NOTA LIMITI ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO APPLICABILI AGLI ENTI NON SOTTOPOSTI AL PATTO DI STABILITÀ
27 APRILE 2012
La Corte dei Conti Sezioni riunite nel recente parere, n. 11/2012, chiamata ad esprimersi in merito all’applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale con rapporto di lavoro flessibile, è nuovamente intervenuta sul tema del regime applicabile agli Enti non sottoposti al Patto di stabilità per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, ritenendo “l’art. 14 comma 9 dello stesso DL n. 78/2010 ha introdotto per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.”.
In merito occorre tuttavia sottolineare e ribadire che, ad oggi, la normativa tuttora vigente per gli Enti non sottoposti al Patto è quella di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, come noto, all’articolo 1, comma 562, prevede che: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”
E’ appena il caso di considerare che la Corte nel citato parere ha contraddetto, senza fornire alcuna motivazione, quanto precedentemente affermato in diverse pronunce in relazione al rapporto fra il comma 562 della Finanziaria 2007 ed il comma 7 dell’art. 76 del DL n. 78 del 31 maggio 2010; norme che, relativamente alla parti che dispongono limitazioni alle assunzioni, non sono state modificate da alcun intervento successivo.
In particolare, con la delibera 3/2011, la Corte, affermando che per gli Enti non sottoposti al Patto trovasse applicazione il citato comma 562, aveva sottolineato che : “il diverso regime appare ragionevole, in quanto ritenere che possano essere effettuate sostituzioni nei soli limiti del venti per cento della spesa delle cessazioni riferite all’anno precedente comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di effettuare sostituzioni del personale che cessa, con effetti paradossali per gli enti che hanno un numero ridotto di dipendenti” …
“Sulla base di tali considerazioni, che appaiono fondate sia sul piano testuale, che logico sistematico, ne deriva, con riferimento allo specifico thema decidendum, che, per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, permanga la specifica disciplina posta dall’art.1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti.”
E ancora la delibera 4/2011: “La specifica problematica all’esame può, dunque, trovare agevole composizione alla luce di quanto affermato nella delibera n. 3/CONTR/11 depositata in pari data, nel senso cioè di ritenere che “per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011- 2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata”.
Successivamente poi, con la delibera 20/2011, in relazione alla portata del comma 562 e della tipologia di rapporti di lavoro cui si estende il limite, le stesse SS.RR. hanno ritenuto che: “Sarebbe, altrimenti, del tutto irragionevole ritenere che gli enti che hanno unnumero ridottissimo di dipendenti possano intraprendere nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma nei soli limiti delle cessazioni riferite all’anno precedente, considerato che essi, qualora si opti per tale soluzione interpretativa, si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di ricorrere a forme di collaborazioni altamente qualificate con effetti paradossali sul buon andamento dell’attività amministrativa locale.”
Si ritiene dunque che ad oggi, non essendo stato modificato il quadro normativo di riferimento, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato negli enti non sottoposti al patto di stabilità trovi applicazione il comma 562 dell’articolo unico alla Legge 27 dicembre 2006, 296.
27 APRILE 2012
La Corte dei Conti Sezioni riunite nel recente parere, n. 11/2012, chiamata ad esprimersi in merito all’applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale con rapporto di lavoro flessibile, è nuovamente intervenuta sul tema del regime applicabile agli Enti non sottoposti al Patto di stabilità per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, ritenendo “l’art. 14 comma 9 dello stesso DL n. 78/2010 ha introdotto per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al patto che quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.”.
In merito occorre tuttavia sottolineare e ribadire che, ad oggi, la normativa tuttora vigente per gli Enti non sottoposti al Patto è quella di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, come noto, all’articolo 1, comma 562, prevede che: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”
E’ appena il caso di considerare che la Corte nel citato parere ha contraddetto, senza fornire alcuna motivazione, quanto precedentemente affermato in diverse pronunce in relazione al rapporto fra il comma 562 della Finanziaria 2007 ed il comma 7 dell’art. 76 del DL n. 78 del 31 maggio 2010; norme che, relativamente alla parti che dispongono limitazioni alle assunzioni, non sono state modificate da alcun intervento successivo.
In particolare, con la delibera 3/2011, la Corte, affermando che per gli Enti non sottoposti al Patto trovasse applicazione il citato comma 562, aveva sottolineato che : “il diverso regime appare ragionevole, in quanto ritenere che possano essere effettuate sostituzioni nei soli limiti del venti per cento della spesa delle cessazioni riferite all’anno precedente comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di effettuare sostituzioni del personale che cessa, con effetti paradossali per gli enti che hanno un numero ridotto di dipendenti” …
“Sulla base di tali considerazioni, che appaiono fondate sia sul piano testuale, che logico sistematico, ne deriva, con riferimento allo specifico thema decidendum, che, per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, permanga la specifica disciplina posta dall’art.1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti.”
E ancora la delibera 4/2011: “La specifica problematica all’esame può, dunque, trovare agevole composizione alla luce di quanto affermato nella delibera n. 3/CONTR/11 depositata in pari data, nel senso cioè di ritenere che “per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011- 2013 sono quelli contenuti nell’articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall’articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni – da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno – nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata”.
Successivamente poi, con la delibera 20/2011, in relazione alla portata del comma 562 e della tipologia di rapporti di lavoro cui si estende il limite, le stesse SS.RR. hanno ritenuto che: “Sarebbe, altrimenti, del tutto irragionevole ritenere che gli enti che hanno unnumero ridottissimo di dipendenti possano intraprendere nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma nei soli limiti delle cessazioni riferite all’anno precedente, considerato che essi, qualora si opti per tale soluzione interpretativa, si troverebbero, di fatto, nell’impossibilità di ricorrere a forme di collaborazioni altamente qualificate con effetti paradossali sul buon andamento dell’attività amministrativa locale.”
Si ritiene dunque che ad oggi, non essendo stato modificato il quadro normativo di riferimento, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato negli enti non sottoposti al patto di stabilità trovi applicazione il comma 562 dell’articolo unico alla Legge 27 dicembre 2006, 296.