giovedì 3 maggio 2012

La nomina del componente del nucleo di valutazione doveva essere effettuata dal consiglio comunale e non dal sindaco, con conseguente illegittimità degli atti impugnati

N. 01510/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2012, proposto da:
Giuseppina Acampora, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Vitale, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19 presso lo studio dell’avv. Antonio Messina;
contro
Comune di Agerola, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Salvatore Florio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto sindacale n. 18 del 24 novembre 2011, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Florio l’incarico di componente del nucleo di valutazione del Comune di Agerola;
b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui l’art. 50, comma 2, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agerola, approvato con delibera di giunta municipale n. 107 del 14 settembre 2011, limitatamente alla parte in cui individua il sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica, indetta dal Comune di Agerola, finalizzata al conferimento dell’incarico di componente del nucleo di valutazione di cui agli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 150/2009, organo monocratico la cui nomina è devoluta alla competenza del Sindaco a termini dell’art. 50, comma 2, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agerola, approvato con delibera di giunta municipale n. 107 del 14 settembre 2011.
La ricorrente impugna il decreto sindacale n. 18 del 24 novembre 2011, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Florio il predetto incarico, nonché la presupposta fonte regolamentare limitatamente alla parte in cui individua il sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione, adducendo vari vizi inerenti all’incompetenza, alla violazione dell’art. 97 della Costituzione, alla violazione della legge n. 241/1990, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
2. È fondata la censura con cui la ricorrente denuncia la sussistenza del vizio di incompetenza per violazione del combinato disposto dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
Infatti, si presenta condivisibile la tesi sostenuta in gravame secondo la quale dalla combinazione di tali disposizioni discende la regola che la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, e non al sindaco, che è semplicemente l’organo responsabile dell’amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante.
Osserva il Collegio che, se a termini dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 l’organismo di valutazione deve essere nominato “dall’organo di indirizzo politico-amministrativo”, d’altra parte è la stessa legge, con l’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo il consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina.
Tale esegesi, tra l’altro, è in linea con il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2832 e 31 gennaio 2007 n. 383), se letto alla luce del chiaro enunciato dell’art. 15 del d.lgs. n. 150/2009, che attribuisce appunto all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente anche compiti di alta programmazione in materia di miglioramento della performance.
3. Ne discende che la nomina del componente del nucleo di valutazione doveva essere effettuata dal consiglio comunale e non dal sindaco, con conseguente illegittimità degli atti impugnati (decreto di nomina e norma regolamentare) che pertanto vanno annullati.
Sussistono giusti e particolari motivi, attesa la novità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, ad eccezione dell’importo del contributo unificato, che il Comune di Agerola dovrà rifondere in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Agerola a rifondere in favore della ricorrente l’importo del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)