Il ministro alla Camera dà la sua interpretazione della legge sui limiti di velocità: "foto" valide anche senza cartelli se l’apparecchio è mobile
Il ministro Annamaria Cancellieri interviene al question time alla Camera puntualizzando un'interpretazione di un articolo del Codice della strada aggiornato nel 2010, e si scatena il putiferio.
L'articolo 25 della legge 120/2010, che fissa le regole per il rilevamento delle velocità dei veicoli, non prevederebbe l'obbligo di segnalare la presenza del dispositivo almeno un chilometro prima, se non si tratta di una postazione fissa, ma di un autovelox mobile.
Bisogna innanzitutto precisare che l'articolo in questione è compreso nel pacchetto sulla sicurezza, che prevedeva tra l'altro un inasprimento delle sanzioni per la guida sotto effetto di alcol o stupefacenti, entrato in vigore il 13 agosto 2010. Ma le norme più urgenti avevano avuto effetto immediato, a partire dal 30 luglio. Ancora una volta l'interpretazione è legata alla stesura non del tutto chiara del testo, che peraltro non entra nel merito della presenza di un cartello che segnali la presenza del rilevamento. La circolare del Ministero degli Interni prevede che «i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento» debbano essere collocati ad almeno un chilometro di distanza dal segnale stradale che impone il limite di velocità. Poi ci sono le precisazioni relative alle eccezioni, e più dettaglio si aggiunge che l'obbligo di rispettare la distanza minima non trova applicazione nei casi in cui «il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato». Pare quindi che la precisazione del Ministro lasci spazio a varie contestazioni e interpretazioni, senza dimenticare che la rilettura delle modifiche del Codice dell'estate di due anni fa contiene passaggi che avevano suscitato scalpore, ma sono stati completamente dimenticati.
Sempre in tema di limiti di velocità, la stessa circolare conteneva infatti la conferma della possibilità di elevare a 150 chilometri orari il tetto sulle autostrade a tre corsie munite di tutor e con determinate caratteristiche. Ma, nonostante la libertà lasciata agli enti proprietari o concessionari, nessuno ha avuto il coraggio di fare il primo passo. In passato si è anche parlato più volte della volontà di azzerare il fenomeno degli agguati da parte della polizia locale in situazioni del tutto particolari e discutibili, solo con l'obiettivo di fare cassa per le municipalità. In particolare era stato stabilito che l'installazione delle apparecchiature automatiche di rilevamento fuori dai centri abitati dipendesse da una disposizione del Prefetto, al fine di individuare i tratti di strada nei quali un monitoraggio abbia reali motivazioni legate alla sicurezza. Senza dimenticare che, sempre con queste finalità, era iniziata la discussione sull'opportunità di limitare esclusivamente alle pattuglie della polizia Stradale la possibilità di impiegare autovelox e simili, escludendo dal gioco i Comuni.
A margine di queste norme, era poi stata inserita una nota rilevante, mirata a stabilire come il ricavato delle sanzioni amministrative legate al superamento dei limiti di velocità sia da dividere equamente tra l'ente che gestisce la strada e chi accerta l'infrazione. Entrambi gli organismi sono poi tenuti a devolvere i fondi a favore della manutenzione delle strade e al potenziamento dei controlli, con la supervisione del Ministero dei trasporti. Su quest'ultimo aspetto c'è ancora molto da lavorare, anche perché continuano a essere frequenti i controlli che hanno più l'aspetto di veri e propri agguati per come vengono pianificati ed effettuati.
Il ministro Annamaria Cancellieri interviene al question time alla Camera puntualizzando un'interpretazione di un articolo del Codice della strada aggiornato nel 2010, e si scatena il putiferio.
L'articolo 25 della legge 120/2010, che fissa le regole per il rilevamento delle velocità dei veicoli, non prevederebbe l'obbligo di segnalare la presenza del dispositivo almeno un chilometro prima, se non si tratta di una postazione fissa, ma di un autovelox mobile.
Bisogna innanzitutto precisare che l'articolo in questione è compreso nel pacchetto sulla sicurezza, che prevedeva tra l'altro un inasprimento delle sanzioni per la guida sotto effetto di alcol o stupefacenti, entrato in vigore il 13 agosto 2010. Ma le norme più urgenti avevano avuto effetto immediato, a partire dal 30 luglio. Ancora una volta l'interpretazione è legata alla stesura non del tutto chiara del testo, che peraltro non entra nel merito della presenza di un cartello che segnali la presenza del rilevamento. La circolare del Ministero degli Interni prevede che «i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento» debbano essere collocati ad almeno un chilometro di distanza dal segnale stradale che impone il limite di velocità. Poi ci sono le precisazioni relative alle eccezioni, e più dettaglio si aggiunge che l'obbligo di rispettare la distanza minima non trova applicazione nei casi in cui «il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato». Pare quindi che la precisazione del Ministro lasci spazio a varie contestazioni e interpretazioni, senza dimenticare che la rilettura delle modifiche del Codice dell'estate di due anni fa contiene passaggi che avevano suscitato scalpore, ma sono stati completamente dimenticati.
Sempre in tema di limiti di velocità, la stessa circolare conteneva infatti la conferma della possibilità di elevare a 150 chilometri orari il tetto sulle autostrade a tre corsie munite di tutor e con determinate caratteristiche. Ma, nonostante la libertà lasciata agli enti proprietari o concessionari, nessuno ha avuto il coraggio di fare il primo passo. In passato si è anche parlato più volte della volontà di azzerare il fenomeno degli agguati da parte della polizia locale in situazioni del tutto particolari e discutibili, solo con l'obiettivo di fare cassa per le municipalità. In particolare era stato stabilito che l'installazione delle apparecchiature automatiche di rilevamento fuori dai centri abitati dipendesse da una disposizione del Prefetto, al fine di individuare i tratti di strada nei quali un monitoraggio abbia reali motivazioni legate alla sicurezza. Senza dimenticare che, sempre con queste finalità, era iniziata la discussione sull'opportunità di limitare esclusivamente alle pattuglie della polizia Stradale la possibilità di impiegare autovelox e simili, escludendo dal gioco i Comuni.
A margine di queste norme, era poi stata inserita una nota rilevante, mirata a stabilire come il ricavato delle sanzioni amministrative legate al superamento dei limiti di velocità sia da dividere equamente tra l'ente che gestisce la strada e chi accerta l'infrazione. Entrambi gli organismi sono poi tenuti a devolvere i fondi a favore della manutenzione delle strade e al potenziamento dei controlli, con la supervisione del Ministero dei trasporti. Su quest'ultimo aspetto c'è ancora molto da lavorare, anche perché continuano a essere frequenti i controlli che hanno più l'aspetto di veri e propri agguati per come vengono pianificati ed effettuati.