mercoledì 2 maggio 2012

Trattamento accessorio del personale utilizzato a tempo parziale per servizi in convenzione

Un orientamento applicativo dell'ARAN risponde al seguente quesito: "Nel caso di un servizio in convenzione tra due o più comuni, è possibile attribuire una maggiorazione del 25% del compenso spettante al responsabile del servizio presso uno degli enti che va ad operare nell'ambito della convenzione, in analogia a quanto previsto per le segreterie convenzionate dall'art. 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001?".
Queste, in sintesi, le indicazioni:
- la disciplina contenuta nel CCNL dei Segretari non può essere estesa al personale del comparto Regioni-Autonomie locali;
- ai dipendenti degli enti territoriali, nella fattispecie in contesto, si applica l'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;
- le forme di incentivazione previste dai commi 3 e 7 del precitato art. 14 gravano sul fondo risorse decentrate ed il loro riconoscimento resta nelle discrezionali valutazioni della contrattazione decentrata, tenuto conto della disponibilità di risorse finanziarie;
- qualora il soggetto - utilizzato a tempo parziale da più enti e per funzioni e servizi in convenzione - sia titolare di posizione organizzativa si deve fare riferimento a quanto previsto dai commi 4 e 7 del medesimo art. 14 le cui previsioni devono essere applicate in modo rigoroso, solo per le fattispecie espressamente contemplate e con le modalità ivi indicate;
- se il soggetto non è titolare di più incarichi di posizione organizzativa non trova applicazione la più favorevole disciplina prevista dal comma 5 (art. 14) quanto ad indennità di posizione e di risultato.