mercoledì 16 maggio 2012

La Corte Costituzionale interviene sull'autovelox

 Ordinanza  60/2012
Giudizio     GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Camera di Consiglio del 15/02/2012    Decisione  del 07/03/2012
Deposito del 19/03/2012   Pubblicazione in G. U. 21/03/2012
Norme impugnate:     Art. 13, c. 4° e 5°, del codice della strada (d.lgs. 30/4/1992, n. 285) e art. 4, c. 1°, secondo periodo, del decreto legge 20/06/2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2002, n. 168.
Massime:     36147  36148  36149
Atti decisi:     ord. 210/2011 ORDINANZA N. 60
ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, promosso dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento vertente tra L.C. e il Comune di Firenze, con ordinanza del 23 maggio 2011, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che con ordinanza del 23 maggio 2011 (reg. ord. n. 210 del 2011), il Giudice di pace di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
che il comma 4 dell’articolo 13 (intitolato «Norme per la costruzione e la gestione delle strade») del nuovo codice della strada attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare le norme per la classificazione delle strade esistenti;
che, sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali stabilite dall’articolo 2, comma 2, del medesimo codice, le strade sono classificate in sette tipi: «A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
che in particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera D), del codice della strada, le caratteristiche minime perché una strada sia classificata quale «strada urbana di scorrimento» sono le seguenti: «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate»;
che il comma 5 dell’articolo 13 del codice della strada prevede che, entro un anno dall’emanazione delle norme relative alla classificazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, gli enti proprietari delle strade debbano classificare la propria rete e che, qualora le strade di loro competenza non possiedano più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dall’art. 2 del codice della strada, detti enti debbano provvedere alla loro declassificazione;
che l’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, dispone che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni (c.d. autovelox), possono essere utilizzati o installati non solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (art. 2, comma 2, lettere A e B, del codice della strada), ma anche sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento (lettere C e D del medesimo comma), ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto;
che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni richiamate, stabilendo che la classificazione e la declassificazione delle strade (da cui dipende la possibilità di installare dispositivi tecnici di rilevamento a distanza) da parte degli organi competenti siano ancorate a determinate caratteristiche di costruzione delle strade stesse, produrrebbero una disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto condotte di guida aventi la stessa pericolosità sociale sarebbero sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale l’infrazione ha luogo;
che, inoltre, tali norme sarebbero in contrasto con l’art. 97, primo comma, Cost., in quanto la necessità che agenti di polizia siano presenti a presidio dell’apparecchio utilizzato, nelle strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dalla legge, distoglierebbe personale pubblico dall’esercizio di altri compiti, così arrecando un pregiudizio all’attività amministrativa sanzionatoria e di polizia locale in generale;
che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 31 ottobre 2011, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata;
che, ad avviso della difesa statale, la questione sarebbe innanzitutto inammissibile, in quanto il giudice rimettente avrebbe del tutto omesso di individuare gli elementi di fatto essenziali;
che, nel merito, la difesa dello Stato osserva che non esisterebbe «alcun concetto aprioristico di “strada urbana di scorrimento” che abbia caratteristiche “funzionali” preesistenti, dal momento che è stato il legislatore ad enuclearne il concetto e a darne una definizione in termini specifici»;
che, pertanto, l’asserita disparità di trattamento non potrebbe prospettarsi «in quanto non esiste il termine di raffronto esterno al concetto di strada urbana di scorrimento che deriva dalla definizione di cui alla lettera D) del comma 3 dell’art. 2».
Considerato che, con ordinanza del 23 maggio 2011 (reg. ord. n. 210 del 2011), il Giudice di pace di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
che la questione avente ad oggetto l’art. 13, commi 4 e 5, del codice della strada è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, perché tale articolo, disciplinando le modalità di classificazione e declassificazione delle strade da parte degli organi competenti, non trova diretta applicazione nel caso di specie;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata con riferimento all’art. 97, primo comma, Cost., è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, in quanto il giudice rimettente non argomenta in alcun modo sulle ragioni per le quali la presenza della polizia locale a presidio delle apparecchiature di autovelox in strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dalla legge, potrebbe arrecare un pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione;
che, infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., per disparità di trattamento tra condotte di guida aventi la stessa pericolosità sociale, sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale l’infrazione ha luogo, è manifestamente infondata, in quanto «le diversità riscontrabili a proposito dell’obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i diversi tratti di strada» (ordinanze nn. 307 e 150 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all’art. 97, primo comma, Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI