MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Infonnativi e Statistici
DIrezione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione /I
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Infonnativi e Statistici
DIrezione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione /I
Prot. 2935 del 04 giugno 2012
Oggetto:- Problematiche viabilità in ambito urbano. Richiesta chiarimenti. Rif. prot. n. 24694
del 16.05.2012.
Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota in riscontro, si premette che l'art. 7 del
Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) fornisce ai Comuni ampia facoltà di adottare
dispositivi di regolamentazione della circolazione, a condizione che i provvedimenti siano
adeguatamente motivati.
Tra le motivazioni sono ricomprese sia le esigenze di sicurezza pubblica o della
circolazione o quelle di tutela della salute (ex art. 6, c. 1), sia le esigenze di incolumità pubblica o
del patrimonio stradale, quelle di carattere tecnico, della circolazione, o delle caratteristiche
strutturali dalle strade (ex art. 6, c. 4), secondo il disposto dell'art. 7, c. 1, lett. a), sia le esigenze di
prevenzione degli Inquinamenti o di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, secondo
il disposto del medesimo art. 7, C. 1, lett. b), del Codice).
Inoltre l'art. 7, C. 1, lett. e), del Codice, consente di stabilire aree nelle quali è
autorizzato il parcheggio dei veicoli, mentre il medesimo art. 7, c. 9, consente di istituire,
mediante deliberazione della giunta comunale, zone a traffico limitato, tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico. sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
In particolare, per i provvedimenti finalizzati alla tutela della salute e alla prevenzione degli
inquinamenti, occorre far riferimento al Decreto Legislativo 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della
direttiva 200B/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita In Europa'.
L'art. 11, C. 3, del citato Decreto, attribuisce ai sindaci o alla diversa autorità individuata
dalle regioni o dalle province autonome l'attuazione delle previsioni contenute nei piani in
merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del medesimo art. 11,
c.1, lett. a).
Esso inoltre ribadisce che le ordinanze di cui all'art. 7, C. 1, lett. a) e b) , del DLs n.
285/1992 possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento
atmosferico, e che questi possono comunque vietare la circolazione nei centri abitati per tutti
gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo delle emissioni secondo la vigente
normativa.
Ulteriori divieti devono essere adeguatamente giustificati in base alla valutazione della
qualità dell'aria.
Per quanto riguarda poi la circolazione dei mezzi pesanti, si rammenta che è tuttora vigente
la Circolare ministeriale 05.08.1993, n. 62, avente per oggetto "Limitazioni della circolazione dei
mezzi pesanti fuori e in attraversamento dei centri abitati", trasmessa all'origine a tutti i soggetti
interessati.
Parimenti è tuttora vigente la Circolare Ministeriale 21.07.1997, n.3816, "Direttive per
l'individuazione del comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'intemo delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le
modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati."
In esito a quanto sopra esposto, codesto Comune potrà istituire una zona a traffico limitato,
vietando l'ingresso agli autobus turistici e agli autoveicoli per trasporto di cose di massa
complessiva superiore a 3,5 t, provvedendo ad istituire per i primi idonee aree di sosta, e per i
secondi opportuni itinerari alternativi, preferibilmente nell'ambito di un piano urbano del traffico
redatto a norma dell'art. 36 del Codice, nel quale potranno trovare accoglimento anche alcune
istanze di una migliore mobilità ciclistica.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
del 16.05.2012.
Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota in riscontro, si premette che l'art. 7 del
Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) fornisce ai Comuni ampia facoltà di adottare
dispositivi di regolamentazione della circolazione, a condizione che i provvedimenti siano
adeguatamente motivati.
Tra le motivazioni sono ricomprese sia le esigenze di sicurezza pubblica o della
circolazione o quelle di tutela della salute (ex art. 6, c. 1), sia le esigenze di incolumità pubblica o
del patrimonio stradale, quelle di carattere tecnico, della circolazione, o delle caratteristiche
strutturali dalle strade (ex art. 6, c. 4), secondo il disposto dell'art. 7, c. 1, lett. a), sia le esigenze di
prevenzione degli Inquinamenti o di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, secondo
il disposto del medesimo art. 7, C. 1, lett. b), del Codice).
Inoltre l'art. 7, C. 1, lett. e), del Codice, consente di stabilire aree nelle quali è
autorizzato il parcheggio dei veicoli, mentre il medesimo art. 7, c. 9, consente di istituire,
mediante deliberazione della giunta comunale, zone a traffico limitato, tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico. sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
In particolare, per i provvedimenti finalizzati alla tutela della salute e alla prevenzione degli
inquinamenti, occorre far riferimento al Decreto Legislativo 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della
direttiva 200B/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita In Europa'.
L'art. 11, C. 3, del citato Decreto, attribuisce ai sindaci o alla diversa autorità individuata
dalle regioni o dalle province autonome l'attuazione delle previsioni contenute nei piani in
merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del medesimo art. 11,
c.1, lett. a).
Esso inoltre ribadisce che le ordinanze di cui all'art. 7, C. 1, lett. a) e b) , del DLs n.
285/1992 possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento
atmosferico, e che questi possono comunque vietare la circolazione nei centri abitati per tutti
gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo delle emissioni secondo la vigente
normativa.
Ulteriori divieti devono essere adeguatamente giustificati in base alla valutazione della
qualità dell'aria.
Per quanto riguarda poi la circolazione dei mezzi pesanti, si rammenta che è tuttora vigente
la Circolare ministeriale 05.08.1993, n. 62, avente per oggetto "Limitazioni della circolazione dei
mezzi pesanti fuori e in attraversamento dei centri abitati", trasmessa all'origine a tutti i soggetti
interessati.
Parimenti è tuttora vigente la Circolare Ministeriale 21.07.1997, n.3816, "Direttive per
l'individuazione del comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'intemo delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le
modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati."
In esito a quanto sopra esposto, codesto Comune potrà istituire una zona a traffico limitato,
vietando l'ingresso agli autobus turistici e agli autoveicoli per trasporto di cose di massa
complessiva superiore a 3,5 t, provvedendo ad istituire per i primi idonee aree di sosta, e per i
secondi opportuni itinerari alternativi, preferibilmente nell'ambito di un piano urbano del traffico
redatto a norma dell'art. 36 del Codice, nel quale potranno trovare accoglimento anche alcune
istanze di una migliore mobilità ciclistica.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini
Ztl si fa sul serio ma servono itinerari alternativi
Il comune che vuole istituire una zona a traffico limitato vietando l’ingresso anche agli autobus turistici e ai camion deve predisporre idonee aree di sosta e itinerari alternativi, preferibilmente nell’ambito del piano urbano del traffico. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 2935 del 4 giugno 2012. Per risolvere le tradizionali criticità connesse alla circolazione dei veicoli a motore nel centro storico un importante comune della Lombardia ha richiesto chiarimenti al ministero. A parere del dipartimento per i trasporti terrestri i comuni in generale hanno ampia facoltà di intervento in materia di circolazione stradale locale. Le limitazioni alla circolazione, sufficientemente motivate, possono essere adottate ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice stradale. Per quanto riguarda in particolare la tutela della salute e la prevenzione degli inquinamenti occorre fare riferimento al dlgs 155/2010, prosegue la nota. Circa la regolamentazione dei mezzi pesanti è invece opportuna la consultazione della circolare ministeriale n. 62 del 5 agosto 1993. Diversamente per quanto riguarda l’eventuale regolamentazione dell’accesso a pagamento nei centri storici occorre fare riferimento alla circolare n. 3816 del 21 luglio 1997. In pratica, conclude il parere centrale, il comune “potrà istituire una zona a traffico limitato, vietando l’ingresso agli autobus turistici e agli autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t, provvedendo ad istituire per i primi idonee aree di sosta e per i secondi opportuni itinerari alternativi, preferibilmente nell’ambito di un piano urbano del traffico redatto a norma dell’art. 36 del codice”.
http://www.cosmilano.it
Il comune che vuole istituire una zona a traffico limitato vietando l’ingresso anche agli autobus turistici e ai camion deve predisporre idonee aree di sosta e itinerari alternativi, preferibilmente nell’ambito del piano urbano del traffico. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 2935 del 4 giugno 2012. Per risolvere le tradizionali criticità connesse alla circolazione dei veicoli a motore nel centro storico un importante comune della Lombardia ha richiesto chiarimenti al ministero. A parere del dipartimento per i trasporti terrestri i comuni in generale hanno ampia facoltà di intervento in materia di circolazione stradale locale. Le limitazioni alla circolazione, sufficientemente motivate, possono essere adottate ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice stradale. Per quanto riguarda in particolare la tutela della salute e la prevenzione degli inquinamenti occorre fare riferimento al dlgs 155/2010, prosegue la nota. Circa la regolamentazione dei mezzi pesanti è invece opportuna la consultazione della circolare ministeriale n. 62 del 5 agosto 1993. Diversamente per quanto riguarda l’eventuale regolamentazione dell’accesso a pagamento nei centri storici occorre fare riferimento alla circolare n. 3816 del 21 luglio 1997. In pratica, conclude il parere centrale, il comune “potrà istituire una zona a traffico limitato, vietando l’ingresso agli autobus turistici e agli autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t, provvedendo ad istituire per i primi idonee aree di sosta e per i secondi opportuni itinerari alternativi, preferibilmente nell’ambito di un piano urbano del traffico redatto a norma dell’art. 36 del codice”.
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