Ordinanza 60/2012 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE Camera di Consiglio del 15/02/2012 Decisione del 07/03/2012 Deposito del 19/03/2012 Pubblicazione in G. U. 21/03/2012 Norme impugnate: Art. 13, c. 4° e 5°, del codice della strada (d.lgs. 30/4/1992, n. 285) e art. 4, c. 1°, secondo periodo, del decreto legge 20/06/2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2002, n. 168. Massime: 36147 36148 36149 Atti decisi: ord. 210/2011 ORDINANZA N. 60
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio
LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo
13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire
la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, promosso dal Giudice
di pace di Firenze nel procedimento vertente tra L.C. e il Comune di
Firenze, con ordinanza del 23 maggio 2011, iscritta al n. 210 del
registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che con ordinanza del 23 maggio 2011
(reg. ord. n. 210 del 2011), il Giudice di pace di Firenze ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), e
dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione;
che il comma 4 dell’articolo 13 (intitolato «Norme per
la costruzione e la gestione delle strade») del nuovo codice della
strada attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il
compito di emanare le norme per la classificazione delle strade
esistenti;
che, sulla base delle caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali stabilite dall’articolo 2, comma 2, del medesimo
codice, le strade sono classificate in sette tipi: «A - Autostrade; B -
Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D -
Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade
locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
che in particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
lettera D), del codice della strada, le caratteristiche minime perché
una strada sia classificata quale «strada urbana di scorrimento» sono le
seguenti: «strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una
eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali
esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate»;
che il comma 5 dell’articolo 13 del codice della strada
prevede che, entro un anno dall’emanazione delle norme relative alla
classificazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, gli enti proprietari delle strade debbano classificare la
propria rete e che, qualora le strade di loro competenza non possiedano
più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste
dall’art. 2 del codice della strada, detti enti debbano provvedere alla
loro declassificazione;
che l’art. 4, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge n. 121 del 2002, dispone che i dispositivi o mezzi tecnici
di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni (c.d. autovelox),
possono essere utilizzati o installati non solo sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali (art. 2, comma 2, lettere A e B, del
codice della strada), ma anche sulle strade extraurbane secondarie e
sulle strade urbane di scorrimento (lettere C e D del medesimo comma),
ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del
prefetto;
che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni
richiamate, stabilendo che la classificazione e la declassificazione
delle strade (da cui dipende la possibilità di installare dispositivi
tecnici di rilevamento a distanza) da parte degli organi competenti
siano ancorate a determinate caratteristiche di costruzione delle strade
stesse, produrrebbero una disparità di trattamento, in violazione
dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto condotte di guida aventi la
stessa pericolosità sociale sarebbero sanzionate solo in alcuni casi e
non in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale
l’infrazione ha luogo;
che, inoltre, tali norme sarebbero in contrasto con
l’art. 97, primo comma, Cost., in quanto la necessità che agenti di
polizia siano presenti a presidio dell’apparecchio utilizzato, nelle
strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
previste dalla legge, distoglierebbe personale pubblico dall’esercizio
di altri compiti, così arrecando un pregiudizio all’attività
amministrativa sanzionatoria e di polizia locale in generale;
che, con atto depositato presso la cancelleria di questa
Corte il 31 ottobre 2011, è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile o manifestamente infondata;
che, ad avviso della difesa statale, la questione
sarebbe innanzitutto inammissibile, in quanto il giudice rimettente
avrebbe del tutto omesso di individuare gli elementi di fatto
essenziali;
che, nel merito, la difesa dello Stato osserva che non
esisterebbe «alcun concetto aprioristico di “strada urbana di
scorrimento” che abbia caratteristiche “funzionali” preesistenti, dal
momento che è stato il legislatore ad enuclearne il concetto e a darne
una definizione in termini specifici»;
che, pertanto, l’asserita disparità di trattamento non
potrebbe prospettarsi «in quanto non esiste il termine di raffronto
esterno al concetto di strada urbana di scorrimento che deriva dalla
definizione di cui alla lettera D) del comma 3 dell’art. 2».
Considerato che, con ordinanza del 23 maggio 2011 (reg.
ord. n. 210 del 2011), il Giudice di pace di Firenze ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e
dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione;
che la questione avente ad oggetto l’art. 13, commi 4 e
5, del codice della strada è manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza, perché tale articolo, disciplinando le modalità di
classificazione e declassificazione delle strade da parte degli organi
competenti, non trova diretta applicazione nel caso di specie;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art.
4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata
con riferimento all’art. 97, primo comma, Cost., è manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione, in quanto il giudice
rimettente non argomenta in alcun modo sulle ragioni per le quali la
presenza della polizia locale a presidio delle apparecchiature di autovelox
in strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali previste dalla legge, potrebbe arrecare un pregiudizio al
buon andamento della pubblica amministrazione;
che, infine, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del
2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002,
sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., per disparità
di trattamento tra condotte di guida aventi la stessa pericolosità
sociale, sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della
classificazione della strada sulla quale l’infrazione ha luogo, è
manifestamente infondata, in quanto «le diversità riscontrabili a
proposito dell’obbligo della contestazione immediata dipendono dalle
differenti condizioni che caratterizzano i diversi tratti di strada»
(ordinanze nn. 307 e 150 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168,
sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all’art. 97,
primo comma, Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo,
del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 168 del 2002, sollevata dal Giudice di pace di Firenze in
riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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