alimenti in essi prodotti. I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e superano le norme nazionali in contrasto.
Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, ha la facoltà di emanare norme nazionali di adattamento e linee guida contenenti ulteriori indicazioni per chiarire o disciplinare aspetti non contemplati dai Regolamenti. Inoltre lo Stato ha il dovere di emanare provvedimenti sanzionatori per punire le violazioni alle prescrizioni dei Regolamenti stessi.
Consulta l’elenco linee guida e altri provvedimenti
Attualmente la norma base è rappresentata dal Regolamento CE 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce requisiti specifici in materia di igiene.
Detto Regolamento si inserisce nel quadro generale rappresentato dal Regolamento CE 852/2004, fornendo prescrizioni orientate ai diversi settori produttivi: carne e prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e molluschi, ecc.
Quindi rispetto al passato ci troviamo di fronte ad un unico regolamento comunitario orizzontale per tutti gli alimenti di origine animale che è subentrato alle precedenti Direttive comunitarie che trattavano verticalmente i suddetti settori (abrogate con la Direttiva 2004/41/CE recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs 193/2007).
Con esso infatti il legislatore comunitario ha inteso raggiungere l’obiettivo della semplificazione normativa e dare un supporto chiaro, immediatamente fruibile all’ operatore del settore alimentare. Gli alimenti di origine animale sono, inoltre, oggetto di controlli specifici e per essi è stato emanato il Reg. 854/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla norme sulla salute e sul benessere degli animali.
In tale Regolamento vengono individuate le autorità competenti ad effettuare i controlli ufficiali che sono, per gli alimenti di origine animale, i veterinari che svolgono ispezioni ed audit sugli stabilimenti per garantire la salubrità degli alimenti in essi prodotti. I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e superano le norme nazionali in contrasto.
Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, ha la facoltà di emanare norme nazionali di adattamento e linee guida contenenti ulteriori indicazioni per chiarire o disciplinare aspetti non contemplati dai Regolamenti. Inoltre lo Stato ha il dovere di emanare provvedimenti sanzionatori per punire le violazioni alle prescrizioni dei Regolamenti stessi.
Consulta l’elenco linee guida e altri provvedimenti
Fonte:Ministero della Salute
LINEE
GUIDA E PROVVEDIMENTI DI ADATTAMENTO
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PIANI
DI AUTOCONTROLLO
SETTORE
CARNI
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GURI 9
febbraio 2005 n. 32
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RINTRACCIABILITÀ’
ALIMENTI
E MANGIMI
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GURI 19
dicembre 2005 n. 294
|
|||
Applicazione
Reg. 852/2004
|
Linee
guida
|
GURI 7
novembre 2006 n. 259
|
||
Applicazione
Reg. 853/2004
|
Linee
guida
|
GURI 7
novembre 2006 n. 259
|
||
FORMAGGI
deroga
specifica e norme transitorie
|
Latte
ovicaprino
|
GURI 13
febbraio 2007 n. 36
|
||
Latte
bovino
|
GURI 13
febbraio 2007 n. 36
|
|||
LATTE
CRUDO
|
Vendita
diretta
|
GURI 13
febbraio 2007 n. 36
|
||
MOLLUSCHI
|
Linee
guida igiene
|
GURI 13
febbraio 2007 n. 36
|
||
PRODOTTI
TRADIZIONALI
|
Tutela
|
GURI 13
febbraio 2007 n. 36
|
||
PRODOTTI
PESCA
|
Linee
guida igiene
|
GURI 22
marzo 2007 n. 68
|
||
CRITERI
MICROBIOLOGICI
|
Applicazione
Reg. (CE) 2073/2005
|
GURI 30
maggio 2007 n. 126
|
||
CARNI
POLLAME E LAGOMORFI
|
Prodotti
parzialmente eviscerati
|
GURI 7
giugno 2008 n. 132
|
||
CARNI
|
Controlli
ufficiali su presenza trichine
nelle
carni
|
GURI 30
maggio 2007 n. 124
|
||
Deroga
specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli
stabilimenti di macellazione
|
GURI 19
giugno 2007 n. 140
|
|||
LINEE
GUIDA per applicazione
Reg.
854-882
|
Audit e
categorizzazione del rischio
|
Nota
Prot. DGSAN/3/6238/P 31 marzo 2007
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CONTROLLI
LATTE
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Organizzazione controlli
ufficiali
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GURI 9
giugno 2008 n. 133
|
||
SANZIONI
E ABROGAZIONI
|
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D. Lgs
n 190/2006
|
Sanzioni
per violazioni al Reg CE 178/2002
|
GURI 23
maggio 2006 n. 118
|
||
D. Lgs
n. 193/2007
|
Recepimento
Direttiva 2004/41/CE
Sanzioni
per violazioni ai Reg. 852 ed 853
|
GURI 9
novembre 2007 n. 261
|
||
D. Lgs
n. 194/2008
|
Finanziamento
controlli ufficiali
secondo
Reg. 882/2004
|
GURI 11
dicembre 2008 n. 289
|
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