RAL1070_Orientamenti Applicativi
Presso
un ente il personale dirigente e non dirigente non ha fruito nei
termini previsti dai contratti (anno di competenza o motivi particolari
entro il 30 giugno dell’anno successivo) le ferie maturate. Come
comportarsi? E’ corretto disporre un piano di smaltimento e, qualora non
svolto, eliminare le ferie? Oppure cosa fare?
Giova
innanzitutto evidenziare che la situazione prospettata, sicuramente
rilevante sotto il profilo gestionale, non trova alcun supporto nella
vigente disciplina legale e contrattuale delle ferie e non si ritiene
che possa essere, in generale, giustificata con prassi comportamentali,
dato che queste non possono essere in contrasto con le prime.
In
proposito, preliminarmente, si reputa opportuno evidenziare che non può
essere invocata a sostegno dello slittamento e dell’accumulo delle
ferie la disciplina del D.Lgs. n.213/2004. Questa, infatti, si applica a
tutti i datori di lavoro pubblici e privati dall'1.9.2004, facendo
comunque salva la eventuale disciplina contrattuale vigente in materia
di ferie.
Conseguentemente
la disciplina dei CCNL in materia di ferie è sempre valida ed efficace e
deve essere quindi rispettata come vincolo negoziale.
I
termini di fruizione delle ferie previsti dall’art.18 del CCNL del
6.7.1995 devono, quindi, ritenersi prevalenti rispetto a quelli previsti
dal D.Lgs.n.66/2003, nel testo modificato dal D. Lgs.n.213/2004, per la
esplicita salvaguardia disciplina contrattuale contenuta nel citati
decreti (indicazioni in tal senso si ricavano dai contenuti della
circolare n.8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). I
termini, quindi, per la fruizione delle ferie continuano ad essere
quelli indicati nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995, sia per l'eventuale
differimento per esigenze personali sia per il differimento per esigenze
di servizio, e la loro violazione si può tradurre solo in una forma di
inadempimento contrattuale, anche suscettibile di dar luogo a
contenzioso giudiziario (Ministero del Lavoro, circolare n.8 del 2005).
Il
diverso termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione,
previsto dal D.Lgs .n. 66/2003, per la fruizione delle ferie eccedenti
le due settimane che obbligatoriamente devono essere fruite nell’anno di
maturazione, come confermato dal Ministero del Lavoro nella medesima
circolare n.8 del 2005, deve intendersi utile ai soli fini della
possibile applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 18
bis del medesimo D.lgs. n.66/2003. Il dipendente, quindi, non può
chiedere di spostare la fruizione fino al 18° mese successivo a quello
di maturazione; né tale spostamento può essere operato dal datore di
lavoro.
La
disciplina legale (D.Lgs.n. 213/2004) ha valore, invece, per quanto
riguarda gli aspetti sanzionatori collegati ai seguenti inadempimenti:
a)
mancata concessione di due settimane di ferie nel primo anno di
maturazione, l'iniziativa compete sempre al dirigente, non occorre
necessariamente la domanda del lavoratore (art. 2119 del codice civile);
b) mancata concessione di altre due settimane di ferie entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione;
Sul
punto della fruizione delle ferie, si richiamano i seguenti principi
già espressi nei vari orientamenti applicativi già pubblicati:
le ferie sono un diritto irrinunciabile;
le ferie non fruite nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite anche in periodi successivi;
la monetizzazione delle ferie è consentita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
il divieto di monetizzazione è anche contenuto nel D.Lgs. n.66/2003;
Rispetto
alla disciplina delle ferie, le situazioni, come quella descritta,
devono considerarsi aspetti patologici della disciplina dell’istituto.
Infatti,
occorre ricordare che nella vigente regolamentazione, fermo restando la
necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del
dipendente, l’ente, in base, alle previsioni dell’art.18 del CCNL del
6.7.1995, è chiamato a governare responsabilmente l’istituto attraverso
la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilevo
anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie
nell’anno di maturazione per ragioni di servizio.
Difatti, l’istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente.
L'art.2109
c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di
lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del
lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di
inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie
annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di
ufficio delle ferie.
In base alla norma codicistica, le
ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’ applicazione di tale
disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata
predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la
possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie. Si veda, su tale
materia, anche l’art.10, comma 2 del D.Lgs.n.66/2003.
Per
il caso della mancata fruizione delle ferie per ragioni di servizio
entro il primo semestre o nel caso di mancata fruizione derivante dalla
mancata richiesta del dipendente si richiamano i contenuti dello
specifico orientamento applicativo 795-18H5 i cui contenuti possono riassumersi come di seguito indicato.
In
queste ipotesi, patologiche e che dovrebbero essere perciò anche di
eccezionale verificazione, esclusa sia la monetizzazione delle ferie sia
la perdita delle stesse, dato che si tratta di un diritto
irrinunciabile, il dipendente può fruirne anche al di là dei termini
fissati ma è l’amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di
fruizione, in applicazione dell’art.2109 del c.c. (le ferie sono
assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e
degli interessi del lavoratore).
Normalmente,
infatti, l’amministrazione garantisce la continuità dei servizi ed
assicura il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto
anche delle scadenze previste dal contratto, avvalendosi del citato
art.2109 del c.c. attraverso la predisposizione di appositi e completi
piani ferie e in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata
predisposizione dei piani stessi anche attraverso l’assegnazione
d’ufficio delle ferie.
In
caso di disfunzioni organizzative determinatesi a seguito della cattiva
gestione dei poteri datoriali, tra cui rientrano sicuramente quelli di
amministrazione del personale, e tradottesi in un danno, anche
funzionale, per l’amministrazione, il dirigente potrebbe essere chiamato
a risponderne alla luce di quella responsabilità dirigenziale più volte
richiamata dal D.Lgs n. 165/2001.
Peraltro,
solo specifiche e straordinarie esigenze di servizio (“indifferibili”,
secondo l’indicazione contrattuale) possono giustificare il rinvio della
fruizione, a tale titolo, delle ferie fino alla fine dell’anno
successivo a quello di maturazione; la sussistenza di esigenze aventi
tali caratteristiche deve essere, formalmente ed espressamente,
comprovata dal datore di lavoro.
Pertanto,
una eventuale comunicazione in materia da parte del datore di lavoro
comporta una precisa assunzione di responsabilità da parte dello stesso
in ordine non solo alla sussistenza delle esigenze ma anche alla natura
di indifferibilità dello stesso; si tratta di un aspetto rilevante anche
in ordine ad eventuali forme di contenzioso con i dirigenti, in ordine
alla lesione della propria integrità psicofisica derivante dalla mancata
fruizione delle ferie;
Si
deve anche rilevare che, in materia di “monetizzazione” delle ferie, la
regola generale sancita dall’art. 18 del CCNL del 6.7.1995 è che essa
può aver luogo solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ed esclusivamente con riferimento a
quelle non godute dal dipendente per rilevanti ed indifferibili ragioni
di servizio, risultanti da atto formale avente date certa (comprovante
la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l’impossibilità
di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per le
ragioni di servizio di cui si è detto).
Relativamente
a tale ultimo punto, si può affermare che qualunque atto formale, di
data certa, dell’ente comprovante la richiesta del dipendente di
fruizione delle ferie e l’impossibilità di assegnazione delle stesse da
parte del datore di lavoro per rilevanti e perciò indifferibili
esigenze di servizio è sufficiente ai fini dell’applicazione della
disciplina contrattuale (utili indicazioni si possono ritrovare nella
sentenza del CDS, sez.V, n.7989/2001). La mancanza dei requisiti
contrattuali non consente, pertanto, la “monetizzazione” delle ferie.
Per ulteriori indicazioni, si rinvia ai contenuti degli orientamenti
applicativi 795-18F1 e ss (in particolare agli orientamenti 795-18F3 3
795-18F4 per l’ipotesi delle dimissioni del dipendente aggiornare con
nuova numerazione sito.
In
base all’art.10 del CCNL del 5.10.2001, il compenso per ferie non
godute deve essere determinato con riferimento all’anno di mancata
fruizione delle stesse e, quindi, con riferimento all’anno di
maturazione dato che le ferie dovrebbe essere godute dal dipendente nel
corso dell’anno di maturazione; nessuna regola contrattuale o legale
prevede o prescrive la rivalutazione, annuale, degli importi dei
compensi per ferie non godute.
Analoghe considerazioni valgono anche per la dirigenza.
In relazione a tale categoria di personale, per completezza
informativa, si ritiene utile aggiungere anche che, secondo la
giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 27 agosto 1996, n. 7883;
Cassazione civile, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793; Cassazione civile,
sez. lav., 6 novembre 1982, n. 5825; Corte appello Milano, 29 novembre
2001; Pretura Como, 1 ottobre 1985; Cass.Sez.Lav.n.11786/2005;
Cons.Stato n.560/2007), il diritto al compenso sostitutivo delle ferie
(monetizzazione) non spetta quando il mancato godimento delle stesse sia
imputabile esclusivamente
al dirigente, circostanza che ricorre tutte le volte in cui il
dirigente abbia il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza
del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata la ricorrenza di
eccezionali ed obiettive necessità aziendali ostative alla fruizione
delle stesse.