"L'art. 183, che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 205/2010 ha sostituito il corrispondente articolo del D. Lgs n. 152/2006, disciplina ai comma 1, lett. bb) n. 2), il deposito temporaneo di rifiuti.
La nuova norma non ha sostanzialmente cambiato il contenuto della regolamentazione in materia, ma ha solo modificato parzialmente il limite quantitativo del deposito temporaneo di rifiuti consentito oltre il termine di tre mesi e fino ad un massimo di un anno, elevandolo a complessivi trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri di rifiuti pericolosi.
Nella sostanza, nella precedente versione della norma il detentore dei rifiuti speciali era obbligato a provvedere al loro smaltlmento entro tre mesi allorché il deposito, trattandosi di rifiuti non pericolosi, raggiungeva i venti metri cubi o i dieci metri cubi se si trattava di rifiuti pericolosi. Attualmente il citato limite quantitativo è stato elevato fino al massimo di trenta metri cubi, se si tratta solo di rifiuti non pericolosi, ovvero nel caso di rifiuti misti tale limite quantitativo può comprendere rifiuti pericolosi in misura che non superi i dieci metri cubi.
Resta fermo il disposto secondo il quale il deposito temporaneo è consentito senza limiti quantitativi allorché lo smaltimento venga effettuato con cadenza trimestrale.
Era stato, infatti, già precisato da questa Corte in materia che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 183 lett. m), il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi...."
La nuova norma non ha sostanzialmente cambiato il contenuto della regolamentazione in materia, ma ha solo modificato parzialmente il limite quantitativo del deposito temporaneo di rifiuti consentito oltre il termine di tre mesi e fino ad un massimo di un anno, elevandolo a complessivi trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri di rifiuti pericolosi.
Nella sostanza, nella precedente versione della norma il detentore dei rifiuti speciali era obbligato a provvedere al loro smaltlmento entro tre mesi allorché il deposito, trattandosi di rifiuti non pericolosi, raggiungeva i venti metri cubi o i dieci metri cubi se si trattava di rifiuti pericolosi. Attualmente il citato limite quantitativo è stato elevato fino al massimo di trenta metri cubi, se si tratta solo di rifiuti non pericolosi, ovvero nel caso di rifiuti misti tale limite quantitativo può comprendere rifiuti pericolosi in misura che non superi i dieci metri cubi.
Resta fermo il disposto secondo il quale il deposito temporaneo è consentito senza limiti quantitativi allorché lo smaltimento venga effettuato con cadenza trimestrale.
Era stato, infatti, già precisato da questa Corte in materia che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 183 lett. m), il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi...."