giovedì 17 maggio 2012

Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma: il TAR Lombardia dubita della legittimità costituzionale della L.R. 7/2012

 Con sentenza 23 novembre 2011 n. 309 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità: a) dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; b) dell’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); c) dell’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale a suo tempo sollevata dal TAR Milano, ossia che non c'è spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR 380/2011.

Il legislatore lombardo è quindi intervenuto con la legge 18 aprile 2012, n. 7, "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", disponendo, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori, la validità e l'efficacia dei titoli (DIA comprese) formatisi al 30 novembre 2011, ossia alla data di pubblicazione della sentenza 23 novembre 2011 n. 309, che potranno quindi essere ultimati secondo le previsioni originarie, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012: così l'articolo 17 (Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011).

In sede di discussione cautelare del ricorso 906/2012 R.R. avanti la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, la difesa della ricorrente ha contestato la violazione del c.d. giudicato costituzionale di cui all'art.136 Cost. in ragione del fatto che il legislatore regionale avrebbe inteso mantenere validità ed efficacia a provvedimenti amministrativi che hanno la propria fonte nella parte dell'art. 27 della L.R. 12 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 309/2011, nonostante - come evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 350/2010 - il precetto contenuto nell’art.136 Cost. imponga al legislatore di “accettare la immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”.

Il TAR Lombardia ha ritenuto non irrilevante né manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 comma 1° della legge regionale n. 7/2012, sollevata dalla difesa della ricorrente, e con ordinanza  11 maggio 2012 n. 664 ha accolto la domanda cautelare di sospensiva, salvo l’approfondimento in sede di merito fissato per il 12 luglio 2012.

L'ordinanza 11 maggio 2012 n. 664 della sezione II del TAR Lombardia è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2012/201200906/Provvedimenti/201200664_05.XML

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