Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma: il TAR Lombardia dubita della legittimità costituzionale della L.R. 7/2012
Con sentenza 23 novembre 2011 n. 309 la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'incostituzionalità: a) dell’art. 27, comma 1, lettera d),
ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12
(Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude
l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie
mediante demolizione e ricostruzione; b) dell’art. 103 della legge della
Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3
del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); c) dell’art.
22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi
normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica
ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale
2010), confermando la fondatezza della eccezione di illegittimità
costituzionale a suo tempo sollevata dal TAR Milano, ossia che non c'è
spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da
quella indicata dal legislatore nazionale nell'articolo 3 del DPR
380/2011.
Il legislatore lombardo è quindi intervenuto con la legge 18 aprile 2012, n. 7, "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", disponendo, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori, la validità e l'efficacia dei titoli (DIA comprese) formatisi al 30 novembre 2011,
ossia alla data di pubblicazione della sentenza 23 novembre 2011 n.
309, che potranno quindi essere ultimati secondo le previsioni
originarie, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012: così l'articolo 17 (Disciplina
dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della
l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
309/2011).
In sede di discussione cautelare del ricorso 906/2012 R.R. avanti la
sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, la difesa della ricorrente ha
contestato la violazione del c.d. giudicato costituzionale di cui
all'art.136 Cost. in ragione del fatto che il legislatore regionale
avrebbe inteso mantenere validità ed efficacia a provvedimenti
amministrativi che hanno la propria fonte nella parte dell'art. 27 della
L.R. 12 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.
309/2011, nonostante - come evidenziato nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 350/2010 - il precetto contenuto nell’art.136 Cost.
imponga al legislatore di “accettare la immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”.
Il TAR Lombardia ha ritenuto non irrilevante né manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 17 comma 1° della legge regionale n. 7/2012, sollevata dalla
difesa della ricorrente, e con ordinanza 11 maggio 2012 n. 664 ha
accolto la domanda cautelare di sospensiva, salvo l’approfondimento in
sede di merito fissato per il 12 luglio 2012.
L'ordinanza 11 maggio 2012 n. 664 della sezione II del TAR Lombardia è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2012/201200906/Provvedimenti/201200664_05.XML