mercoledì 2 maggio 2012

C.d.S.:l'utilizzo di una modulistica diversa da quella necessaria non rende il verbale annullabile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 21 settembre 2011 – 19 gennaio 2012, n. 773

(Presidente Petitti – Relatore Parziale)
Fatto e diritto
1. - L'ufficio territoriale del Governo di Torino impugna la sentenza del giudice di pace della stessa città n. 1366 del 2006, depositata il 30 gennaio 2006, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierno intimato avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2733 del 23 maggio 2005 della prefettura di Torino, relativa al verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 17 ottobre 2004 elevato dai Carabinieri di Torino per la violazione degli articoli 148, 11 e 16 comma del codice della strada.

2. - Il giudice di pace, tra i vari motivi proposti, accoglieva quello relativo alla nullità del verbale per non essere l'agente accertatore, sottoscrittore del verbale, “incorporato presso l'organo l'accertato re, ossia l'ufficio che, stando a quanto si può dedurre dall'intestazione del verbale stesso, ha provveduto all'accertamento”. Era accaduto che l'agente accertatore, il carabiniere A.G., in forza alla Stazione dei Carabinieri di Torino Monviso, aveva proceduto all'accertamento dell'infrazione e a seguito di un diverbio intercorso col contravvenzionato aveva chiesto l'intervento del Reparto radiomobile dei Carabinieri. Per la contestazione aveva poi utilizzato un modulo in uso al detto Reparto radiomobile. Il giudice di pace con la sua decisione aveva ritenuto che risultava dalla stessa modulistica utilizzata e dalle dichiarazioni rese dall'agente accertatore, che quest'ultimo non faceva parte del Comando dei carabinieri cui era riferibile invece la contestazione.

3. - L'amministrazione ricorrente formula un unico motivo col quale deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 200 e 201 del codice della strada e 383, 384 e 385 del relativo regolamento ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva l'Amministrazione che “nel caso in cui vi sia alterità tra agente accertatore ed il sottoscrittore del verbale vi è spazio per una verifica della appartenenza di quest'ultimo allo stesso Ufficio-Comando del primo, mentre manca evidentemente il presupposto stesso della verifica se sia lo stesso agente accertatore il sottoscrittore del verbale”. L'infrazione era stata accertata dallo stesso agente che aveva poi sottoscritto il verbale e ciò era sufficiente ai fini della validità del verbale stesso.

4. - Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimato.

5. - Attivata la procedura ex art. 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perché manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. - Il ricorso appare fondato, posto che risulta accertato dallo stesso giudice di pace che l'infrazione fu accertata, e immediatamente contestata, dallo stesso agente, il carabiniere G., che utilizzò però una modulistica non riferibile all'ufficio cui era addetto. Al di là della questione relativa alla riferibilità del verbale sottoscritto da un carabiniere di altro ufficio-comando, ma facente parte dello stesso Corpo operante nel medesimo territorio, ciò che conta è rilevare che non sussiste detta nullità posto che è rispettato l'unico requisito richiesto dalla normativa, che prevede che vi sia una identità tra l'accertatore e il sottoscrittore del verbale, restando una evidente mera irregolarità l'utilizzo di una modulistica diversa da quella necessaria (vedi Cass. 2002 n. 10015).

7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 cpc, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
LA CORTE
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (giudice di pace di Torino), che deciderà anche sulle spese.